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I quesiti sul decreto 81: medico competente e RSPP in uno?

I quesiti sul decreto 81: medico competente e RSPP in uno?
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

22/05/2019

Sulla compatibilità da parte di uno stesso soggetto di svolgere in una azienda l’attività di medico competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Quesito

Può il medico competente di un’azienda assumere l’incarico da parte del datore di lavoro di svolgere presso la stessa azienda anche le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione?

 

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Risposta

Un quesito analogo a quello al quale si dà ora riscontro è stato già posto nell’immediatezza dell’entrata in vigore del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 con il quale furono introdotte le figure sia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che del medico competentev. Può il medico competente nominato dal datore di lavoro di un’azienda, viene chiesto con il quesito, assumere anche l’incarico per svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso la stessa azienda? Per rispondere al quesito è opportuno richiamare le indicazioni che sono state fornite in merito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..

 

I titoli, i requisiti e la formazione necessaria per potere svolgere l’attività di medico competente presso un’azienda sono riportati nell’art. 38 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale con il successivo articolo 39 ha anche fissato delle regole per potere svolgere tale attività.

 

Secondo il comma 1 dell’art. 38, infatti, per potere svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

                                                                                                 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”.

 

mentre per quanto riguarda la formazione del medico competente secondo il comma 2 dello stesso articolo 38:

 

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività”.

 

Per quanto riguarda invece l’attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l’art. 32 ha fissato le capacità e i requisiti professionali che gli stessi devono possedere consistenti, secondo quanto indicato nel comma 2 dello stesso articolo, in un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, corsi previsti già dall’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 ed ora dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 entrato in vigore il 3/9/2016 che ha abrogato il precedente Accordo. Con l’articolo 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., inoltre, sono stati indicati dettagliatamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e quindi sostanzialmente del RSPP che lo coordina.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sulla compatibilità da parte di uno stesso soggetto di svolgere in una azienda l’attività di medico competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 



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Rispondi Autore: Ernesto Ramistella - likes: 0
22/05/2019 (10:38:16)
Non essendo abbonato, non conosco la risposta finale data al quesito e d’altra parte sono a conoscenza di casi nei quali si è effettivamente realizzata la coincidenza dei due ruoli indicati (anche se non so se siano ancora attuali, mi riferisco al passato). Tuttavia resto convinto che, nonostante non esista un esplicito divieto di legge e non mi risulta siano state mosse obiezioni da parte di OdV o comminate sanzioni in questa direzione, non sia appropriato ricoprire contemporaneamente entrambi i ruoli nella stessa azienda. Infatti, mentre l’RSPP è chiaramente un consulente diretto del datore di lavoro, sia dipendente sia tecnico esterno all’impresa, il MC – pur svolgendo le attività di consulenza individuate dalla normativa vigente – è anche e soprattutto una figura “terza” di garanzia a tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro per i quali è stato nominato. Pertanto, fermo restando che ciascuno può liberamente scegliere quali settori privilegiare per lo svolgimento della propria attività professionale, ho sempre suggerito e consigliato a tutti i colleghi di evitare di assumere entrambi i ruoli citati contestualmente nella stessa azienda.
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
22/05/2019 (17:24:07)
La sola incompatibilità fissata dalla legge é fra RSPP e RLS. E poiché "quod lex voluit dixit, quod tacuit noluit" non c'è nessuna incompatibilità, purché si posseggano i titoli e requisiti per entrambi i ruoli. Le valutazioni di opportunità sono del tutto personali e discrezionali.
Rispondi Autore: Paola Del Bufalo - likes: 0
27/05/2019 (11:15:55)
In realtà credo che la norma non possa tutte le volte evidenziare e sanzionare ciò che è etico ed opportuno. In qualità di Medico Competente Coordinatore concordo con la posizione equa ed onesta dell'Ing. Porreca, da guardare, a mio avviso, al di là di personalismi di vario tipo. Credo inoltre che possa facilmente valere, in tempi bui per la ns attività, il detto "due teste pensano meglio di una", nel cercare di rapportarsi con i vari stakeholders (DL in primis). Inoltre ho avuto modo, in passato, di vivere tale situazione da Medico Competente, coordinata da un unico soggetto (al di là anche qui da facili personalismi) che svolgeva le funzioni di RSPP e Medico Competente Coordinatore. Mi sembra che tale situazione contraddica apertamente anche il criterio di esplicita autonomia, prevista dalla norma per il Medico Competente (che svolge, oltre al ruolo di consulente per i compiti collaborativi, anche una evidente funzione pubblicistica) e non per il RSPP, al quale la norma riconosce un ruolo di consulente, perciò non sanzionabile penalmente in forma diretta).
Rispondi Autore: Antonio Buccellato - likes: 0
27/05/2019 (13:18:46)
Pienamente d'accordo con la riflessione della dottoressa Del Bufalo.

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