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D.lgs. 81/08: chi è il lavoratore?

D.lgs. 81/08: chi è il lavoratore?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

17/03/2015

Le figure che operano nei luoghi di lavoro al di fuori del tradizionale rapporto di dipendenza a tempo indeterminato sono da considerare a tutti gli effetti come “lavoratori” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08?

 
Bologna, 17 Mar - Pubblichiamo un articolo tratto da  “ Articolo 19” n. 03/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal   SIRS  (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
 

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Ma chi è il lavoratore?
Spesso i RLS ci chiedono se le figure che operano nei luoghi di lavoro al di fuori del tradizionale rapporto di dipendenza a tempo indeterminato siano da considerare a tutti gli effetti come “lavoratori” ai fini dell’applicazione delle tutele.
In sostanza questo quesito riguarda l’applicazione dei criteri previsti nell’art. 2 del D.Lgs 81/2008:
“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”
 
Come si può notare, il primo punto è quello che ha valenza più generale: non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l’essere retribuito o meno (basti pensare agli stagisti) quanto l’operare con la propria attività lavorativa “nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”.
 
Quindi, è la dipendenza dal punto di vista organizzativo, l’esistenza di un rapporto ordinativo tra i datore di lavoro che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, ecc., la persona deve svolgere la sua attività, che fa scattare la definizione di lavoratore e contestualmente tutto l’insieme degli obblighi di tutela verso quella persona (e intendiamo tutti: dalla fornitura dei DPI, all’informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).
 
Nell’Art. 2 vengono poi esplicitamente richiamate alcune figure particolari per cui potrebbero porsi dei problemi interpretativi, proprio per garantire la massima chiarezza possibile.
Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:
1) i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
2) gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549, 2e seguenti del codice civile [1];
3) i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
4) gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
5) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
6) infine i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.
 
Dunque, chi rimane fuori da questa definizione? Solo quei lavoratori che sono espressamente esclusi dall’art. 2 , comma 1, lett. a, ovvero gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, “badanti” , domestici in genere, ecc.).
 
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
 
È importante, in conclusione, ricordare che l’articolo 4 (Computo dei lavoratori) prevede che , ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: i lavoratori appartenenti ad una serie di tipologie puntualmente indicate nello stesso art. 4.

 


[1] Codice Civile, Libro Quinto, Del lavoro, Titolo VII Dell'associazione in partecipazione, Art. 2549. Nozione.
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (1)
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. (1)
 
(1) Comma aggiunto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (G.U. del 3.07.2012, n. 153), come modificato dall’art. 7, comma 5, lett. a), n. 2-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.
 



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Rispondi Autore: Massimo Censini - likes: 0
17/03/2015 (07:20:03)
Buongiorno, i collaboratori familiari come vanno considerati?
Grazie
Rispondi Autore: duilio marzorati - likes: 0
17/03/2015 (07:37:32)
a che titolo sono esclusi i portinai, che sono lavoratori assunti dal condominio?
Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
17/03/2015 (08:07:47)
I portinai non sono addetti ai servizi domestici e familiari e quindi non sono "espressamente esclusi". Infatti sono poi citati nell'art.3 comma 9.
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
17/03/2015 (10:42:01)
ho un problema con una associazione sindacale che utilizza dei volontari per 2/3 ore al giorno senza retribuzione né rimborso spese. non sono lavoratori autonomi, né soci di cooperativa, non sono volontari del servizio civile, non sono lì per imparare, ma per rendere un servizio.... per me sono "lavoratori", ma convincere l'organizzazione aziendale all'obbligo di informazione e formazione è un lavoro improbo..... un consiglio ?
grazie
Rispondi Autore: Serena Manfrini RLS - likes: 0
17/03/2015 (11:34:05)
Grazie!!!! finalmente un articolo che esemplifica e chiarisce la posizione del "lavoratore". Certo, già spiegato molto bene dal decreto 81/08 e s.m.i.... però così dettagliato non lo avevo ancora trovato. Ora sarà, forse, un pochino più semplice spiegarlo alle altre aziende. cordialità
Rispondi Autore: Riccardo Coletti - likes: 0
17/03/2015 (16:25:08)
riguardo ai volontari, faccio notare che l'art. 3, comma 12-bis, riporta che “nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a
titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i
soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente
decreto”
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
17/03/2015 (17:24:25)
ringrazio il collega Coletti, ma purtroppo (per me) una associazione sindacale non fa servizio civile, né promozione sociale, né attività sportiva dilettantistica, né lavori socialmente utili, così come esplicitato nelle leggi citate nell'art. 3.... è un "qualcosa" di diverso, dove molto facilmente sono attivi volontari (solitamente ex lavoratori ora pensionati).
Qualche altra idea ?
Rispondi Autore: claudia scaccia rspp - likes: 0
21/03/2015 (19:06:37)
D'istinto mi viene spontaneo pensare che un sindacato, che per definizione dovrebbe tutelare i lavoratori, dovrebbe formare i suoi volontari per etica, per dare il buon esempio, per i valori della propria mission, e non perché lo impone o no il Decreto 81!!!
Ma so di essere un'utopista...
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
21/03/2015 (22:55:52)
Lasciando perdere la diatriba in merito alla validità/non validità del parere espresso dal Min. del Lav. con la circolare n. 4 del 2013 anche alle ultime novità legislative in tema di vaucher (allargamento del campo di utilizzo), mi sembra che l'art. 2 del Dlgs 81/08 sia tanto chiaro in merito alla definizione di "lavoratore" almeno quanto sconosciuto per molti. Difatti, sempre più spesso, in occasione delle visite dei cantieri di Milano/Monza, ho a che fare con imprese e/o lav. autonomi che si servono di persone retribuite con i vaucher e senza applicare alcuna delle tutele previste dalla normativa per la sicurezza/salute dei lavoratori (visite mediche, informazione/formazione/addestramento, elaborazione dei POS, ecc.).
Se avete notizie sull'argomento...........
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
27/03/2015 (16:55:01)
Gentile collega Scaccia, in venti anni di attività professionale non ho mai incontrato questo rischio "etica" da te citato.
Piuttosto mi è stato chiesto di ragionare sul fatto che nel caso da me citato, i "lavoratori" da tutelare passerebbero da 10 a 100, con un incremento dei costi che puoi ben immaginare..... se sei giovane come penso, sono contento che tu sia un'utopista, in questo lavoro è una delle poche cose che aiutano
Rispondi Autore: beatrice margonelli - likes: 0
31/08/2015 (15:11:44)
Buonasera,
volevo sapere come considerare quei lavoratori che per l'art. 4 del dlgs 81/08 non sono computabili in relazione agli aspetti del decreto che fissano una soglia di dipendenti, ma che nello stesso tempo (come specificato nella discussione) sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza (vedi esempio dei tirocinanti e allievi). Questi devono effettuare i corsi di formazione della sicurezza o no? Grazie
Rispondi Autore: Cinzia bonomo - likes: 0
18/10/2016 (14:10:35)
Salve volevo sapere se uno a un contratto di collaborazione volontaria e gratuita se si puo definire un lavoratore se rientra nel dlg 81/08
Rispondi Autore: Maurizio Generosi - likes: 0
18/03/2018 (16:40:09)
Perché gli addetti ai servizi domestici e familiari non sono considerati lavoratori?
Rispondi Autore: Luigi Barone - likes: 0
08/10/2018 (21:59:17)
Salve. Volevo sapere cortesemente che differenza c'è tra lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati e poi, i lavoratori che svolgono attività di impresa e/o economica vengono considerati equiparati e assimilati ai lavoratori dipendenti? Grazie
Rispondi Autore: io - likes: 0
16/01/2020 (13:31:50)
ciao

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