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Privacy: quale sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

03/04/2009

I dati sanitari di ogni paziente, raccolti in un documento elettronico on line consultabile dall'interessato e aggiornabile dai medici? Il Garante della Privacy fissa un primo quadro di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone.

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I dati sanitari di ogni paziente - patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci - raccolti in un documento elettronico consultabile dall'interessato e aggiornabile on line da medici, farmacisti, enti ospedalieri: il "Fascicolo sanitario elettronico" (Fse) potrebbe essere presto una realtà per tutti i cittadini italiani. L'Fse è già in via di sperimentazione in alcune regioni, per quanto manchi ancora una adeguata base normativa, e comporta il trattamento di informazioni delicatissime. E' per questo che il Garante della privacy ha deciso di intervenire per fissare un primo quadro di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone.
 
 
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Informativa comprensibile e dettagliata che metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, elevate misure di sicurezza sono i principi sui quali si fondano le "Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico" messe a punto dal Garante e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Sul provvedimento - prima della sua adozione definitiva - l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica.
Con la consultazione, che si concluderà il 31 maggio, l'Autorità intende acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati.
 
Questi in sintesi i punti principali delle "Linee guida".
 
Il fascicolo sanitario elettronico
Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall'interessato con modalità adeguate (ad es., tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.
 
Il consenso autonomo e specifico
Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre, prevista la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
 
Informativa comprensibile e dettagliata
Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. L'informativa quindi con un linguaggio comprensibile e dettagliato, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, ecc.
 
Le misure di sicurezza
La delicatezza dei dati sanitari trattati impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento.
 
 
 
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali.



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Rispondi Autore: massimo ghittoni - likes: 0
06/02/2015 (12:49:44)
Vorrei iscrivermi
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
06/02/2015 (13:53:45)
...questa poi...

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