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Conversione del DL lavoro: quali sono le modifiche definitive al decreto 81?

Conversione del DL lavoro: quali sono le modifiche definitive al decreto 81?

La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto-Legge del governo in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs. n. 81/2008. Tutte le novità, i commenti e le note. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Si è concluso l’iter del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (il cosiddetto DL Lavoro) e nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023, n. 85Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

 

In questi mesi abbiamo ricordato come il DL n. 48/2023, ora convertito in legge, presenti nel Capo II (“Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”) diverse modifiche agli articoli del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

 

Queste modifiche, già vigenti con l’entrata in vigore del DL, ora con la legge di conversione (in vigore dal 4 luglio 2023) sono definitive e la legge di conversione porta con sé ulteriori variazioni. Ne abbiamo, in parte, già parlato nei giorni scorsi con un contributo del Prof. Adriano Ossicini e con riferimento al tema della nomina del medico competente.

 

Per fare ora un sunto di tutte le modifiche, vecchie e nuove, alla normativa in materia di sicurezza, ospitiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che all’art. 14 modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)”.

Il ricco contributo riporta le modifiche normative insieme alla relazione governativa di presentazione del testo, ai commenti dell’avvocato stesso e a vari estratti delle note di Confindustria del 9 maggio 2023 e delle note di un documento della Consulta Interassociativa per la Prevenzione.


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Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che all’art. 14 modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)

 

Con la Legge 3 luglio 2023, n. 85 è stata disposta la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

 

La Legge 85/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 153 del 3 luglio 2023, ed è in vigore dal 4 luglio 2023.

 

Riportiamo qui di seguito tutti gli articoli modificati, con il commento desunto dalla Relazione governativa che accompagna la legge e con un ulteriore approfondimento.

 

1.1. Nomina del medico competente e valutazione dei rischi

1.2. Gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali

1.3 Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi

1.4. Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente

1.5. Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati

1.6. Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio

1.7. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1.8. Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento

1.9 Riconoscimento ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione

 

1. Articolo 14 del Decreto Legge n. 48/2023 come convertito dalla Legge n. 85/2023: le modifiche al D.Lgs. 81/2008

 

1.1. Nomina del medico competente e valutazione dei rischi

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;

 

Commento

Relazione governativa: "L’articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza".

 

Nota Confindustria 9 maggio 2023: “Modificando l’art. 18, comma 1, lett. a), si prevede, infatti, che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal Dlgs 81/2008, ma anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 … È una modifica d’impatto notevole perché, stravolgendo l’impostazione precedente che aveva formato supporto alla risposta ad interpello n. 2/2022, estende l’obbligo di nomina del medico competente a ipotesi non più tassativamente previste dalla legge ma rimesse alla valutazione del datore di lavoro. … È evidente che l’intento del legislatore è quello di estendere la sorveglianza sanitaria (ai rischi cd non normati), per cui nel Disegno di legge delega sul lavoro che il Governo ha in animo di presentare alle Camere è presente – a superamento della criticità qui rilevata – una disposizione che modifica l’art. 41 del Dlgs 81/2008, prevedendo che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria laddove prevista dal documento di valutazione dei rischi. Sul piano concreto, le conseguenze sono notevoli, su diversi piani.

 

In primo luogo, si estende la valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge, e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Egli – quale supporto scientifico al quale il datore di lavoro deve necessariamente riferire le proprie decisioni – dovrà formalmente assumersi la responsabilità (ed è bene che le sue determinazioni, a tutela del datore di lavoro, siano formalizzate nel documento di valutazione dei rischi) relative alla individuazioni dei casi nei quali, al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa, è obbligatoria la nomina del medico competente e, deve ritenersi, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. Nel merito, partendo dall’amplissima ed impropria nozione di salute accolta nel Dlgs 81/2008 (“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”), si ipotizza che la sorveglianza sanitaria si possa estendere notevolmente, coinvolgendo aspetti finora non oggetto di intervento sanitario. Di qui, potenziali riflessi anche sul tema della privacy. Questo ampliamento potrà impattare anche sui giudizi di inidoneità, che probabilmente aumenteranno, con evidenti ripercussioni sull’organizzazione del lavoro, sia sul versante della sostituzione temporanea del lavoratore (in caso di inidoneità temporanea) sia su quello della individuazione di mansioni alternative (in caso di inidoneità permanente), quindi anche sul versante della applicazione dell’obbligo di repêchage (art. 42). Aspetti che probabilmente si estenderanno anche al contenzioso in caso di inidoneità. Sul piano operativo, si incrementerà il lavoro per il medico competente, con potenziale incremento dei costi aziendali, legati anche alla difficoltà di reperimento sul mercato di medici competenti.

 

Approfondimento avv. Dubini

Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008 (rischi nominati), ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ragionevolmente da predisporre con la collaborazione di un medico del lavoro, ne evidenzi la necessità (rischi valutati). Pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.

La questione riguarda tanto le aziende che non hanno nominato il medico competente perché non presentano rischi nominati in base ai quali era obbligatoria la nomina del medico competente, ma anche quelle che già hanno nominato il medico competente, e col quale si dovrà valutare l’esistenza di rischi per i quali sia opportuno e necessario istituire la sorveglianza sanitaria, ed in tal senso la Cassazione Penale Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il “medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.

 

Inoltre, come scrive il collega avv. Giovanni Scudier: “la diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria è ora espressamente nella norma: la nuova lettera a) dell’art. 18 comma 1 dovrebbe portare con sé il superamento della interpretazione - suggerita in particolare dal dettato testuale dell’art.41 comma 1 lettera a) - che intende(va) la sorveglianza sanitaria come un insieme di atti medici da applicare nei (soli) “casi previsti dalla normativa vigente”. È bensì vero che l’art. 41 rimane invariato; ma il nuovo art. 18 sembra offrire una chiave interpretativa per superare l’apparente conflitto, perché tra i “casi previsti dalla normativa vigente” rientrano anche, ora, i casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.".

 

1.2. Gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

 

Approfondimento avv. Dubini

Il nuovo comma 3.3 del D.Lgs. n. 81/2008 individua nella valutazione congiunta [dal datore di lavoro scolastico congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione] dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli (comma 3,2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008), da programmare “nel limite delle risorse disponibili”.

Questo inciso è in contraddizione con l'obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale di cui all’articolo 2087 del Codice Civile, e agli obblighi incondizionati dal punto di vista economico di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008. Ma è pur vero che se le risorse disponibili non consentono la messa in sicurezza di questo o quel locale scolastico, il dirigente scolastico dovrà dichiararne l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 comma 3.1 che così dispone: “Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale”.

 

1.3 Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi

 

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

 

Commento

Relazione governativa: "La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV".

 

Approfondimento

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all'utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali, ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiuntivo,

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.

 

1.4. Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente

 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; (...)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

 

Occorre ricordare quanto prevede il comma e di questo articolo 25 a carico del medico competente:

 

“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”;

Sanzioni per il medico competente

• Art. 25, c. 1, lett. e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [art. 58, c. 1, lett. a)]

 

Commento

Relazione governativa: "La lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti".

 

Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023):

“La modifica pare una norma di buon senso utile per conoscere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore nonché atta a evitare duplicazioni di esami.

Si ritiene che il MC, con il consenso del lavoratore, possa anche richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria qualora il lavoratore non riesca ad esibirla.

Nell’impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il MC formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili. Suggeriamo ai MC di annotare nella cartella sanitaria tale evenienza.

 

Nota Confindustria 9 maggio 2023: Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, si apportano due modifiche all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 relativo all’attività del medico competente.

Innanzitutto, si prevede che questi, in occasione delle visite di assunzione (che, si ricorda, possono avvenire anche in fase preassuntiva), debba richiedere al lavoratore “la cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro” e che “tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”. La modifica normativa appare positiva, in quanto offre al medico ulteriori elementi per la valutazione dello stato di salute del lavoratore ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Potendo la visita avvenire in fase preassuntiva, il datore di lavoro ha, quindi, maggiori elementi per procedere all’assunzione del lavoratore solamente laddove idoneo alle mansioni che intende attribuirgli anche sulla base degli elementi relativi all’attività lavorativa pregressa… La modifica, come si diceva, è positiva, sia ai fini prevenzionali (idoneità alle mansioni) che assicurativi, soprattutto con riguardo alle malattie professionali che il lavoratore può aver sviluppato durante l’attività lavorativa pregressa o alle conseguenze della eventuale pregressa esposizione a sostanze o lavorazioni nocive.

Da notare che la norma prevede l’obbligo (e non la mera possibilità) per il medico competente di tener conto del contenuto della cartella sanitaria relativa al lavoro pregresso. Vanno a questo proposito ricordati due obblighi significativi del datore di lavoro: “nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e, dall’altro, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Il giudizio di idoneità è, dunque, particolarmente incisivo (ancor più con la conoscenza della precedente cartella sanitaria), e lo sarà maggiormente per effetto della estensione della sorveglianza sopra commentata.

 

Approfondimento avv. Dubini

Due novità di buon senso.

La prima produrrà un lato un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori formate delle precedenti aziende e consegnate al nuovo medico competente, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal medico competente nominato dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro. Gli uffici del personale dovrebbero comunicare al lavoratore da assumere la necessità che si munisca di cartella sanitaria da consegnare al medico competente in occasione della visita preassuntiva. In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore, qualora disponibile..

 

La seconda facilita la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all'azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto).

La novità della scelta del sostituto da parte dello stesso MC è significativa posto che in precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 aveva in precedenza chiarito che il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.

 

1.5. Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati

 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

Commento

Relazione governativa: "La lettera d) prevede di aggiungere all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri".

 

Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023): “Importante aggiunta che stabilisce che gli Accordi Stato-Regioni/P.A. sulla materia debbano prevedere anche il sistema dei controlli sulle attività formative erogate, controlli che devono riguardare sia gli erogatori che i destinatari.

Il controllo, per essere efficace, deve essere sostenuto da una sanzione in caso di inadempienza. Per quanto riguarda i destinatari della formazione (lavoratori e loro rappresentanti) il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi e sanzioni.

Gli erogatori sono sia i datori di lavoro che i soggetti formatori. Mentre per i primi il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi e sanzioni, per i formatori non è prevista alcuna sanzione in caso mancato rispetto della normativa.

 

Nota Confindustria 9 maggio 2023: La modifica è teoricamente positiva, in quanto volta a contrastare percorsi formativi non erogati con la dovuta professionalità e non efficaci sul piano dell’accrescimento della cultura e della conoscenza e consapevolezza degli aspetti tecnici e comportamentali legati alla prevenzione dei rischi.

 

Approfondimento avv. Dubini

Una recente notizia da una idea di quella che è una vera e propria piaga sociale: Scoperta la "fabbrica" dei falsi attestati di sicurezza sul lavoro: 20 indagati (2 giugno 2023 – Palermo Today)

Un vero e proprio “commercio” di attestati falsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a beneficio di imprenditori, clienti e lavoratori con la necessità di dimostrare agli enti di vigilanza che le loro imprese sono inappuntabili sotto quel profilo. E' quello che è emerso dall'operazione denominata “Fake Courses”, condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, collaborati da varie stazioni carabinieri tra cui in particolare, quella di Misilmeri e Ciminna.

Sono 20 le persone indagate accusate, a vario titolo, di truffa aggravata, falsità materiale, falsità ideologica, esercizio abusivo della professione di medico”. (…) “Dal comando dei carabinieri aggiungono: "L’attuale emergenza infortuni, dei quali sono piene le cronache degli ultimi mesi, si spiega anche e soprattutto con l’impiego di personale ignaro delle procedure che consentono di svolgere l’attività lavorativa in relativa sicurezza per sé e per gli altri”. Diverse centinaia di lavoratori e datori di lavoro, dunque, che hanno svolto le loro mansioni sulla base di attestati falsi ottenuti in relazione a corsi mai frequentati o frequentati in misura parziale o in maniera difforme in relazione a quanto previsto dalle specifiche norme. Bastava, semplicemente, versare al professionista compiacente, amministratore o presidente di un fantomatico ente non iscritto nell’apposito albo della Regione siciliana, la cifra prevista dal tariffario proposto e si otteneva, in brevissimo tempo, un attestato apparentemente, regolare”.

 

Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume purtroppo non raro in Italia, ma costituisce anche una o più violazioni del codice penale, del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria e ovviamente, dal lato del datore di lavoro, una violazione dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

La nuova norma di legge prevede che il (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia strutturato in modo da facilitare agli organi di vigilanza INL e ASL/ATS il monitoraggio e il controllo sugli "spacciatori e utilizzatori finali" di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l'individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all'autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.

 

La Cassazione Penale, Sez. VII, con sentenza n.16715 del 17 aprile 2019, dove al datore di lavoro di una ditta edile, a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell’autorità competente nell'ambito di accertamenti per un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, è stato contestato il reato di falso in atto pubblico relativamente alla formazione specifica dell’infortunato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel giudizio di merito il Tribunale di Genova ha accertato che il personale presente in cantiere non aveva ricevuto la formazione specifica, adeguata e sufficiente, prevista dal D. Lgs. 81/08 per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere, ovvero la formazione relativa all’utilizzo di specifico apparecchio di sollevamento e alle modalità corrette di configurazione dell’imbracatura che avrebbero potuto evitare l’infortunio. Difatti il Piano Operativo di Sicurezza (POS) del cantiere non richiamava alcuna documentazione in merito a detta formazione, né tanto meno era stata consegnata una copia al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che solo in un momento successivo ha fatto pervenire all’organo di vigilanza la documentazione inviatagli dalla ditta esecutrice, da cui risultava che i due lavoratori impiegati in quel cantiere non avevano partecipato ad alcuno degli eventi formativi documentati.

Inoltre, dulcis in fundo, la società ha fornito, solo successivamente e a richiesta delle autorità competenti, un falso attestato di formazione relativamente al lavoratore che stava utilizzando la gru per la movimentazione del pozzetto, e che ha cagionato l’infortunio.

La falsità di tale attestato è poi stata dimostrata dagli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione, risultando che il numero progressivo indicato nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un diverso corso di formazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto poi la produzione di un documento falso all’organo di vigilanza come ostativa al riconoscimento delle attenuanti all’imputato, in quanto denota un negativo giudizio sulla personalità dello stesso.

 

1.6. Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio

 

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro [attrezzature]

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Comma abrogato e così sostituito:

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 

Commento

Relazione governativa: "La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71".

 

Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023):

“È stata eliminata la prima frase “Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11 (n.d.r. si tratta delle verifiche, prima e periodiche, delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII), le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.”

In questo modo la procedura è stata semplificata:

  • nel caso di prima verifica il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell’INAIL e in seconda istanza (“trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta”) di soggetti pubblici o privati abilitati
  • per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.

 

Approfondimento avv. Dubini

"Incaricati di un pubblico servizio", ai sensi dell’art. 358 del codice penale sono coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958). Agli incaricati di un pubblico servizio il nostro ordinamento riserva una particolare tutela giuridica, ad esempio in relazione ai comportamenti che, se posti in essere nei loro confronti (o nei confronti di un pubblico ufficiale), assumono un'autonoma rilevanza penale, come i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 336 c.p. e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 337 c.p.

 

 

1.7. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

 

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Periodo abrogato e sostituito come segue]

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

 

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso

• Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]

 

Commento

Relazione governativa: "La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma" .

 

Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023):

“Con questa modifica vengono rafforzate le misure di prevenzione nell’uso di attrezzature di lavoro senza operatore rafforzando gli obblighi di chi le noleggia o concede in uso. Ricordiamo che la norma riguarda attrezzature che espongono a rischi gravi per la sicurezza di chi le utilizza.

Infatti, tali soggetti diventano responsabili, sia pur mediante la acquisizione di un’autodichiarazione del noleggiante, dell’accertamento che tale soggetto sia adeguatamente formato ed addestrato all’utilizzo delle attrezzature secondo quanto disposto dalla norma".

 

Approfondimento avv. Dubini

Altra novità significativa che mira a rafforzare l' obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo "patentino", ma non solo).

Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione nominativa (“individuazione”) dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (Accordo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.

 

1.8. Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento

 

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

Viene introdotto un nuovo comma.

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

 

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: ...

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

 

Commento

Relazione governativa: "Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione".

 

Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023): “L’obbligo di formazione e addestramento in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari è esteso anche al datore di lavoro che ne faccia uso. Il mancato adempimento è sanzionato dal nuovo art. 87".

 

Approfondimento avv. Dubini

Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l'obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l'arresto o l'ammenda.

Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

1.9 Riconoscimento ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione

 

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,

comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

 

In grassetto viene indicata la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, che dal 4 luglio 2023 abilità all’assunzione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e/o l’esecuzione. Fatto salvo l’obbligo ulteriore di frequentare lo specifico corso abilitante e i successivi corsi di aggiornamento periodico.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro - testo della legge 85/2023 e testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85.

 

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

 

Scarica il documento citato nell'articolo:

Confindustria - Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (DL Lavoro) – Nota di aggiornamento - 9 maggio 2023.

 


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Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
06/07/2023 (09:13:56)
Quando potremo finalmente parlare di corsi di formazione per i datori di lavoro? Questi ultimi hanno bisogno di avere nozioni non solo sulle attrezzature ma anche su tutto il resto.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/07/2023 (14:44:29)
La formazione dei datori di lavoro verrà regolamentata dal futuro accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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