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Ministero del lavoro: una circolare per l’idoneità dei verificatori

Ministero del lavoro: una circolare per l’idoneità dei verificatori

Una nuova circolare del Ministero del Lavoro chiarisce quale sia l’esperienza temporale da acquisire e l’addestramento necessario al personale incaricato per poter eseguire le verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro.

Roma, 31 Lug – Pubblicata la nuova Circolare n. 22 del 29 luglio 2015, della ‘Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali’ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si aggiunge alle molte circolari che in questi anni hanno tentato di offrire “definitivi” chiarimenti sulla disciplina delle verifiche periodiche per la sicurezza delle attrezzature di lavoro e l’applicazione del correlato  Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
 
Partendo, ad esempio, dalla  Circolare Ministeriale del 25 maggio 2012, attraverso la Circolare n. 23/2012, n. 9/2013, n. 18/2013 e fino alla più recente  Circolare n. 5 del 3 marzo 2015, si è cercato di rispondere in questi anni ai dubbi e alle numerose richieste di chiarimenti pervenute al Ministero.
 
E anche la nuova circolare è stata elaborata in conseguenza delle “numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I. 11 aprile 2011” e con “conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto”, ma in questo caso la circolare si sofferma su un punto delicato e specifico della normativa che riguarda i criteri per l’idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

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Prima di approfondire il contenuto della circolare, cerchiamo di ricordare il ruolo di tali “soggetti pubblici e privati” abilitati come riportati nei comma 11, 12 e 13 dell’articolo 71 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
 
(...)
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali56, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(...)
 
Veniamo ora in specifico alla Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 che si sofferma sui titoli di studio e sulle esperienze professionali che deve possedere il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica.
Si ricorda che tale personale, “secondo quanto previsto al punto 1, lettera d), dell'Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio”.
 
Anche in questo caso per focalizzare il ruolo dei “verificatori” dei soggetti abilitati ricordiamo che il punto d) richiede che il soggetto abilitato disponga di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Nel punto d) sono poi riportati i vari titoli di studio e le esperienze professionali necessarie.
 
La nuova circolare indica in conclusione che questa esperienza temporale “può essere acquisita per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un’attività di addestramento come verificatore - adeguatamente riportata nel proprio curriculum – che si articola nel modo seguente:
 
a) affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di un ‘soggetto abilitato’, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del ‘Verificatore’ sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: ‘Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente alfine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto)...’;
 
b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
 
c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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Rispondi Autore: Fabrizio Raggi - likes: 0
31/07/2015 (12:37:58)
Alla luce di quanto indicato nella Circolare M.L.P.S. n. 22 del 29/07/15,non ho ben capito per quanto tempo il tecnico in affiancamento dovrà svolgere attività di addestramento di verifica di almeno due attrezzature al mese.

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