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Ponti mobili e sicurezza: definizioni e regime delle verifiche periodiche

Ponti mobili e sicurezza: definizioni e regime delle verifiche periodiche
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

12/01/2021

Indicazioni sulle verifiche periodiche dei ponti mobili sviluppabili per il sollevamento persone. Le definizioni e le indicazioni sugli adempimenti per varie attrezzature: loader aeroportuali, ponti per le gallerie e per l’ispezione di viadotti, …

Ponti mobili e sicurezza: definizioni e regime delle verifiche periodiche

Indicazioni sulle verifiche periodiche dei ponti mobili sviluppabili per il sollevamento persone. Le definizioni e le indicazioni sugli adempimenti per varie attrezzature: loader aeroportuali, ponti per le gallerie e per l’ispezione di viadotti, …

 

Roma, 12 Gen – I ponti mobili sviluppabili (PMS) devono intendersi come “piattaforme di lavoro mobili elevabili destinate a spostare persone nelle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita”, così come definite dalla norma EN 280. E le mansioni a cui si fa riferimento, in questo caso, sono quelle relative alle “operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili”.

 

A ricordare la definizione dei ponti mobili sviluppabili e a fornire diverse informazioni, sulle attività di verifica periodica è il documento Inail “ Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.

 

Il documento, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, illustra le fasi tecniche della prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili, così come indicate al d.m. 11 aprile 2011, e le modalità di compilazione della relativa scheda e del verbale di prima verifica al fine di fornire strumenti utili e riferimenti per uniformare i comportamenti dei tecnici verificatori.

 

Dopo aver affrontato, in un precedente articolo, i temi relativi alla periodicità delle verifiche e alla normativa vigente e previgente, ci soffermiamo oggi sui seguenti temi:

  • Ponti mobili, carrelli commissionatori e cargo loader
  • I regimi di verifica per i ponti mobili per le gallerie e per l’ispezione dei viadotti
  • L’adozione di una norma armonizzata e la norma EN 280
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Piattaforme di Lavoro Mobili Elavabili (PLE) - Macchine e Attrezzature: Abilitazione e formazione degli operatori (art. 73, c.5 D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni 22/02/2012)

 

Ponti mobili, carrelli commissionatori e cargo loader

Il documento – a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni) – segnala che, secondo quanto riportato nella documentazione tecnica prodotta dall’Ispesl sulle attività di omologazione dei ponti mobili sviluppabili, queste attrezzature erano da intendersi come “piattaforme di lavoro atte a ricevere persone e attrezzature per un lavoro specifico, installate su proprio carro di base, aventi la possibilità di essere variate di quota rispetto a quella di riposo per l’intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata e senza necessità di ancoraggi a strutture esterne”.

 

Tuttavia, come abbiamo visto in apertura di articolo, dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, tale definizione venne rivista.

In particolare la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al punto 7, relativo ai carrelli commissionatori, nelle motivazioni della loro esclusione dal regime di verifiche periodiche, ha chiarito cosa debba intendersi come PMS ed è stata riportata la definizione presentata a inizio articolo con riferimento alla norma EN 280.

 

A seguito di tale precisazione “alcune attrezzature di lavoro che precedentemente venivano sottoposte al regime di verifiche periodiche furono escluse. In particolare, oltre ai carrelli commissionatori, come già riportato, esclusi in quanto l’operatore raggiunge posizioni in quota con il solo fine di comandare la movimentazione del materiale stesso ma non di svolgere operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, con Circolare dello stesso Ministero n. 9 del 5 marzo 2013, al punto 5, furono esclusi, con le stesse motivazioni, anche i loader aeroportuali, comunemente detti cargo loader”. E per similitudine di tipologia l’esclusione dal regime di verifiche periodiche riportato al punto 5 della Circolare n. 9 “dovrà intendersi riferito anche a tutte le attrezzature aeroportuali la cui funzione non è quella di portare operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili (ad esempio sono esclusi, veicoli per servizio di catering, veicoli per imbarco/sbarco dei passeggeri a mobilità ridotta - ambulift, ecc.”.

 

I regimi di verifica per i ponti mobili per le gallerie e per l’ispezione dei viadotti

Rientrano nella definizione di PMS – continua il documento Inail – “quelle macchine derivate dall’integrazione di una piattaforma con un’attrezzatura destinata ad altro uso (per esempio gru su autocarro, autogru, carrello elevatore a braccio telescopico, ecc.) assemblate in modo da costituire un insieme solidale destinato a sollevare persone, siano essere realizzate dall’applicazione di una attrezzatura intercambiabile alla macchina base destinata al sollevamento materiali, o dalla modifica sostanziale della macchina base per l’applicazione della cesta”. Nel primo caso la piattaforma “viene assiemata all’attrezzatura base dall’operatore stesso modificandone la funzione o apportandone una nuova. Anche l’insieme ottenuto dall’integrazione della piattaforma con la macchina base dovrà essere conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I della direttiva macchine inclusi quelli della parte 6”.

 

Invece “la macchina utilizzata per sollevare persone derivata dall’applicazione di una cesta non integrata ma sollevata come fosse parte del carico (per esempio piattaforma posizionata sulle forche di un carrello elevatore, o sospesa la gancio di una gru, ecc.) e pertanto non assemblata alla macchina in modo da costituire un insieme solidale, non costituisce attrezzatura intercambiabile né accessorio di sollevamento e pertanto non rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine e non può recare la marcatura CE. L’insieme ottenuto, utilizzabile per il sollevamento di persone esclusivamente in casi eccezionali (come riportato al punto 3.1.4 dell’allegato VI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) a condizione che siano prese adeguate misure di sicurezza, non rientra tra le attrezzature dell’allegato VII e pertanto è escluso dal regime di verifiche periodiche”.

 

Il documento si sofferma poi sulle attrezzature per la movimentazione e posa in opera di centine per galleria (dette posa centine), “costituite da un unico carro di base dotato di braccio con pinza di presa centina e una o più piattaforme di lavoro elevabili”, devono essere considerate un’unica macchina con specifica destinazione d’uso (appunto quella di movimentare e posare in opera le centine). Per esse, pertanto, il datore di lavoro dovrà fare unica denuncia di messa in servizio come PMS precisando numero e portata della/e piattaforma/e e portata del braccio porta centina. Attribuito, pertanto, un unico numero di matricola, a seguito della richiesta di prima verifica periodica sarà compilata, durante la prima verifica, unica scheda identificativa (quella relativa ai PMS) riportando nella descrizione e nelle osservazioni le caratteristiche e i dispositivi di sicurezza sia dell’attrezzatura di sollevamento centina sia della o delle piattaforme di lavoro elevabili.

 

Riprendiamo dal documento una immagine di esempio:

 

 

Inoltre i ponti sviluppabili su carro per l’ispezione di viadotti e sottoponti “sono da assimilare a PMS ai fini della assoggettabilità al regime di verifiche periodiche qualora i movimenti per il varo ed il posizionamento della piattaforma, eseguiti in maniera motorizzata, avvengano con operatore a bordo”.

 

Riprendiamo dal documento, anche in questo caso, un’immagine di esempio:

 

 

Se invece “solo dopo il completamento delle operazioni di posizionamento e varo, gli operatori possono accedere alla piattaforma attraverso l’apposito accesso protetto, queste, pur rientrando nel campo di applicazione della direttiva macchine (perché con movimenti motorizzati), sono escluse dal regime di verifiche periodiche sulla base di quanto riportato sulla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23 del 13 agosto 2012 già citata, in quanto non rispondenti alla definizione di PMS (la macchina non prevede lo spostamento di persone nelle posizioni di lavoro ma permette di ricevere persone”).

 

Si indica, infine, che i ponti mobili a sviluppo verticale azionati a mano - caso specifico dei PMS per geometria di sviluppo e per tipologia di azionamento – “qualora le operazioni di sollevamento e abbassamento della piattaforma non siano previste con la presenza a bordo di persone e/o cose, non rientrano del campo di applicazione della “direttiva macchine”. Questi, pertanto, non essendo classificabili come apparecchi di sollevamento ma più propriamente come particolari tipologie di “trabattello”, non saranno da sottoporre alle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08. 

 

L’adozione di una norma armonizzata e la norma EN 280

Ricordiamo, infine, che i PMS con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri “rientrano tra le macchine elencate nell’allegato IV della direttiva macchine. Per esse la conformità alla norma armonizzata specifica (norma di tipo C), se esiste e se copre tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, permette al fabbricante di seguire procedure di valutazione semplificate previste nella stessa direttiva macchine”.

In caso contrario il fabbricante “dovrà seguire altre procedure codificate nella direttiva macchine finalizzate a garantire il rispetto dei pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute riportati nell’allegato I”.

 

In ogni caso l’adozione di una norma armonizzata - anche nel caso di macchine comprese in allegato IV (PMS) – “seppure dia presunzione di conformità, ha carattere volontario”.

In particolare la norma specifica per i PMS, così come definiti nel campo di applicazione, è la EN 280 - “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - calcoli di progettazione - criteri di stabilità - costruzione - sicurezza - esami e prove”.

 

Segnaliamo, in conclusione, che fino al 14 giugno 2002 “non era disponibile una norma armonizzata specifica per i PMS, pertanto tutte le piattaforme immesse sul mercato dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine al 14 giugno 2002 sono state immesse sul mercato tramite la procedura di certificazione CE di tipo che prevede il coinvolgimento di un organismo notificato”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta una tabella con l’evoluzione della norma EN 280 e una panoramica relativa alle varie soluzioni suggerite dalla normativa tecnica per la sicurezza dei ponti mobili sviluppabili.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni), versione 2020 (formato PDF, 5,88 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prima verifica periodica per i ponti mobili sviluppabili”.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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