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Nuovo Interpello sull’idoneità dei lavoratori autonomi

Nuovo Interpello sull’idoneità dei lavoratori autonomi

La risposta della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva al quesito relativo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

 
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta al quesito relativo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, avanzato dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).
 
Il quesito avanzato alla Commissione è relativo alla corretta interpretazione di quanto riportato nell'allegato XVII comma 2, Iett. d), del D.lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla documentazione minima che i  lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile

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“Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al "cantiere temporaneo o mobile", nell'art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell’articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell'utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme"alle disposizioni di cui al Titolo III'' (lettere a e b), e del munirsi di " tessera di
riconoscimento" (lettera c).
 
L'art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41,fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell'articolo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano "adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003" ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di "beneficiare della sorveglianza sanitariae di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro ".
 
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell'allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo".
Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella "facoltà" di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro " diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo".
 
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all'allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo 37 qualora quest'ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all'articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
 
Pertanto un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata”.
 
 
 
 
 
RPS
 
 
 
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Rispondi Autore: Andrea Nano - likes: 0
07/05/2013 (08:34:10)
Non mi sembra che le conclusioni portino alcun chiarimento.
Ma è mai possibile che ogni chiarimento che viene fornito complica ancora di più l'interpretazione del requisito legislativo! E' così complicato affermare o no l'obbligatorietà in modo netto e chiaro?
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
08/05/2013 (12:05:36)
...cambiare tutto per non cambiare nulla...
Rispondi Autore: paolo pa - likes: 0
11/05/2013 (11:31:42)
il lavoratore autonomo può essere autonomo in ambiente confinato?
non credo!
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/05/2013 (18:01:42)
Fino ad oggi, è solo per i lavori negli spazi confinati o negli ambienti sospetti d'inquinamento (DPR n° 177/2011) che è obbligatoria la formazione dei lavoratori autonomi.
Questo perchè ciò è espressamente previsto da una norma.

In tutte le altre realtà, il lavoratore autonomo può beneficiare della formazione (art. 21 del D. Lgs. n° 81/2008); ciò vuol dire che non è obbligato a farlo.

Inoltre, non sta né in cielo né in terra l'interpretazione di qualche magistrato presenzialista, che afferma che il committente, in un cantiere, pur se il lavoratore autonomo non è obbligato alla formazione, è obbligato a richiederla in base a quanto previsto dall'Allegato XVII.
Infatti, in questo allegato, si continua a dire la stessa cosa: "ove espressamente previsti dal presente DLGS".
E dov'è che è espressamente previsto?
Nel D. Lgs. n° 81/2008 non risulta da nessuna parte.

Poi è ovvio che io, come committente, gli posso chiedere di tutto per qualificarlo ..... ma questa è un'altra cosa.

Opportuno, infine, ricordare che la "Fonte primaria" e cioè la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, richiede la formazione solo per i lavoratori e cioè per "qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti ad esclusione dei domestici".
Quindi, trattandosi di prescrizioni minime, qualunque norma di recepimento nazionale da una parte non può abbassare il livello minimo di tutela ma dall'altra, se intende alzarlo, deve farlo espressamente.
Rispondi Autore: niente di nuovo - likes: 0
12/05/2013 (19:03:03)
Nulla che non si sapesse gi.
I lavoratori autonomi devo formarsi per:
* amianto
* spazi ocnfinati
* uso di attrezzature (carrelli, macchine da scavo ...)

E' legittimo affidare un lavoro ad un lavoratore autonomo senza attestati e senza sorveglianza.
E' leggitmo richiedere attestati (es: devo affidare il lavoro a due lavoratori, posso scegliere in abse a chi ha più attestati).
rimane, per quanto mi riguarda, il quesito circa i DPI di 3 categoria... obbligatori o no ?
Rispondi Autore: Oronzo Panebianco - likes: 0
31/05/2013 (22:03:39)
Possibile che risulta sempre difficile in questo Paese fare chiarezza sulle cose? Prima i l.a. hanno la facoltà di beneficiare a proprie spese dell'idoneita' sanitaria e dei corsi di formazione, mentre il committente o il datore dell'impresa affidataria ha l'obbligo.... di verificarne il possesso ecc. Ora il committente o datore dell'i. a. e' tenuto a verificare ma a non esigere l'esibizione degli attestati della formazione e l'idoneita' sanitaria.
Grazie della chiarezza...

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