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Agenti cancerogeni e mutageni: misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria
Roma, 27 Ott – Sono diverse centinaia gli agenti potenzialmente cancerogeni per l’uomo che, identificati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer - IARC), sono in grado di provocare alterazioni genetiche e/o neoplasie nei soggetti esposti.
Per fornire uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni che possono essere presenti sul luogo di lavoro, l’ Inail ha aggiornato nel 2024 un documento dal titolo “ Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri”.
Il documento è dedicato nello specifico agli agenti chimici, siano essi sostanze o miscele: la “conoscenza delle problematiche correlate alle suddette tipologie di agenti costituisce un patrimonio cognitivo indispensabile per lavorare correttamente riducendo al minimo i rischi lavorativi per la sicurezza e la salute”.
Dopo aver già presentato il documento, con particolare riferimento alla classificazione degli agenti cancerogeni e/o mutageni, oggi ci soffermiamo su alcune misure di prevenzione e sulla sorveglianza sanitaria con riferimento ai seguenti argomenti:
- Agenti cancerogeni e mutageni: le misure di prevenzione
- Agenti cancerogeni e mutageni: la sorveglianza sanitaria
Agenti cancerogeni e mutageni: le misure di prevenzione
Se le misure di prevenzione sono definibili, secondo il D.lgs. 81/2008, come ‘il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno’, nel caso degli agenti cancerogeni e/o mutageni, “la più importante misura di prevenzione dell’esposizione sarebbe la sostituzione di tali agenti (sostanze o miscele), con altri non pericolosi per la salute o meno pericolosi nelle condizioni di utilizzo”.
Il documento riporta alcuni esempi di prodotti sostitutivi e indica che oltre agli agenti chimici si potrebbero “anche sostituire i procedimenti lavorativi, ad esempio quelli elencati” nell’allegato XLII (‘Elenco di sostanze, miscele e processi’) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
E se la sostituzione non è possibile, “il datore di lavoro deve applicare: “(…) misure tecniche, organizzative o procedurali volte a ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti e a ridurre a valori più bassi possibile la durata e l’intensità dell’esposizione di tali lavoratori (…)”.
Riportiamo, come avevamo fatto anche per la presentazione della prima edizione del documento Inail, qualche esempio di misure tecniche, organizzative o procedurali:
- “adozione di sistemi di lavorazione ‘a ciclo chiuso’, caratterizzati da: assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante, controllo a distanza da parte degli addetti e reintroduzione diretta degli scarti nel ciclo lavorativo;
- impiego di quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni non superiori alle necessità produttive, evitandone l’accumulo sul luogo di lavoro;
- isolamento delle lavorazioni a rischio entro aree appositamente segnalate”, “accessibili esclusivamente agli addetti. In dette aree deve essere vietato fumare, mangiare, bere, usare pipette a bocca e applicare cosmetici;
- regolare e sistematica pulitura di locali, attrezzature e impianti;
- conservazione, manipolazione, trasporto e smaltimento dei prodotti cancerogeni e/o mutageni in condizioni di massima sicurezza, in base a quanto prescritto dalle schede di sicurezza di detti prodotti, che devono essere obbligatoriamente acquisite dai fornitori;
- disposizione, su conforme parere del medico competente, dell’allontanamento dall’esposizione di categorie di lavoratori particolarmente sensibili, quali: lavoratrici gestanti o in allattamento, minori, soggetti ipersuscettibili (es. fumatori, immunodepressi)”.
Riprendiamo dal documento l’immagine relativa ad alcuni esempi di aree a rischio:

Si sottolinea anche che l’informazione e la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti rivestono un ruolo molto importante per la prevenzione.
E si indica poi che gli impianti, i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni “devono essere etichettati in maniera leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al regolamento CLP, il Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Agenti cancerogeni e mutageni: la sorveglianza sanitaria
Il documento ricorda poi che i lavoratori per i quali si è evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Infatti il datore di lavoro, “su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori, sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati”. E le misure possono comprendere anche “l’allontanamento del lavoratore dalla mansione a rischio”.
Il documento indica che se gli accertamenti medici evidenziano, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, “un’anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro, il quale deve effettuare:
- una nuova valutazione del rischio;
- se tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti, per verificare l’efficacia delle misure adottate” (la misurazione dell’esposizione agli agenti chimici aerodispersi – come indicato in una nota del documento – “dev’essere effettuata considerando tutte le vie di esposizione rilevanti e, per la via inalatoria, dev’essere effettuata in conformità alla norma tecnica UNI EN 689:2019”).
Si indica poi che il medico competente “deve fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività”.
In particolare, i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria “sono iscritti in un apposito registro in cui si riportano, per ciascuno di essi:
- l’attività svolta;
- gli agenti cancerogeni e/o mutageni impiegati;
- ove noto, il valore di esposizione a tali agenti”.
Si tratta di un registro è istituito dal datore di lavoro, “che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente, il quale provvede a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore”.
Altre indicazioni sul registro e sulla cartella sanitaria e di rischio:
- “il datore di lavoro comunica, su richiesta, ai lavoratori interessati, le informazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria”;
- “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Inail, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro, consegnandone copia al lavoratore stesso”;
- “le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’Inail fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni e/o mutageni”.
Si indica poi che il datore di lavoro deve “consegnare copia del registro:
- all’Inail e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- su richiesta, all’Istituto superiore di sanità;
- all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di cessazione di attività dell’azienda”.
In particolare i modelli di tenuta del registro, definiti dal d.m. 12/7/2007 n. 155, “sono i seguenti:
- C626/1: dati anagrafici del datore di lavoro, sintesi delle principali caratteristiche dell’azienda (attività svolta, agente utilizzato, numero di addetti, ecc.);
- C626/2: informazioni riguardanti i dati anagrafici di ogni lavoratore, attività svolta, agente utilizzato, intensità, frequenza e durata dell’esposizione;
- C626/3: comunicazioni di variazioni intervenute nelle informazioni sull’azienda;
- C626/4 (se il lavoratore non ne è in possesso): richiesta delle annotazioni individuali, in caso di assunzione di lavoratori che in precedenza hanno svolto, presso altre aziende, attività comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
Si ricorda inoltre che il DM 25/5/2016 n. 183 “prevede l’acquisizione telematica, da parte dell’Inail, dei dati contenuti nei registri di esposizione”. E a tale scopo, “l’Istituto ha realizzato una procedura informatizzata per la trasmissione, da parte del datore di lavoro, dei registri, accessibile tramite i Servizi online. Questa novità rappresenta una rilevante semplificazione, in quanto consente di rendere immediatamente disponibili le informazioni contenute nei registri sia allo stesso Inail, sia agli organi di vigilanza territoriali”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento Inail che si sofferma anche sulle misure di protezione collettive e individuali con un particolare focus sui dispositivi di protezione individuale – DPI (DPI per le vie respiratorie, DPI per gli arti superiori, DPI per gli arti inferiori, DPI per gli occhi e il viso, DPI per il corpo).
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri”, edizione 2024 - a cura di Maria Ilaria Barra, Francesca Romana Mignacca e Paola Ricciardi – aggiornamento di un analogo documento Inail del 2015 - collana Salute e Sicurezza, edizione 2024 (formato PDF, 5.16 MB).
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