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Le nuove indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza

Le nuove indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

26/10/2022

Sancito dalla Conferenza Stato-Regioni un importante accordo per le attività di controllo e vigilanza ai sensi del nuovo articolo 13 del decreto legislativo 81/2008. L’accordo, le regole per il coordinamento, la vigilanza integrata e i percorsi formativi.

Roma, 26 Ott – Una delle modifiche più rilevanti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito poi in legge, con modifiche, dalla L. 215/2021, riguarda la vigilanza.

 

Con il nuovo articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 ora l’ Ispettorato nazionale del lavoro (INL) si affianca alle aziende sanitarie locali (Asl) nella vigilanza sull’applicazione delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, con il comma 2 dell’articolo, si autorizza l'assunzione di n. 1.024 nuovi ispettori. 

Una modifica strutturale, con competenze ora condivise e potenziate in materia di vigilanza, ma che ha lasciato alcuni dubbi sulla realizzabilità in tempi brevi di un reale coordinamento tra Regioni e INL e sulla necessità di idonei percorsi formativi.

 

A fornire alcune risposte a questi dubbi e a rendere queste modifiche più efficaci nel migliorare la vigilanza in materia di salute e sicurezza, è un accordo tra il Governo (della precedente legislatura), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n.146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, Accordo sancito il 27 luglio 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Per presentare l’Accordo ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

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OttoUno - D.Lgs. 81/2008
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

L’accordo sancito il 27 luglio dalla Conferenza Stato-Regioni

Nel documento Stato-Regioni, che approva le “indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza”, si ricorda che il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha “il compito di:

  • Stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
  • Programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
  • Individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.

 

E si considera il “proficuo confronto fra i vari componenti del Comitato e, in particolare tra le Regioni, l’Ispettorato nazionale del lavoro e in seno al Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della Sicurezza e salute sul lavoro”.

 

Dunque viene approvato il documento recante le “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. E il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare e mettere in atto le indicazioni previste nel documento.

 

Le indicazioni operative e i principi per il coordinamento della vigilanza

Le “indicazioni operative” stabiliscono importanti regole per il coordinamento nella programmazione e nell'attività delle Regioni/ASL e dell'INL. Inoltre stabiliscono che le circolari, con indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall’Ispettorato e dalle Regioni e impegnano il Ministero Salute a percorsi di formazione sia per ASL che per INL.

 

In particolare si indica che in ragione della “necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, si ritiene necessario:

  • valorizzare la complementarità e l’integrazione degli interventi ispettivi;
  • rafforzare la cooperazione e il coordinamento dell’attività ispettiva e le misure di prevenzione e formazione;
  • sviluppare la pianificazione ed il coordinamento delle attività;
  • migliorare la qualità e l’efficienza dei controlli;
  • definire strategie e piani per la vigilanza in settori a priorità di rischio”.

 

Il documento, dedicato al coordinamento della vigilanza “condivide i seguenti principi:

  1. definire criteri atti ad assicurare la coerenza e l’uniformità dell’ azione ispettiva, nel rispetto della programmazione già avviata dalle ASL, consentendo di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, sulla base di priorità di intervento;
  2. individuare i settori merceologici d’intervento prioritari in un contesto di pianificazione su più annualità (un arco di tempo triennale, almeno in questa prima applicazione), in coerenza con le pianificazioni di medio termine già approvate; 
  3. individuare criteri e principi dell’azione di controllo, demandando al livello locale la libertà attuativa misurata sulle risorse, sulle disponibilità e sulle scelte di programmazione già fatte dalle Regioni;
  4. valorizzare le buone prassi e i documenti di indirizzo già in essere e le sperimentazioni che i diversi territori potranno sviluppare in un quadro di principi nazionali;
  5. definire i criteri di monitoraggio delle attività, ovvero dei controlli e delle imprese controllate, nonché dei provvedimenti irrogati, al fine di garantire rilevazioni, che la norma afferisce a più contesti e più soggetti istituzionali, coerenti;
  6. valutare ipotesi di interventi di vigilanza per il contrasto al caporalato, in attuazione del Piano Nazionale di contrasto al sommerso;
  7. prevedere linee d’indirizzo relative a percorsi “professionalizzanti” in congiunta per il personale ispettivo, con l’obiettivo di facilitare il coordinamento e l’integrazione nelle attività ispettive, nonché condividere l’impegno comune a dare attuazione alle iniziative e campagne UE e internazionali;
  8. applicare la programmazione e il coordinamento della vigilanza, in questa prima fase, al comparto edilizia (es. definizione delle priorità di intervento, utilizzo congiunto banche dati notifiche, scambio informazioni di attività)”.

 

Le indicazioni operative, la vigilanza integrata e i percorsi formativi

 L’accordo individua e definisce alcuni importanti termini:

  1. vigilanza integrata: “la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;
  2. vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
  3. vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l’incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell’occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi”.

 

Ciò premesso – continua il documento – “nel settore edile, INL e Regioni/ASL assicureranno, nel corrente anno, la vigilanza integrata. Oltre all’edilizia, nell’anno 2022, si individua l’agricoltura quale settore cui applicare la vigilanza integrata. I settori merceologici della logistica e dei trasporti potranno, nel corrente anno, essere oggetto di interventi di vigilanza integrata, ove l’analisi di contesto (come prima espressa) e le programmazioni già definite per il 2022, anche riferite alla prevenzione di taluni rischi, quali quello di patologie da sovraccarico biomeccanico, lo consentano”.

E la quota di vigilanza integrata “sarà definita - quindi sarà variabile - in funzione del singolo contesto territoriale, dovendo essere proporzionata non solo con le specificità di rischio che il territorio esprime, ma altresì con la specifica dotazione di organico di entrambe gli Enti”.

 

Riguardo poi agli aspetti formativi il documento indica che “alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorso formativo idoneo e appropriato che tenga conto di:

  • modifiche normative;
  • procedure operative;
  • protocolli e linee guida nazionali e regionali;
  • circolari INL, etc”.

E il percorso formativo “potrebbe essere diversificato rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto. L’obiettivo del percorso formativo è fornire a tutti gli attori coinvolti un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità”.

Infine accanto al percorso formativo “deve strutturarsi un percorso di monitoraggio sia delle attività di formazione per valutarne l’efficacia sia delle attività di vigilanza”.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale delle Indicazioni operative relative all’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, come sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Conferenza Stato-Regioni – Approvazione del documento "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” – CSR del 27 luglio 2022.

 

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

 

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 


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