Rimozione amianto: linee di indirizzo per i piani di lavoro
Torino, 20 Apr – L’art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 - “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” - prevede che le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottino piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
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La Regione Piemonte e il Piano regionale amianto
In particolare nella Regione Piemonte:
con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124–7279 è stato approvato il Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020;
con Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341 sono stati definiti i contenuti della formazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e per i responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto.
E il Piano di protezione, approvato con Deliberazione n. 124-7279, ha indicato tra i suoi obiettivi anche l’aggiornamento delle Linee di indirizzo e le indicazioni operative inerenti la corretta esecuzione dei lavori di rimozione dell’amianto predisposte dalla Regione Piemonte negli anni passati (Circolari n. 151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996).
La nuova deliberazione in materia di rimozione di amianto
Seguendo questi obiettivi il Consiglio Regionale piemontese ha emanato la recente Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2018, n. 34-6629 - “D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020. Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell' art. 256 del D.Lgs. 81/08” – con cui si approvano le Linee di indirizzo “corredate delle indicazioni operative per la redazione dei piani di lavoro da parte delle imprese che effettuano la demolizione/rimozione di materiale contenente amianto di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/08”. Linee di indirizzo che sono allegate alla deliberazione e che sostituiscono ogni precedente disposizione regionale adottata in materia.
Linee di indirizzo e indicazioni operative
Le Linee di indirizzo approvate contengono dunque le indicazioni per la redazione dei Piani di lavoro (PDL) per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, sulla base di quanto stabilito dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
E si indica che:
la scheda relativa all’amianto in matrice compatta “riguarda le coperture e le tubazioni in cementoamianto; per quanto riguarda le tubazioni, non sono comprese quelle interrate;
nella scheda relativa all’amianto in matrice friabile non è compresa la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (esempio polverino)”.
Nel documento si sottolinea che la finalità delle Linee di indirizzo è duplice:
“fornire alle imprese che devono eseguire questa tipologia di lavori indicazioni chiare per la redazione dei Piani di lavoro,
omogeneizzare le valutazioni dei Piani che le Strutture S.Pre.S.A.L. delle ASL della Regione Piemonte devono effettuare, nel rispetto della normativa vigente e dell’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati nei lavori di bonifica e la protezione dell’ambiente esterno”.
Sono poi riportati alcuni principi generali e richiami alla norma, sempre nell’ottica di uniformare l’attività dei Servizi e agevolare la redazione dei Piani.
Si indica, ad esempio, che gli aspetti che il PDL deve contenere “sono definiti dal comma 4 dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08. Il presente documento entra nel merito di questi aspetti, definendo i contenuti minimi, irrinunciabili, del PDL”. E il Piano dovrà essere “redatto dal Datore di Lavoro della ditta esecutrice dei lavori (DL) secondo il contenuto delle schede allegate, che sostituiscono le disposizioni contenute nelle Circolari n. 151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996 della Regione Piemonte”. Inoltre anche “i datori di lavoro che eseguono direttamente i lavori di rimozione, senza ausilio dei propri dipendenti, hanno l’obbligo di redigere il Piano di lavoro”.
Si segnala poi che:
“copia del PDL deve essere inviato dal DL alla Struttura S.Pre.S.A.L. competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nelle more della predisposizione del sistema di invio telematico il PDL dovrà essere inviato privilegiando il formato digitale;
la trasmissione del PDL alla Struttura S.Pre.S.A.L. non comporta per il Datore di lavoro alcun onere economico. Nei casi di rimozione di materiali contenenti amianto per i quali è prevista la certificazione di restituibilità, si dovrà prevedere il pagamento alla predetta Struttura delle tariffe stabilite dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004”;
poiché l’art. 256 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 81/08 “prevede l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza anche la data di inizio dei lavori e la loro durata presumibile, il DL deve indicare nel PDL la data di inizio e il programma dei lavori, con il cronoprogramma dell'effettiva attività di bonifica. Qualora la data di inizio lavori o il cronoprogramma indicati nel PDL non siano rispettati, deve essere inviata comunicazione alla Struttura S.Pre.S.A.L. almeno 3 giorni lavorativi prima delle modifiche che interverranno;
tutti i Piani di Lavoro che pervengono alle Strutture S.Pre.S.A.L, di norma, devono essere valutati entro 30 giorni dalla data di arrivo. Se entro tale periodo la Struttura non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano e non rilascia prescrizione operativa, il DL può eseguire i lavori e le Strutture SPreSAL non devono comunicare l’adeguatezza del PDL. Se, invece, la Struttura formula motivata richiesta di integrazione/modifica del PDL o rilascia prescrizioni operative, il DL non può eseguire i lavori”.
Requisiti delle imprese e formazione
Le linee guida si soffermano poi sui requisiti delle imprese ricordando che, come previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08, “i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo dalle imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 commi 5 e 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto”.
Riguardo poi alla formazione, si indica che i lavoratori “possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10 c. 2 lett. h) della Legge n. 257/92”. E, come già premesso a inizio articolo, la Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016 n. 13-4341 riporta i contenuti della formazione.
Concludiamo segnalando che nelle linee guida sono inserite due schede:
indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta: coperture, camini e tubazioni in cemento-amianto. Contenuti minimi (art. 256 D. Lgs. 81/08);
indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice friabile. Contenuti minimi (art. 256 D. Lgs. 81/08).
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
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