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Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

24/02/2020

Con un Decreto Direttoriale del 14 febbraio 2020 è stato adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. La normativa, il decreto e gli obblighi.

Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati

Con un Decreto Direttoriale del 14 febbraio 2020 è stato adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. La normativa, il decreto e gli obblighi.

 

Roma, 24 Feb – Per verificare il mantenimento delle condizioni originarie di sicurezza di macchine e attrezzature usate in ambito lavorativo, il sistema di controllo istituto dalla normativa – come ricordato nell’articolo “ Attrezzature: come funziona il sistema delle verifiche periodiche?” - richiede che le attrezzature di lavoro siano oggetto di una sorveglianza, articolata su due livelli:

  1. interventi di controllo (art. 71, comma 8, decreto legislativo n. 81/2008),
  2. verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11 e seguenti D.Lgs. 81/2008- DM 11.04.2011) su determinate attrezzature.

E l’articolo 71 prevede che per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica sia possibile avvalersi (secondo le condizioni e i tempi dettati dalla normativa) delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati.

 

A questo proposito i Direttori generali:

  • della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;
  • della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico

​hanno recentemente adottato con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 il ventitreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Riprendiamo il punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”:

 

Allegato III – Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

(…)

3.7. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3. a) con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati pubblici o privati di cui al punto 1.1

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • I riferimenti normativi del nuovo decreto direttoriale
  • Il contenuto del nuovo decreto direttoriale
  • Quali sono gli obblighi dei soggetti abilitati


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I riferimenti normativi del nuovo decreto direttoriale

Ricordiamo che il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 fa riferimento, oltre alle norme già citate, a moltissime altre normative.

 

Ne citiamo brevemente alcune:

  • circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011";
  • decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione tecnica di cui al D.I. 11.4.2011, per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
  • circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite "Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.";
  • il decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019, con il quale è stato adottato il XXII elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011 e che viene ora sostituito integralmente dal Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020.

 

E si ricorda poi quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011, “laddove si stabilisce che ‘L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3’”.

 

Il contenuto del nuovo decreto direttoriale

Veniamo ai contenuti del Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, con riferimento a quanto indicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Il decreto è composto da “sette articoli:

  • all'articolo 1 viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 3 riporta i nominativi dei soggetti Iscritti per la prima volta nell'elenco;
  • all'articolo 4 reca la Sospensione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati del soggetto richiedente la sospensione;
  • all'articolo 5 viene decretata la cancellazione dell'iscrizione, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 6 reca il nuovo Elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 7 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati”.

 

E al decreto è allegato il XXIII elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Elenco che sostituisce integralmente il XXII elenco adottato con Decreto direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019.

 

Quali sono gli obblighi dei soggetti abilitati

Rimandando alla consultazione integrale del decreto e dell’elenco, concludiamo l’articolo riportando quanto indicato nell’articolo 7 in relazione agli obblighi dei soggetti abilitati.

 

Si indica che con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11 aprile 2011, i soggetti abilitati “si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale”. Inoltre i soggetti “sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011”. Il registro informatizzato “deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione”.

 

Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica devono poi essere “conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni”.

 

E “qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011”.

 

Infine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, “entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati”.

 

E all’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, “i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco”.        

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 - ventitreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: giancarlo belardinelli immagine like - likes: 0
24/02/2020 (08:30:55)
Dove trovo la lista dei soggetti abilitati alla Manutenzione della attrezzature di lavoro indicati per categoria e tipologia di abilitazione?
Attendo un cenno di riscontro grazie.

Pubblica un commento

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