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Relazione sullo stato della sicurezza: come è cambiata la normativa
Brescia, 17 Giu – Uno degli aspetti positivi di poter avere a disposizione ogni anno – con riferimento alle modifiche della legge 203/2024 al D.Lgs. 81/20081 (TU) - una relazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, è quello di poter riepilogare le normative più rilevanti. Un riepilogo che permette di cogliere anche la direzione del legislatore, utile a comprendere meglio anche i suoi passi presenti e futuri.
Stiamo parlando del contenuto della nuova “ Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Anno 2025)” presentata dalla Ministra Marina Elvira Calderone e trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2026.
Nel documento informativo e di indirizzo si pone l’attenzione sul quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e su alcuni interventi realizzati nel 2025.
L’articolo si sofferma su vari argomenti:
- Relazione sullo stato della sicurezza: le indicazioni del DL 159/2025
- Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 30 giugno 2025 n. 95
- Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 24 giugno 2025 n. 90
Relazione sullo stato della sicurezza: le indicazioni del DL 159/2025
La relazione indica che numerosi interventi sono riconducibili al decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 che “ha introdotto un insieme di misure volte a rafforzare la prevenzione, la vigilanza, la formazione e la responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apportando, peraltro, diverse modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 con il quale, si ricorda, il Legislatore di allora ha aggiornato e riordinato il quadro normativo in materia e che, negli anni, ha subito diverse modifiche ed integrazioni al fine di un costante adeguamento anche alla normativa comunitaria”.
In particolare, il DL 159/2025 – indica la relazione – ha rinforzato il sistema premiale.
Si segnala che “per incentivare la prevenzione e orientare le imprese verso comportamenti virtuosi è disposta l’autorizzazione all’INAIL, dal 1° gennaio 2026, ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi INAIL in agricoltura. Sono escluse dal beneficio le aziende con condanne definitive negli ultimi due anni per violazioni gravi in materia di sicurezza. Inoltre, per valorizzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, collegando la qualità del lavoro agricolo al rispetto della sicurezza ed elevando il livello complessivo di tutela, si prevede, ai fini dell’iscrizione, l’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza, oltre che di lavoro e previdenza, riservando una quota delle risorse INAIL per progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza alle imprese iscritte alla Rete stessa”.
Il DL introduce anche disposizioni volte a rafforzare la vigilanza.
Una particolare attenzione – continua la relazione – “viene prestata alle filiere complesse e alle attività maggiormente a rischio. È introdotto il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione (esteso oltre che all’edilizia a ulteriori attività a rischio più elevato)”.
Il Legislatore ha poi inteso “rafforzare gli strumenti di controllo negli appalti e subappalti. È stato previsto, inoltre, l’incremento dell’organico dell’INL e del contingente dei Carabinieri dedicato alla tutela del lavoro. Si tratta di una misura strutturale e urgente per far fronte all’aumento della vigilanza richiesta dal nuovo quadro normativo. A ciò si aggiunge il potenziamento funzionale dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL/SSN”.
Sono stati, inoltre, previsti, “programmi avanzati di prevenzione, anche attraverso l’uso di strumenti innovativi (come la realtà aumentata) e la diffusione di DPI tecnologicamente avanzati, soprattutto nelle PMI”. E al fine di favorire l’adozione di standard tecnici aggiornati “si è previsto di garantire l’accesso gratuito alle norme tecniche ISO UNI sulla salute e la sicurezza e l’introduzione del regime di pubblicità attraverso il Bollettino Ufficiale delle norme tecniche (BUNT) predisposto da UNI e pubblicato sui siti internet del Ministero del Lavoro e P.S. e dell’INAIL”.
Grande importanza è stata poi riservata alla “promozione della cultura della prevenzione, attraverso meccanismi di consolidamento della stessa e favorendo la raccolta e il tracciamento dei near miss (“mancati infortuni”), in ottica di prevenzione proattiva”.
Altre indicazioni della relazione, con riferimento al DL 159/2025, riguardano altri aspetti:
- “impianto riformatore avviato negli anni precedenti sugli standard formativi in materia di salute e sicurezza, per evitare che operino soggetti formatori non qualificati”;
- “percorsi di Formazione scuola‑lavoro (ex PCTO) con l’estensione della tutela INAIL anche agli infortuni in itinere nonché con il rafforzamento delle misure di sicurezza e con la limitazione delle attività ad alto rischio”;
- “disposizioni in materia di protezione civile, al fine di un raccordo sistemico tra sicurezza del lavoro e interventi in situazioni straordinarie. Il Legislatore ha voluto disciplinare in modo più chiaro le tutele applicabili alle attività di volontariato e di protezione civile, che spesso presentano caratteri di rischio elevato o imprevedibile”.
Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 30 giugno 2025 n. 95
Si segnala che il tema connesso a protezione civile e volontariato era già stato “anticipato con quanto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. "DL Economia"), recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118”.
Il DL 95/2025 ha introdotto, con l’articolo 6- quater, “l’interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Legislatore ha chiarito che il predetto comma deve essere interpretato nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, in tal modo definendo il perimetro delle responsabilità prevenzionistiche”.
Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 24 giugno 2025 n. 90
Si ricorda, infine, il decreto-legge 24 giugno 2025 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109 che ha modificato il comma 4-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Il decreto n. 48/2023 “aveva previsto, in via sperimentale per l’anno scolastico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa INAIL, oltre che alle attività già comprese (nei laboratori e nelle palestre) a tutte quelle di insegnamento - apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore”.
Successivamente – continua la relazione – “l’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. decreto omnibus) aveva disposto la proroga della misura per l’anno scolastico e accademico 2024-2025, con l’introduzione all’articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 del comma 4-bis”.
Ora, con l’articolo 2-ter del DL 90/2025, che ha modificato il citato comma 4-bis, “è stato stabilito che le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 148 del 2023 si applicano anche a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026. Quest’ultima disposizione normativa ha quindi reso strutturale l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento”.
Infine, il già citato DL 159/2025, come sopra già accennato, ha “disposto (articolo 7, comma 1) che le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della relazione che, come già ricordato in un precedente articolo, si sofferma anche su altre attività a carattere normativo (ad esempio gli interpelli), sul sistema istituzionale, sulle attività a carattere amministrativo-contabile, sull’attività internazionale, sulle attività promozionali, sulle azioni di prevenzione e sulle attività di vigilanza.
Tiziano Menduto
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