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Buone prassi per un nuovo processo di valutazione dei rischi

Buone prassi per un nuovo processo di valutazione dei rischi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

01/10/2013

Una buona prassi validata dalla Commissione Consultiva propone una nuova forma di valutazione dei rischi partecipativa per aumentare il coinvolgimento del personale nella valutazione e gestione dei rischi. Le fasi e i risultati.

Roma, 1 Ott - Un tema spesso affrontato dalle buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza è relativo alla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale della sicurezza.
E per una nuova forma di valutazione dei rischi partecipativa è necessario un “nuovo processo di valutazione dei rischi”.
 
Ed infatti la nuova buona prassi validata nella seduta del 25 settembre 2013, attuata dall’azienda  Tarkett S.p.A., ha proprio per titolo “Nuovo processo di valutazione dei rischi” e nasce per risolvere il problema della scarsa partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori nella valutazione dei rischi.
 
La buona prassi - correlata alla campagna dell’EU-OSHA 2012-2013 “ Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi” – è presentata attraverso una scheda curata dall’Ing. Massimiliano Perazzoni.

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Innanzitutto la scheda propone gli obiettivi del “nuovo processo di Valutazione dei Rischi”:
- “aumentare la partecipazione del personale nella valutazione e nella gestione di tutti i rischi presenti nelle aree lavorative;
- aumentare il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei rischi presenti nelle rispettive postazioni di lavoro (segnalazione da parte dei lavoratori per quanto riguarda i rischi, i pericoli e la loro corretta gestione)”.
 
Il nuovo processo di valutazione, costruito seguendo i vari momenti del ciclo di Deming (Plan‐Do‐Check‐Act), è diviso in diverse fasi.
 
Fase 0 - Preparazione della valutazione dei rischi
In questa fase per ogni area di lavoro/mansione in cui si svolgerà la valutazione dei rischi:
- avviene la definizione del team “base” di valutazione: “RSPP, ASPP, Preposti, Dirigenti, Supervisori delle Aree di Lavoro, Capiturno, Medico Competente, Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza” (viene sottolineata l’importanza del coinvolgimento degli RLS);
- “il team effettua una riunione specifica per verificare tutte le attività conosciute/routine (e standardizzate) per ogni area di lavoro e/o per le mansioni in essa contenute;
- il team effettua una riunione specifica per una analisi attenta della legislazione applicabile all’area di lavoro e/o alle mansioni in essa contenute”.
 
Fase 1— Preparazione della modulistica
Nella scheda è presente un’immagine del format di valutazionedei rischi utilizzato.
Queste alcune delle informazioni contenute nel format:
- postazione di lavoro (con foto);
- team di valutazione;
- singole operazioni con foto relative foto per meglio identificare l’attività;
- classificazione attività di routine/non routine;
- pericoli;     
- rischi;
- categoria persone coinvolte dal rischio/pericolo;
- probabilità, danno e indice rischio in assenza di contromisure;
- contromisure identificate e data pianificata per la realizzazione;
- probabilità, danno e rischio dopo le contromisure;
- nominativi operatori coinvolti durante la valutazione.
 
Fase 2 —"Coinvolgimento diretto degli operatori"
La valutazione dei rischi legati a ciascuna attività “viene effettuata dal team di valutazione in due fasi:
- seguendo l'operatore durante il suo lavoro, passo dopo passo;
- intervistando l'operatore a fine attività per avere un suo ulteriore contributo”.
Nel documento sono presenti alcune immagini di esempio relative all’attività di carico e trasporto di materiale all’interno di specifici box con uso del carrello elevatore.
Dunque in questa Fase 2 l’operatore “collabora con il team per l’identificazione del pericolo, la quantificazione e suggerisce eventuali contromisure”.
In particolare per ogni postazione di lavoro (mansione) vengono valutati tutti gli operatori presenti in tutti i turni di lavoro. Infatti “verificare tutti i lavoratori per tutti i turni di lavoro permette di:
- standardizzare tutte le attività della postazione;
- identificare eventuali attività di non routine”.
 
Fase 3 — Matrice dei Rischio/Piano di Azioni legate al DVR
Tutti i moduli di valutazione del rischi (per mansione) vengono inseriti in un unica “matrice del rischio” per un analisi globale di tutti i rischi presenti nello stabilimento.
Anche in questo caso la scheda riporta immagini esemplificative della “matrice del rischio” e dei vari elementi presenti.
Inoltre “tutte le contromisure identificate durante il processo di valutazione del rischio (con il relativo stato di implementazione) vengono riassunte in un unico documento aziendale esposto nella “Bacheca Sicurezza” di reparto con l’obiettivo di tenere aggiornati tutti i lavoratori sullo stato delle contromisure pianificate”.
 
Fase 4 — Valutazione del Rischio “Dinamica”
La scheda indica che “a seguito di una qualsiasi segnalazione di una situazione non sicura (proveniente da audit sicurezza, incidente, medicazione, mancato infortunio, segnalazione da parte di un operatore, suggerimento da parte di un operatore, etc.) la valutazione del rischio viene aggiornata in collaborazione ed in presenza di tutti gli operatori interessati”.
In particolare durante la «Riunione Settimanale» che si tiene “all’interno di ogni area di lavoro di fronte ad apposite bacheca Sicurezza, tutte le situazioni non sicure e/o segnalazioni/suggerimenti da parte degli operatori emerse nella settimana vengono analizzati insieme ai lavoratori dell’area e vengono definite delle contromisure appropriate. Nella stessa riunione viene aggiornata la valutazione del rischio in tempo reale (il format di valutazione del rischio viene esposto direttamente nella bacheca sicurezza dell’area a cui si riferisce)”. Si sottolinea l’importanza del coinvolgimento diretto degli operatori.         
 
Fase 5 — Controllo dei rischi nella postazione di lavoro
Per aumentare il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei rischi viene poi introdotta in ogni postazione di lavoro “una lista di controllo dei principali rischi e delle contromisure da adottare”. La “Checklist di sicurezza” riporta i punti che l’operatore deve verificare in ogni turno di lavoro prima di iniziare a lavorare. In caso di esito positivo della verifica, l’operatore inserisce la propria firma nell’apposito spazio del documento di verifica. Invece in caso di esito negativo “l’operatore blocca il suo lavoro e contatta il preposto dell’area per definire le corrette contromisure”.
 
La scheda, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche qualche esempio di contromisure attuate.
 
Ad esempio nell’azienda, prima del “nuovo processo di valutazione”, erano rilevabili:
- “mancanza di percorsi pedonali;
- condizioni del pavimento non ottimali;
- presenza di ostacoli all’interno dell’area di lavoro”.
Successivamente, con la collaborazione e il coinvolgimento degli operatori, è stato possibile arrivare a:
- “miglioramento del pavimento;
- modifica Lay-Out del processo;
- realizzazione del percorso pedonale (nessuna interferenza tra persone e processo);
- miglioramento dell’ordine e della pulizia dell’area”.
 
Concludiamo la presentazione di questa buona prassi validata riportando alcuni dei risultati ottenuti.
 
Il “Nuovo Processo di Valutazione dei Rischi” parte nel dicembre del 2009.
Se nel 2010 la percentuale di lavoratori con partecipazione diretta nel processo di valutazione dei rischi era del 15%, la partecipazione diretta aumenta gradualmente ogni anno. Nel 2012 è già del 70%. Aumenta anche il coinvolgimento dei lavoratori nel processo di valutazione dei rischi in relazione alle situazioni non sicure segnalate. Se nel 2009 le situazioni segnalate erano solo 50, diventano 410 nel 2012.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 


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Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
01/10/2013 (10:12:50)
Ottimo. Io sostengo fermamente che il coinvolgimento dei lavoratori (dopo una buona ed idonea attività di informazione e formazione)sia fondamentale per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Sembra che ho scritto una cosa ovvia ma nella realtà dei fatti, ovvia non lo è.
Rispondi Autore: Enzi Cancilleri - likes: 0
01/10/2013 (11:54:53)
Chi redige queste cose è lontano anni luce dal mondo del lavoro.
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
01/10/2013 (12:33:47)
@Enzi Cancilleri, esponi le tue idee e proponi le tue soluzioni.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
01/10/2013 (16:13:21)
non riesco a comprendere come così siano adempiuti il criterio di semplicità e brevità (articolo 28 comma 2 lettera a dell d.lgs. 81/2008) e di rielaborazione solo per modifiche significative (art.29 comma 3 del d.lgs. 81/2008): infatti, se a seguito della sopralluogo inziale vengono individuate 130 misure di prevenzione e protezione da attuare (cassetta elettrica non protetta, vetri rotti, segnaletica mancante, saponette ed ascigamani nei bagni inesistenti, ecc.) il DVR dovrebbe individuare tutte questa manmcanze e nel "Piano di azione" indicare le varie modalità di attuazione.
Assurdo !!! In tal modo il DVR dovrebbe essere giornalmente aggiornato !!!
Non capisco perchè si utilizzi il termine Piano di azione per (forse) adempiere al requisito di cui all'articolo 28 comma 2 lettera c del D.Lgs. 81/2008, che richiede il programma delle misure rirtenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza E CIOE' UN PROGRAMMA DI CONTROLLI PERIODICI DELLA ATTUAZIONE delle MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE (in base al precedente comma b), unico a GARANTIRE che per una misura già attuata possa esserne rilevata una eventuale successiva mancata attuazione, per cause successive al precedente sopralluogo (caduta del coperchio di una cassetta prima al suo posto, rottura di un vetro prima integro, degradamento di un segnale prima perfetto, furto o consumo di una saponetta prima esistent).
Vanno indicate le misure da attuare in generale per la fattispecie analizzate e vanno indicate le modalità e la frequenza dei controlli per GARANTIRE che esse rimangano attuate ed eventualmente migliorate.
Quasi tutti i software e tutti i documenti dei vari Soloni della sicurezza trascurano questi aspetti ...
E ciò dovrebbe valere anche per il POS, il quale non è altro che il DVR di cantiere.
COSA NE PENSATE ?
Rispondi Autore: Lino Paolini - likes: 0
01/10/2013 (19:46:57)
Ritengo che bisogna coinvolgere in modo più diretto i lavoratori nella gestione della Sicurezza e quindi definire meglio il DVR. Nell'azienda in cui lavoro avevamo creato una squadra di lavoratori diretti chiamati Safety Watch con cui effettuavo settimanalmente un giro in produzione per verificare insieme non conformità e subito dopo una breve riunione per coordinarsi e definire chi fa che cosa (costo 1 ora la settimana). Abbiamo cambiato Direttore Generale e tutto questo è venuto meno perchè "la produzione deve produrre". Non sono riuscito a persuaderlo anche se, dati alla mano, gli infortuni erano scesi del 65%. Spero di prendere il suo posto, che ne dite!
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
01/10/2013 (21:13:49)
@Lino Paolini, purtroppo la mentalità degli italiani è questa. Solo quando ci si trova davanti a un cadavere ci si rende conto dell'importanza della sicurezza sul lavoro.
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
01/10/2013 (21:21:15)
@Enzo Raneri non capisco quello che hai scritto all'inizio. Redigi il DVR (revisione 00) la prima volta previo sopralluogo. Se individui 130 misure di prevenzione da attuare, le indichi sul documento e definisci modi e tempi di attuazione. Man mano che attui le misure di prevenzione le riporti su un apposito registro (nel frattempo il DVR non lo tocchi). In occasione della riunione (tra l'altro prevista dal decreto 81/08), riesamini il tutto e procedi ad un aggiornamento del DVR (revisione 01). Non vedo dove sia il problema. Avete mai sentito parlare di ruota di deming e sistemi di gestione della sicurezza? Beh, se il dlgs 81/08 imponesse a tutte le aziende di adottarlo (come si fa per le "aziende seveso"), non sarebbe un'idea malvagia...
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
01/10/2013 (23:24:02)
Arturo forse mi sono spiegato malissimo: io non metto dentro il DVR le 130 non conformità rilevate, dato che queste dovrebbero essere rilevate a valle del processo di valutazione da parte di dirigneti e preposti, che devono attuare il comma c dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008 e cioè i controlli periodici atti a garantire il miglioeìarmento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il DVR va revisionato non dopo la riunione periodica, benmsi ogni qualvolta si verifiche unoa delle condizioni dell'articolo 29 comma 3.
La mia crfitica è rivolta a tutti coloro pensano di metttere all'interno del DVR il risultato di un contreollo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite per prevenire i rischi individuati e valutati.
Rispondi Autore: Arturo Pastore - likes: 0
01/10/2013 (23:58:14)
Perdonami ma ti leghi troppo alla norma. Se decido di revisionare il dvr dopo una riunione periodica non penso di commettere un reato. Il dvr deve essere un documento dinamico e non un libro rilegato con la copertina d'oro e che metto nel cassetto. Io la vedo così.

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