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Sistema di gestione integrato: applicazione, ruoli e ciclo PDCA

Sistema di gestione integrato: applicazione, ruoli e ciclo PDCA
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

29/09/2021

Le linee di indirizzo SGI – AE relative all’implementazione di un sistema di gestione integrato per le aziende del settore energia e petrolio. Focus sul campo di applicazione, sulle responsabilità, sulla norma 45001 e il ciclo Plan-Do-Check-Act.

Roma, 29 Set – Le finalità delle linee di indirizzo SGI-AE, recentemente aggiornate con il documento InailLinee di indirizzo SGI – AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia” realizzato dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) e dal Dipartimento di innovazione tecnologica (DIT), sono quelle di fornire indicazioni operative per “strutturare un sistema organico di gestione, inserito nell’operatività aziendale complessiva, utile a pianificare miglioramenti progressivi delle prestazioni nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle aziende dei settori dell’Energia e del Petrolio”.

 

Il documento, come raccontato nel punto relativo al campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato (SGI), “facilita l’organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione integrata”. E l’adesione volontaria delle aziende alle Linee di indirizzo “si concretizza nell’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro ad esse conforme proponendosi di:

  • ridurre progressivamente incidenti, infortuni e lesioni e malattie professionali, minimizzare i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi, cogliere le opportunità per migliorare le prestazioni del SGI;
  • aumentare l’efficacia, l’efficienza e le prestazioni delle aziende;
  • migliorare la reputazione aziendale”.

 

Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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I soggetti del sistema di prevenzione aziendale - 30 minuti
Informazione ai lavoratori, preposti e dirigenti sui ruoli dei soggetti del sistema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

SGI-AE: il campo di applicazione del sistema di gestione integrato

Il documento Inail - curato da Paolo Fioretti e Giambattista Zarrelli (Contarp Inail), Fabio Pera (DIT, Inail), Daniele Evaristo (Confindustria Energia), Donatella Giacopetti (Unem), Gianfranco Peiretti (IPLOM), Marco Lupi (Uiltec UIL), Stefano Ruvolo e Antonio Ingallinesi (Femca CISL), Domenico Celiento, Fabrizio Fantò e Stefano Pessina (Eni) – fornisce ulteriori informazioni sul campo di applicazione del SGI-HSE e sulla descrizione delle attività correlate alla sua applicazione.

 

Si indica che il Datore di lavoro “deve stabilire e mantenere attivo un sistema di gestione (SGI-HSE) “che operi sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico di miglioramento continuo”.

 

In particolare il SGI-HSE deve:

  • “essere parte integrante della gestione generale dell’organizzazione;
  • definire la struttura organizzativa, le responsabilità, i processi, le risorse per realizzare la politica stabilita dall’organizzazione;
  • essere strutturato in base alle caratteristiche dell’organizzazione e alle attività che questa gestisce;
  • garantire la capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati in attuazione della politica definita dall’organizzazione mediante l’impegno e il coinvolgimento di tutte le sue funzioni, soprattutto dell’alta direzione, dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza, attraverso un processo di consultazione e partecipazione proattivo, mirato e funzionale”.

 

E le risorse su cui fare affidamento sono:

  • umane: figure coinvolte nel processo
  • strumentali: banche dati dell’organizzazione/tool informativi HSE
  • economiche/finanziarie: documentazione di riferimento

Senza dimenticare la documentazione richiesta dalla norma Uni Iso 45001:2018: analisi del contesto.

 

Campo di applicazione e SGI: ruoli e responsabilità

Questi i ruoli e responsabilità correlate alla determinazione del campo di applicazione del SGI (con riferimento ai vari punti del documento):

  • Datore di lavoro
    • “assicurare la determinazione del campo di applicazione del SGI considerando:
      • fattori esterni e interni di cui al punto 2.1” (Il contesto dell’organizzazione);
      • requisiti di cui al punto 2.1.1 (Le parti interessate);
    • “attività correlate al lavoro pianificate o svolte”
  • Dirigenti compresa funzione gestione RU (risorse umane):
    • “fornire i dati di propria competenza per considerare:
      • fattori esterni e interni di cui al punto 2.1;
      • requisiti di cui al punto 2.1.1;
    • attività correlate al lavoro pianificate o svolte”.
  • RSGI (Responsabile del sistema di gestione integrato) o Persona incaricata dal DL
    • “collaborare con il DL per la determinazione del campo di applicazione prendendo in considerazione:
      • fattori esterni e interni di cui al punto 2.1;
      • requisiti di cui al punto 2.1.1;
    • attività correlate al lavoro pianificate o svolte.
  • Medico competente
    • collaborare con il DL per la determinazione del campo di applicazione prendendo in considerazione i protocolli sanitari e i dati della sorveglianza sanitaria.
  • RSPP
    • collaborare con il DL per la determinazione del campo di applicazione prendendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi, i dati infortunistici, le misure di prevenzione e protezione adottate, i dati di monitoraggi e controlli”.

 

SGI e norma UNI ISO 45001:2018:Plan-Do-Check-Act

Il documento indica che sistema di gestione (SGI-HSE) deve operare sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema.

 

Dunque il sistema di gestione, con riferimento alla norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso” - si basa sul concetto di Plan-Do-Check-Act (PDCA), un processo iterativo “utilizzato dalle organizzazioni per conseguire il miglioramento continuo”.

 

Questo processo “può essere applicato a un sistema di gestione e a ciascuno dei suoi singoli elementi, come segue:

  1. Plan (Pianificare): stabilire e valutare per la HSE i rischi e le opportunità e altri rischi e opportunità, nonché gli obiettivi e i processi necessari ad assicurare i risultati in conformità alla politica dell’organizzazione
  2. Do (Fare): attuare i processi come pianificati
  3. Check (Verificare): monitorare e misurare le attività e i processi relativi alla politica e agli obiettivi per la HSE e riportare i risultati
  4. Act (Agire): intraprendere azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni in termini di Ssl per raggiungere i risultati attesi”.

 

Riprendiamo dal documento una schematizzazione del ciclo PDCA rispetto ai punti della norma:

 

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail, invitando anche alla lettura di qualche nostro articolo di approfondimento della norma 45001 e segnalando che ci avviciniamo sempre più alla data ultima per la migrazione dalla OHSAS 18001:2007 alla UNI ISO 45001:2018 che, a causa dell’emergenza COVID-19, era stata prorogata al 30 settembre 2021:

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Inail, Dipartimento DIT Inail, “ Linee di indirizzo SGI – AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia”, a cura di Paolo Fioretti e Giambattista Zarrelli (Contarp Inail), Fabio Pera (DIT, Inail), Daniele Evaristo (Confindustria Energia), Donatella Giacopetti (Unem), Gianfranco Peiretti (IPLOM), Marco Lupi (Uiltec UIL), Stefano Ruvolo e Antonio Ingallinesi (Femca CISL), Domenico Celiento, Fabrizio Fantò e Stefano Pessina (Eni), Collana Salute e sicurezza, edizione 2021 (formato PDF, 4.03 MB).

 

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Linee di indirizzo SGI – AE: aziende energia”.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su SGSL, Modelli organizzativi, decreto 231

 



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