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Le verifiche degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

Le verifiche degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

Un nuovo documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile. Gli apparecchi, la normativa, la periodicità delle verifiche e l’individuazione dei settori di impiego.

 

Roma, 4 Giu – Come più volte ricordato anche dal nostro giornale l’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro che sono elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. E l’Inail “è preposta alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale”.

 

In tale contesto e con la volontà di “uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali”, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail ha elaborato dei documenti che “descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica”.

 

Lo ricorda la presentazione di un nuovo documento Inail dal titolo “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, un documento che segue, ad esempio, un altro elaborato dal DIT sulle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso.

 

 

Il presente documento - a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Costantino Policastro (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), Giovambattista Vaccaro (Inail, Unità operativa territoriale di Potenza) - descrive in dettaglio gru a torre, paranchi, gru a cavalletto per edilizia e gru Derrick, illustrando le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica. Le istruzioni – indica il documento - “non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti temi:


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Gru a torre
Macchine e Attrezzature: Abilitazione e formazione degli operatori (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art.73 Accordo Stato Regioni 22/02/2012 All. V)

 

Periodicità delle verifiche e individuazione dei settori di impiego

Come ricordato anche in altri documenti, l’Inail segnala che il DM 11 aprile 2011 “prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’Inail competente, che procede all’assegnazione di una matricola;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base al settore di impiego delle stesse e alla loro vetustà”.

 

Si indica che in particolare, per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile questa è la periodicità richiesta:

  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo: Verifica annuale
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.: Verifica biennale
  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni: Verifica annuale

 

Riguardo all’individuazione dei settori di impiego indicati nell’allegato VII si può “far riferimento alla nota prot. 15/VI/0021784 dell’11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui sono state definite le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile”.

Nella nota si sottolinea che i settori citati nell’allegato VII al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non esauriscono tutti i possibili casi, “ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature sono adoperate in ambienti particolarmente aggressivi, tutto ciò fermo restando che il datore di lavoro è tenuto a conoscere le modalità di utilizzo dei propri apparecchi di sollevamento, in modo che la periodicità della verifica scaturisca dalla sua valutazione dei rischi”.

Si chiarisce poi che il termine: 

  • costruzioni” non si limita “al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologie quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e così via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività;
  • siderurgico’ comprende le lavorazioni negli stabilimenti per la produzione di ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta;
  • portuale’ si riferisce non solo alle attività in cui si effettuano operazioni di carico/ scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, (vedi d.lgs. 272/99). Detto termine comprende anche tutte le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi;
  • estrattivo’ può essere tratto dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.

Rimandiamo al documento Inail che riporta ulteriori considerazioni sul tema dell’individuazione dei settori di impiego.

 

Gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile

Veniamo in specifico ad alcune indicazioni specifiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile.

 

Questi apparecchi di sollevamento, non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, “rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’art. 194 del d.p.r. 547/55”. E la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “ha chiarito che le attrezzature di sollevamento di tipo trasferibile, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima” (si segnala che la legge 125/2013 prevede che le verifiche successive alla prima siano effettuate anche da soggetti pubblici o privati abilitati).

 

Dunque in caso quindi di apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile “immessi sul mercato prima di settembre 1996, ovvero privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per gli apparecchi di sollevamento trasferibili marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà procedere con la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola”.

 

Inoltre gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, “già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora ISPESL o dall’Inail, come indicato nelle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A.2 n. 162054/97, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per tali attrezzature, pertanto, non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione da parte di Inail, che s’impegna a provvedere quanto prima, qualora non fosse già stato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’inserimento nella banca dati”.

 

Si segnala poi che se per apparecchi di sollevamento devono intendersi “apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari [UNI ISO 4306-1:2010]”, “alla categoria degli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile appartengono: gru a torre, gru derrick e paranchi/argani”.

 

Si ricorda che se argani e paranchi nascono come attrezzature di tipo trasferibile, “nei casi in cui vengono fissati in modo permanente alle strutture, ad esempio per costituire una gru a bandiera o una monorotaia, laddove questa destinazione sia prevista dal fabbricante ovvero sia redatta una dichiarazione CE di conformità dell’insieme così realizzato, queste attrezzature vanno considerate apparecchi di sollevamento di tipo fisso. In caso contrario, non essendo previste nel d.m. 11 aprile 2011 schede tecniche specifiche, vanno sempre considerati come trasferibili e trattati con la modulistica di una gru a cavalletto per edilizia. Per le gru derrick, valendo la stessa considerazione sulla scheda tecnica, devono essere trattate per assimilazione tecnologica, nel caso di installazione non permanente, come gru a torre”.

 

Rimandiamo alla lettura del documento che si sofferma anche sui sistemi di movimentazione di allestimenti scenici e su altri aspetti relativi alle varie attrezzature.

 

L’indice del documento Inail

Concludiamo riportando l’indice del documento “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.

 

1. Introduzione

2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile

3. Richiesta di prima verifica periodica

 

4. Campo d’applicazione: gru a torre

4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

4.2 Scheda tecnica gru a torre

4.3 Verbale di prima verifica periodica gru a torre

 

5. Campo d’applicazione: paranchi e gru a cavalletto per edilizia

5.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

5.2 Scheda tecnica paranchi e gru per edilizia

5.3 Verbale di prima verifica periodica paranchi e gru a cavalletto per edilizia

 

6. Campo d’applicazione: gru derrick

6.1 Scheda tecnica gru derrick

6.2 Verbale di prima verifica periodica gru derrick

 

Appendice - Liste di controllo

Appendice – Documentazione

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Costantino Policastro (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), Giovambattista Vaccaro (Inail, Unità operativa territoriale di Potenza), versione 2020  (formato PDF, 1.93 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “La prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile”.

 



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