Linee guida sull’amianto: il rischio amianto nei luoghi di lavoro
Firenze, 4 Set - Per anni l’amianto “è stato considerato un materiale estremamente versatile e a basso costo, con svariate applicazioni industriali, grazie alle caratteristiche coibenti nonché fonoassorbenti”. E se a causa dell'elevato rischio per la salute, in seguito all'esposizione alle fibre, il suo impiego è stato vietato attraverso la Legge n. 257 del 27 marzo 1992, nella Regione Toscana “attualmente sono ancora presenti sul territorio elementi, tra cui lastre per la copertura di edifici, tubature e coibentazioni, che contengono fibre di amianto, che continuano a costituire un rischio per la salute nel momento in cui la compattezza del materiale è compromessa in seguito ad usura o all'esposizione prolungata ad agenti atmosferici, con il conseguente più probabile rilascio di fibre”.
A raccontarlo, riportando una situazione di diffusione dell’amianto che non è in realtà della sola Regione Toscana, sono alcune specifiche linee guide sull’amianto che, previste, dalla legge regionale n. 55 del 5 ottobre 2017 "Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto", sono state approvate dalla Giunta regionale lo scorso 9 aprile. Linee guida che contengono un quadro conoscitivo della presenza di amianto formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti fino ad ora. Ma che riportano anche le indicazioni sullo stato dell'arte in merito alla costituzione di un Sistema Informativo sull'Amianto, sulla presenza di amianto nelle scuole e nei luoghi di lavoro e sulle azioni per la riduzione del rischio di esposizione all'amianto.
Le linee guida sull’amianto della Regione Toscana
In relazione al documento “LINEE GUIDA SULL'AMIANTO. Criteri e priorità per l’esercizio delle azioni della Regione Toscana”, realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Tommaso Braccesi e David Tei, riprendiamo alcune brevi indicazioni relative alla situazione dell’amianto nei luoghi di lavoro.
Si ricorda che in virtù delle sue caratteristiche, “l'amianto è stato ampiamente utilizzato in passato nell'industria e in edilizia: per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale da costruzione per l'edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio - l'Eternit - nelle coperture degli edifici; per la realizzazione di pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, e inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d'attrito per i freni di veicoli, guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. Inoltre, la polvere di amianto è stata largamente impiegata come coadiuvante nella filtrazione dei vini. Altro uso piuttosto diffuso dell'amianto è stato come componente dei ripiani di fondo dei forni per la panificazione”. Tuttavia l'utilizzo dell'amianto è proseguito “fino a che non è stata riconosciuta la sua pericolosità per la salute” e l’amianto con la Legge n. 257/1992 viene messo al bando.
Tuttavia si ricorda che la sola presenza di amianto “non rappresenta in sé una fonte di pericolo: la potenziale nocività è legata allo sfaldamento dei materiali che lo contengono, la quale può avvenire per danneggiamento accidentale o per usura in assenza di manutenzione. In tali condizioni i materiali possono disperdere e liberare facilmente le fibre nell'ambiente”.
Si ricorda poi che se la legge 257/1992 ha imposto il divieto di produzione di nuovi prodotti in amianto (“l'uso diretto di amianto come materia prima per la realizzazione di materiali di amianto è vietato completamente su tutto il territorio nazionale dal 1994”), rimane invece “consentito l'uso indiretto di amianto o di materiali contenenti amianto (MCA)”.
I luoghi di lavoro e l’amianto
In particolare le aziende che ad oggi utilizzano amianto in modo indiretto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto “sono obbligate, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge 257/1992, ad inviare annualmente una relazione tecnica alle regioni e alle aziende usl con i dati relativi ai tipi, ai quantitativi e alle caratteristiche dei materiali contenti (contenenti, ndr) amianto impiegati e dei rifiuti di amianto oggetto delle attività di bonifica e di smaltimento, con i dati sulle attività svolte e sui procedimenti applicati, sui lavoratori impiegati, sul carattere e la durata delle loro attività sull'amianto, sulle misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente, ecc.”. Tuttavia “nonostante l'obbligo di presentazione della relazione annuale sull'utilizzo indiretto ex art. 9 della L. 257/92, la maggior parte delle aziende presenti sul territorio della Toscana elude tale debito informativo, cosa che avviene anche su scala nazionale”.
Riportiamo una breve tabella con le relazioni annuali ex art. 9 della L. 257/92 per utilizzo indiretto di materiali contenenti amianto (MCA) in Toscana nel quinquennio 2012-2016 (Fonte: Archivio ISPO):
Gli obblighi dei datori di lavoro
Attraverso queste relazioni – continua il documento – “si potrebbe avere un quadro conoscitivo esaustivo sulle tipologie di materiali contenti amianto ancora presenti nei luoghi di lavoro, sui loro quantitativi e localizzazione sul territorio; si potrebbe infine monitorare annualmente il processo di bonifica dei materiali contenenti amianto, contribuendo all'aggiornamento della mappatura dell'amianto sul territorio regionale”.
In ogni caso si suppone che l'amianto e gli MCA “siano ancora presenti in quantità considerevoli nei grandi impianti industriali, negli impianti termici a servizio di processi produttivi, nelle navi e nei traghetti. L'amianto è inoltre presente nelle condotte delle reti acquedottistiche”.
La conoscenza completa sull'utilizzo indiretto di amianto consentirebbe poi “di poter individuare tutti i lavoratori potenzialmente esposti; si consideri a tal proposito che l'amianto utilizzato indirettamente nei luoghi di lavoro è ormai datato, per la maggior parte in matrice friabile e spesso sottoposto ad azioni di degrado (vibrazioni, escursioni termiche, urti, ecc.)”.
Si dica che per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, “l'esposizione professionale ad amianto è stata oggetto di provvedimenti legislativi specifici che hanno istituito un trattamento assicurativo per i lavoratori affetti da malattie provocate dall' esposizione all'amianto, già a partire dal 1965 con il DPR n. 1124, nonché di norme per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori, tra le quali ha rilevato in particolare il d.lgs. 277/1991 (Capo III relativo alle norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto)”. E attualmente la "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" è disciplinata dal Capo III del d.lgs. 81/2008.
In particolare, l'art. 246 “stabilisce il campo di applicazione indicando le attività lavorative che possono comportare per i lavoratori esposizione ad amianto: manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento di rifiuti e bonifica”.
E al datore di lavoro “è richiesto di accertare preventivamente la presenza di materiali di amianto nei luoghi di lavoro prima dell'effettuazione dei lavori previsti; è richiesta una specifica valutazione dei rischi (art. 249) connessi a tale presenza al fine di stabilire il grado di esposizione e le misure preventive e protettive da attuare”. Inoltre i lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto “possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. n.
152/2006”.
Si ricorda poi che il datore di lavoro “deve predisporre preventivamente, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione di amianto di MCA da edifici, strutture, apparecchi impianti o mezzi di trasporto, un piano di lavoro (art. 256), contenente le misure da adottare per garantire la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; tale piano deve essere inviato all'organo di vigilanza 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, con esclusione dei casi di urgenza. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori”.
Concludiamo ricordando che in tutte le attività lavorative sull'amianto che possono comportare esposizione all'amianto, “la concentrazione delle polveri di amianto deve essere ridotta al minimo e non deve superare il valore limite di 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nell'arco temporale di riferimento di 8 ore. l lavoratori devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con adeguato fattore di protezione”.
Inoltre il superamento del limite previsto di concentrazione di fibre di amianto nell'aria “comporta per il datore di lavoro ulteriori obblighi, oltre a quelli di carattere generale. Il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento, riportare l'esposizione al di sotto del valore limite e verificare l'efficacia delle misure adottate con una nuova determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria. Il proseguimento del lavoro sarà consentito solo se sono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori; il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo e consultare i loro rappresentanti. l lavoratori esposti all'amianto devono essere soggetti alla sorveglianza sanitaria e annotati nelle cartelle sanitarie e di rischio tenute dal medico competente”.
Infine, per i lavoratori per i quali, “nonostante le misure di contenimento della dispersione delle fibre nel luogo di lavoro e l'utilizzo dei DPI, sia stato accertato che l'esposizione è stata superiore a quella limite prevista o si sia verificato una esposizione non prevista accidentale, è prevista l'iscrizione da parte del datore di lavoro nel registro di esposizione”.
Tuttavia, conclude il documento, l'adempimento degli obblighi di notifica, di utilizzo dei DPI e della sorveglianza sanitaria, “non sono previsti nei casi di attività lavorative che comportano esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI), quali ad esempio brevi attività non continuative di manutenzione su materiali compatti, rimozione senza deterioramento di materiali non degradati o incapsulamento e confinamento di prodotti in buono stato, che non comportano mai il superamento del valore limite di esposizione”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta indicazioni relative alle azioni per contenere e ridurre il rischio di esposizione all'amianto.
Ad esempio con riferimento a:
- criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta);
- indirizzi regionali per la gestione delle situazioni di emergenza che coinvolgono amianto (eventi atmosferici, incendi ecc);
- indirizzi regionali per la gestione di esposti/segnalazioni riguardanti manufatti in cemento-amianto;
- indirizzi regionali per l'incentivazione dell'attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto;
- la promozione di buone pratiche riguardanti la rimozione e la riparazione delle condotte di cemento amianto utilizzate per la distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Toscana, “ LINEE GUIDA SULL'AMIANTO. Criteri e priorità per l’esercizio delle azioni della Regione Toscana”, realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Tommaso Braccesi e David Tei (formato PDF, 3.45 MB).
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