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Apparecchi di sollevamento: messa in servizio e verifiche periodiche

Apparecchi di sollevamento: messa in servizio e verifiche periodiche

Un documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Focus sul campo di applicazione, sulla comunicazione di messa in servizio e sulla richiesta di prima verifica.

 

Roma, 14 Dic – Per apparecchi di sollevamento di tipo mobile si intendono “apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari [ISO 4306]”.

 

A ricordarlo e a offrire indicazioni sulle caratteristiche costruttive e sulle fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) è il documento Inail dal titolo “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail. Le attrezzature presentate sono le macchine movimento terra (terne, caricatori comunemente detti pale, ed escavatori), caricatori per movimentazione materiali e carrelli industriali attrezzati con prolunghe (comunemente detti muletti con bracci gru) o altri organi di presa per carichi oscillanti.

 

Riguardo al contenuto del documento oggi ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:


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Macchine
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

  

Gli apparecchi di sollevamento che non sono soggetti alle verifiche

Il documento - a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto) – ricorda che ci sono attrezzature che, “anche se destinate ad operazioni di sollevamento (e pertanto progettate e costruite conformemente ai requisiti di cui alla parte 4 dell’allegato I alla Direttiva Macchine), non rientrano tra gli apparecchi di sollevamento materiali di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., e quindi soggetti al relativo regime di verifica periodica, in quanto l’organo di presa non consente ‘la libera oscillazione in tutti i sensi’ del carico sollevato”.

 

Gli autori ne riportano, “a titolo meramente esemplificativo”, alcune:

 

 

In particolare si precisa che gli stacker (lettera b), “seppure non si configurino come apparecchi di sollevamento mobili, rientrano comunque nel regime delle verifiche periodiche in quanto carrelli semoventi a braccio telescopico”.

 

Mentre fanno parte della tipologia degli apparecchi di sollevamento mobili e pertanto rientrano nel regime delle verifiche periodiche “anche le attrezzature che, seppure abbiano una destinazione d’uso principale diversa dal sollevamento di carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, assumono tale funzione mediante l’adozione di accessori o attrezzature intercambiabili (come il caso di macchine movimento terra o carrelli industriali, comunemente denominati muletti, attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico e attrezzature di lavoro similari)”.

 

La comunicazione di messa in servizio e l’applicativo CIVA

Ci soffermiamo oggi in particolare sulla comunicazione di messa in servizio/ immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile. 

 

Si ricorda che il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile “provveda a dare comunicazione di messa in servizio all’unità operativa territoriale Inail”.

 

E per dare attuazione a quanto “previsto dal codice dell’amministrazione digitale (CAD) e quindi agevolare l’utenza nell’inoltro di istanze esclusivamente per via telematica, l’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti”. Infatti dal 27 maggio 2019 – come ricordato anche nei nostri articoli – “la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiesta”.

 

Per avere informazioni più dettagliare sull’applicativo CIVA “si rimanda alla circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019”.

 

Ricordiamo che la circolare indica che l’applicativo CIVA permette la gestione dei seguenti servizi di certificazione e verifica:

  • denuncia di impianti di messa a terra;
  • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
  • prime verifiche periodiche.

 

La richiesta di prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento

Riguardo alla richiesta di prima verifica periodica si indica che il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.  e in conformità alla periodicità stabilita al già citato allegato VII, “deve provvedere a richiedere all’unità operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile”.

Si segnala che la periodicità, “come evidente dal punto 3.1.1 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresenta il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica”. E “in assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata”.

 

Riprendiamo dal documento una tabella con le periodicità prescritte:

 

 

Inoltre – continua il documento – la richiesta, “come previsto dalla circolare del M.L.P.S. n. 11 del 25 maggio 2012 punto 1”, può ritenersi completa “se contiene almeno le seguenti informazioni:

  • indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
  • dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
  • dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola ENPI/ANCC/Ispesl/Inail/MLPS);
  • indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del d.m. 11 aprile 2011;
  • data della richiesta”.

 

Si indica poi che dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare “inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l’Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail”.

 

Come per la comunicazione di messa in servizio dal 27 maggio 2019 la richiesta di prima verifica periodica di un’attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 “deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail e ricordando che la prima verifica periodica “è finalizzata ad accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura a quella/e previste/e dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”. Inoltre la prima verifica “prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), versione 2020 (formato PDF, 5.09 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - 2020”.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0
14/12/2020 (15:32:18)
Mi spiegate come mai da tempo non si riesce a scaricare i documenti da cui sono tratti gli articoli ?
Autore: Enrico
14/12/2020 (15:52:27)
Basta aggiornare un po' di volte la pagina e funziona

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