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Lo sapevi che - Come applicare la massima sicurezza fattibile?

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

06/03/2009

Come si applica l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile a tutela dei lavoratori? Seconda parte. A cura dell’Avv. R. Dubini.

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La massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Parte seconda (la prima parte dell'articolo è pubblicata in PuntoSicuro numero 2119 del 6 marzo 2009).
Commento a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano 
 
L'articolo 2087 del codice civile viene definito “norma di chiusura” dell'intero sistema  legislativo prevenzionistico, perché considera obbligatorie e dovute tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che siano esplicitamente indicate da una norma di legge vigente.
Infatti, “le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro costituiscono un’applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell’art. 2087 cod. civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore. L’art. 2087 cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 4721 del 9 maggio 1998, Pres. Lanni, Rel. Genghini). Occorre sottolineare il riferimento evidente alla cogenza delle tecniche  attinenti la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
  
 
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Inoltre, “l’art. 2087 cod. civ., pur non contenendo prescrizioni di dettaglio come quelle rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio, ma deve considerarsi inserito a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura. Detta norma, per il richiamo alla tutela dell’integrità fisica del lavoratore ed alla particolarità del lavoro, rende specifico l’illecito consumato in sua violazione, sia rispetto alla colpa generica richiamata nell’art. 2043 cod. civ. che rispetto a quella di rilievo penalistico ed in tal caso aggrava il reato, rendendolo perseguibile d’ufficio”  ( Cass. Sez. IV Pen., sent. del  22.7.99 n. 9328, ric. PM in proc. Mucci).
 
Questo principio è ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte (si vedano, tra le altre, Cass. 21.5.96, Amenduni; Cass. 6.3.90, Cavilli) e vale a sottolineare l’assoluto rilievo che deve a tutt’oggi attribuirsi alla disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., considerata, giova ripeterlo, quale norma di chiusura dell’ordinamento in materia di sicurezza del lavoro.
È, infatti, “proprio alla stregua dei parametri indicati da questa norma (particolarità del lavoro, esperienze pregresse, risultati del progresso tecnico) che deve valutarsi l’adempimento, da parte del soggetto obbligato, di tutti quegli obblighi di sicurezza delineati dalle norme in modo generale ed astratto, senza l’indicazione specifica delle condotte da attuare” (Sentenza n. 9328 cit.).
 
L'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile è tale per cui il lavoratore deve essere posto in condizioni operative di assoluta sicurezza:
il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche”  [Cass. Pen., Sez. IV, sent. 27 settembre 1994 n. 10164, Kuster. Cfr. anche Cass. Pen., Sez. IV, 8.3.1988, Corbetta].
 
Il principio chiave della massima sicurezza fattibile discende, in modo gerarchico, passando dalle norme di grado superiore a quelle di grado inferiore, e dalle norme che stabiliscono principi generali a quelle che regolano aspetti particolari, innanzitutto dalla Costituzione della Repubblica italiana, che agli articoli 32 comma 1, 35, 41 commi 1-2 e 38 è chiarissima nello stabilire l'intangibilità, l'indisponibilità e la priorità assolute dei diritti alla sicurezza e alla salute di chi lavora, e, come si è detto, l'articolo 2087 del codice civile ne è una più analitica espressione.
 
Questo articolo 2087 c.c., ha osservato un interprete particolarmente attento, è “cristallino e reciso nell'intimare all'imprenditore un impegno spinto fino agli ultimi confini tracciati da particolarità del lavoro, esperienza e tecnica”: “con il risultato che, a segnare lo spartiacque tra "possibile" e "impossibile", interviene lo stato di avanzamento della tecnologia prevenzionale (riferita, naturalmente, alla particolare lavorazione e filtrata dalle esperienze condotte in passato)” (Raffaele Guariniello).
 
L'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 non contraddice i precetti costituzionali e del codice civile, ma, in modo perfettamente consequenziale, stabilisce in modo gerarchico le misure generali di tutela, tra le quali “l'eliminazione dei rischi in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, e, quando nonostante l'adozione delle misure tecnologicamente più avanzate non sia possibile ridurre i rischi, l'obbligo di procedere comunque  alla “loro riduzione al minimo”.
 
Ma l'impossibilità di eliminare i rischi è ipotesi residuale che emerge solo dopo che l'imprenditore (e, come da diritto, tutti i datori di lavoro) si sia spinto agli ultimi confini tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro (che riguardano non solo la tecnica ma anche l'organizzazione del lavoro e le procedure di lavoro sicuro), conformemente a quanto stabilito dall'art. 2087 c.c.
Da un punto di vista puramente tecnico, questo significa che “il datore di lavoro è tenuto a conoscere le "leges artis” per prevenire gli infortuni sul lavoro, cioè a seguire il progresso tecnologico e, quindi, a dotare le sue macchine - eventualmente datate - dei nuovi e più sicuri presidi antinfortunistici” (dalla motivazione della sent. Cass. 27 settembre 1994. P.C. in c. Callieri, in Sicurezza del Lavoro, Repertorio della Cassazione Penale, Milano 1994 di R. Guariniello, p. 41.).
 
Il perseguimento del principio della massima sicurezza organizzativa, tecnica e procedurale può e deve avvenire tramite specifiche, soluzioni e atti quali quelli definiti dall'art. 2 c. 1 lettere u), v), z) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero attraverso l'osservanza, come ha sottolineato la corte suprema, della:
1) Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
2) e delle Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente o con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
3) nonché delle Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



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