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I sistemi di gestione, la sorveglianza sanitaria e i flussi informativi

I sistemi di gestione, la sorveglianza sanitaria e i flussi informativi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Linee guida e buone prassi

17/10/2023

Le linee di indirizzo SGI – AE per un sistema di gestione integrato nelle aziende del settore energia e petrolio si soffermano sulla gestione della sorveglianza sanitaria. Il programma di sorveglianza, gli accertamenti sanitari e i flussi informativi.

Roma, 17 Ott – Come abbiamo mostrato in diversi articoli pubblicati in questi mesi, il documento InailLinee di indirizzo SGI – AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia” si articola in una serie di schede che descrivono i requisiti e le modalità di corretta gestione di specifici processi che compongono un sistema di gestione aziendale integrato, con particolare riferimento alla norma UNI ISO 45001:2018.

 

Se la finalità è quella di strutturare un sistema organico che permetta dei miglioramenti nella tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, i diversi processi descritti in ogni scheda, trattati con un approccio di sistema, pensiamo che possano essere comunque utili indicazioni per le aziende, anche al di là dell’implementazione di un sistema di gestione o dell’appartenenza al settore Energia-Petrolio, settore a cui è dedicato il documento.

 

Ci soffermiamo oggi, in particolare, su quanto indicato in merito alla gestione della sorveglianza sanitaria, gestione che può essere molto importante per migliorare la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

 

 

Nell’articolo affrontiamo i seguenti argomenti:

 


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Gestione della sorveglianza sanitaria: obiettivi e realizzazione

Il documento si sofferma (punto 4.5.6) sugli scopi e obiettivi del processo connesso alla sorveglianza sanitaria:

  • “Fornire i criteri per una corretta gestione della sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori in Azienda.
  • Adibire ad attività lavorativa lavoratori con adeguata idoneità”.

 

E ciò si realizza attraverso:

  • “la redazione, con cadenza almeno annuale, del programma di sorveglianza sanitaria, mirato alla definizione degli accertamenti previsti per ogni singolo lavoratore esposto a rischi specifici;
  • l’esecuzione degli accertamenti sanitari;
  • l’aggiornamento di un data base della sorveglianza sanitaria dei lavoratori con indicazione per ogni lavoratore dei reparti presso cui svolge e ha svolto la propria attività, dell’attività cui è ed è stato adibito, dell’elenco dei rischi specifici individuati, della periodicità dei controlli, della data dei controlli;
  • la valutazione dell’idoneità dei lavoratori ai ruoli”.

 

Sorveglianza sanitaria: le informazioni e il programma di sorveglianza

Riprendiamo alcune indicazioni connesse alle singole attività.

 

Ad esempio riguardo all’individuazione degli ambiti lavorativi interessati dalla sorveglianza sanitaria si indica che il RSPP (tramite un processo descritto dal documento al punto 3.2 - Analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità per la Ssl) “individua gli ambiti lavorativi e i lavoratori da inviare a sorveglianza sanitaria” e, riguardo alla nomina del medico competente, il DL (datore di lavoro) o il Dirigente Responsabile individua e nomina il MC in possesso dei requisiti prescritti dalla legge; l’incarico viene comunicato all’interessato e da questi sottoscritto”.

 

In merito alle informazioni necessarie alle attività di sorveglianza sanitaria si indica che al medico competente “sono fornite dal DL o dal Dirigente i seguenti documenti:

  • copia dell’ultima revisione del Dvr;
  • l’elenco nominativo dei lavoratori e delle attività loro assegnate;
  • i risultati di eventuali indagini ambientali effettuate presso gli impianti produttivi
  • eventuali indagini sanitarie precedenti;
  • l’elenco DPI in dotazione ai lavoratori;
  • l’elenco delle malattie professionali denunciate”.

Inoltre il Medico Competente, anche al fine della pianificazione della sorveglianza sanitaria, “visita almeno due volte l’anno gli ambienti di lavoro dell’azienda in collaborazione con il RSPP e con i Rlsa; il sopralluogo prevede la redazione di un apposito verbale che costituisce un allegato al Dvr”.

 

Si sottolinea poi che al seguito delle informazioni ricevute il medico competente “definisce il programma di sorveglianza sanitaria con gli accertamenti previsti per ogni singolo lavoratore, esposto a uno o più rischi specifici. La periodicità dei controlli tiene conto delle normative applicabili”, “fatte salve prescrizioni e/o diverso parere del Medico Competente”.

 

Riguardo al tema della sorveglianza sanitaria ricordiamo che il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha modificato, come segnalato in un articolo dell’avvocato Rolando Dubini, l’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 ampliando l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Mentre una modifica dell’articolo 25, sempre del D.Lgs. 81/2008, prevede l’obbligo del medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

 

Sorveglianza sanitaria: accertamenti sanitari, valutazione e flussi informativi

Si segnala poi che nell’ambito dell’effettuazione degli accertamenti sanitari il medico competente:

  • “predispone e/o aggiorna il libretto sanitario e di rischio per ogni lavoratore;
  • predispone e/o aggiorna il registro accertamenti sanitari al termine di ogni ciclo di visite mediche con espressione del giudizio di idoneità;
  • individua prescrizione di visite specialistiche ove necessarie;
  • in caso di idoneità con limitazione o prescrizione di inidoneità redige certificato specifico, da consegnare al DL ed al lavoratore”.

 

A questo proposito si indica che nella certificazione contenente il giudizio di idoneità specifica al ruolo/attività “deve essere indicato che il lavoratore è stato informato della possibilità di ricorso all’organo di vigilanza per la revisione del giudizio entro 30 giorni”. Inoltre “annualmente il MC predispone una relazione con la quale informa, dell’esito collettivo della sorveglianza sanitaria”. E “i libretti sanitari e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, i referti analitici e strumentali ed eventuali altri documenti relativi gli accertamenti sanitari, vengono custoditi dal Medico Competente presso l’azienda, con salvaguardia del segreto professionale e della privacy”.

 

Si segnala anche che gli interventi di prevenzione e di protezione “prima di essere attuati devono essere sottoposti, nell’ambito della struttura organizzativa HSE, al Medico Competente per una valutazione della loro efficacia. La richiesta di valutazione viene effettuata dal RSPP su apposito modulo, sul quale il Medico Competente dovrà apporre il proprio giudizio motivato sugli interventi proposti ed eventuali suggerimenti e/o correzioni. Il SPP tiene conto di quanto espresso dal MC nel modulo. Il modulo di richiesta valutazione è conservato dal RSPP”

 

Riportiamo indicazioni anche sul flusso informativo dei risultati degli accertamenti sanitari.

In particolare il medico competente:

  • “comunica al DL e al RSPP i risultati complessivi della sorveglianza sanitaria;
  • consegna i certificati e gli esami analitici al lavoratore e provvede all’inserimento degli stessi nel libretto sanitario”.

Inoltre il medico competente “informa ogni lavoratore:

  • prima dell’esecuzione della visita medica, degli scopi della stessa;
  • dei rischi specifici a cui è esposto e delle misure preventive messe in atto per tutelare la sua salute”.

E ogni lavoratore:

  • ha il diritto di ricevere, dal Medico Competente, copia degli esami da lui eseguiti;
  • ha il diritto di richiedere visita medica straordinaria, attraverso il proprio dirigente”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del processo connesso alla sorveglianza sanitaria ricordando riporta molti altri dettagli e si sofferma anche su:

  • denuncia di malattia professionale;
  • data base dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • partecipazione alla riunione periodica di sicurezza;
  • indicatori di performance in tema di sorveglianza sanitaria;
  • ruoli e responsabilità.

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Inail, Dipartimento DIT Inail, “ Linee di indirizzo SGI – AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia”, a cura di Paolo Fioretti e Giambattista Zarrelli (Contarp Inail), Fabio Pera (DIT, Inail), Daniele Evaristo (Confindustria Energia), Donatella Giacopetti (Unem), Gianfranco Peiretti (IPLOM), Marco Lupi (Uiltec UIL), Stefano Ruvolo e Antonio Ingallinesi (Femca CISL), Domenico Celiento, Fabrizio Fantò e Stefano Pessina (Eni), Collana Salute e sicurezza, edizione 2021 (formato PDF, 4.03 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Linee di indirizzo SGI – AE: aziende energia”.

 


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