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Sovraccarico biomeccanico: come adattare i posti di lavoro ai lavoratori

Sovraccarico biomeccanico: come adattare i posti di lavoro ai lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

10/06/2019

Indirizzi per la sorveglianza sanitaria degli esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico. Focus sui giudizi di idoneità per il rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e sul reinserimento lavorativo di soggetti affetti da patologie.

 

Milano, 10 Giu – L’attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente si può definire come l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Tali accertamenti sanitari consentono al medico competente (MC) non solo di verificare lo stato di salute del lavoratore, ma anche di emettere giudizio di idoneità lavorativa alla mansione specifica.

Nel mondo del lavoro è importante la presenza di “un sistema di gestione delle Idoneità Lavorative condiviso fra gli attori della prevenzione” (medici competenti, datori di lavoro, RSPP, RLS, formatori). E perché i pareri formulati “risultino coerenti ed applicabili all’interno del contesto lavorativo, è necessario che siano condivisi e compresi dai diversi soggetti chiamati a gestire la risorsa rappresentata dal personale, figure identificabili nei preposti e dirigenti (capi reparto, ufficio personale/ risorse umane…) che intervengono nell’ organizzazione e programmazione dell’attività sia del singolo soggetto che del gruppo dei lavoratori interessati”.

 

A soffermarsi sulla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai criteri di emissione del giudizio per gli esposti al sovraccarico biomeccanico, sono le “Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”, approvate dalla Regione Lombardia con Decreto regionale 21 dicembre 2017, n. 16750 recante “Indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico”.

 

Nell’articolo ci soffermiamo su:

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I giudizi di idoneità per gli esposti al rischio di sovraccarico

Riguardo al giudizio di idoneità lavorativa il documento regionale si sofferma:

  • sui criteri relativi all’emissione del giudizio di idoneità per gli esposti alla movimentazione manuale dei carichi (MMC), alla movimentazione manuale dei pazienti (MMP), ad attività di trasporto e traino/spinta;
  • sui criteri relativi all’emissione del giudizio di idoneità per gli esposti al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS).

 

Riguardo a questi ultimi criteri le linee di indirizzo si soffermano in particolare sul capitolo “Criteri per il reinserimento lavorativo di soggetti portatori di patologie muscolo- scheletriche degli arti superiori sulla base di prime esperienze applicative” di cui al decreto della Regione Lombardia n. 18140 del 30 ottobre 2003 “Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori”, la cui validità è stata confermata con il decreto n. 7661/2015 “Aggiornamento Decreto Direttore Generale Sanità n. 3958 del 22/04/2009”.

 

Si indica nel documento che il reinserimento lavorativo di soggetti affetti da patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori “rappresenta uno dei problemi operativi più rilevanti in quei contesti di lavoro in cui sono molteplici i compiti comportanti un potenziale sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”. E i portatori di queste patologie sono spesso “oggetto di giudizi di ‘non idoneità’, temporanea o permanente, allo svolgimento di quei compiti che verosimilmente hanno causato o influenzato negativamente l’evoluzione della patologia osservata”.

 

Nel documento vengono, dunque, suggeriti criteri, procedure e soluzioni operative per reinserire i lavoratori con idoneità limitata in compiti e posti di lavoro a “minore” esposizione, eventualmente riprogettati. Ciò può consentire, “da un lato, di mantenere questi lavoratori in attività ancora sufficientemente produttive e dall’altro lato, di garantire agli stessi un livello di protezione adeguato al loro stato di salute”.

 

I giudizi di idoneità e il reinserimento lavorativo

Una delle prime indicazioni per il reinserimento lavorativo riguarda l’individuazione dei posti di lavoro utilizzabili.

 

A questo proposito si sottolinea che “per garantire sia la efficacia dell’intervento che la sua continuità temporale, si rende necessaria una procedura operativa di tipo fortemente partecipativo che comporti il coinvolgimento di tutti i protagonisti aziendali (inclusi MC e RLS) nonché degli stessi lavoratori portatori di UL – WMSD” (Upper Limb Work-related Musculo Skeletal Disorders).

In pratica il coinvolgimento dei quadri tecnici “va realizzato attraverso le seguenti fasi:

  1. Formazione alla valutazione e riprogettazione dei posti e dei compiti ripetitivi
  2. Predisposizione di una lista di compiti e posti di lavoro ‘potenzialmente adatti’ a soggetti patologici (area verde e giallo/verde nella stima del rischio)
  3. Analisi e valutazione tramite metodo dettagliato OCRA dei posti individuati
  4. Predisposizione dei suggerimenti di eventuale modifica del posto di lavoro per l’inserimento dei soggetti portatori di patologia
  5. Verifica della fattibilità e dei tempi di attuazione dei provvedimenti di riprogettazione

I posti/compiti potenzialmente adatti a soggetti portatori di UL – WMSD “hanno, di massima, le seguenti caratteristiche di esposizione:

  • frequenza di azione non superiore a 20 azioni/minuto;
  • uso di forza degli arti superiori minimale e comunque inferiore al 5% della massima capacità individuale di esposizione;
  • assenza sostanziale di posture e movimenti che comportino ‘elevato impegno’ delle principali articolazioni, soprattutto per l’articolazione portatrice di patologie;
  • presenza, all’interno di ogni ora di lavoro, di un adeguato tempo di recupero. Qualora la postura non risulti ottimale, va di conseguenza suggerito di ‘rallentare’ la frequenza di azione ponendo altresì particolare attenzione alle caratteristiche cliniche del soggetto da inserire”.

 

Il documento si sofferma poi sull’abbinamento del compito e del posto di lavoro con le singole affezioni.

 

Per facilitare l’interlocuzione tra quadri tecnici e servizio sanitario aziendale “è opportuno procedere ad una classificazione di tipo operativo tanto dei risultati della valutazione dei compiti e dei posti di lavoro selezionati quanto dell’entità/gravità dei quadri patologici emersi; ciò consente un più agevole abbinamento tra singoli soggetti portatori di patologia e singoli posti di lavoro”.

Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, presenta due tipologie di classificazione:

  • classificazione sintetica compito/posto;
  • classificazione sintetica della patologia (per entità e per distretto coinvolto).

 

Adattare i posti di lavoro ai lavoratori

In definitiva la finalità principale dell’inserimento di soggetti “patologici” presso compiti e posti di lavoro nuovi o riprogettati “consiste nell’ottenere almeno una riduzione delle manifestazioni cliniche (sintomi, segni) connesse con la specifica malattia, mantenendo al contempo il lavoratore in una attività comunque produttiva”.

E “si rende necessaria una completa collaborazione dei tecnici aziendali, del servizio sanitario aziendale e, soprattutto, dei lavoratori interessati, per ottenere un monitoraggio pressoché continuo dei risultati in funzione delle scelte operate”.

 

In conclusione il documento riporta anche alcune considerazioni generali.

 

Riguardo al tema del reinserimento dei soggetti patologici, il documento segnala che si può concludere “che l’intero sistema di abbinamento posti/casi patologici debba avere un carattere dinamico”.

In particolare se si presuppone che, anche attraverso l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, “i posti e le condizioni di lavoro (per quanto riguarda il sovraccarico biomeccanico) debbano tendere a migliorare nel tempo”, anche l’abbinamento posti/soggetti patologici va “periodicamente aggiornato (sempre alla luce di considerazioni sulla salvaguardia delle capacità professionali acquisite). Il fine è garantire ai soggetti che, per caratteristiche individuali, risultano più suscettibili allo specifico rischio il maggior livello di protezione man mano che migliorano le condizioni complessive”.

 

Infine si sottolinea ancora che questo “modello di gestione posti/casi patologici” presuppone una stretta collaborazione fra il medico competente, “preposto al monitoraggio dell’evoluzione della condizione patologica, il Servizio di Prevenzione e Protezione e gli altri soggetti preposti alla valutazione e alla programmazione degli interventi migliorativi. Questi ultimi peraltro, visti anche nella loro dinamicità temporale, dipendono da molti altri centri di responsabilità (datore di lavoro, ufficio del personale, ecc.) che non possono né devono sentirsi esclusi dalla gestione di questa problematica”.    

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia - Decreto n. 16750 del 21 dicembre 2017 - Indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico

 

 

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