FAQ: salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro
Pubblichiamo alcune FAQ tratte dal sito del MIUR.
Quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza?
La Guida operativa per la scuola per le attività di alternanza scuola lavoro affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti nelle strutture ospitanti ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR " Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.
Inail, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “ Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, edizione 2013, a cura di L. Bellina, A. Cesco Frare, S. Garzi, D. Marcolina (formato PDF, 4.1 MB).
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È obbligatoria la visita medica per gli studenti in alternanza scuola lavoro?
Nel d.lgs. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge. La garanzia sanitaria stabilita dall'art.41 del d.lgs.81/2008, qualora necessaria, vale per i laboratori della scuola e per le attività di stage, tirocinio o alternanza. La Guida operativa per l'ASL del MIUR, nel paragrafo 11(salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti), per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, precisa che: " si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe: 1. avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza; 2. consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente".
Le regole per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti valgono anche per gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro?
La legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in alternanza, in cui non c'è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l'affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti. Con l'occasione, si ribadisce che: l' alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.
Fonte: MIUR
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Rispondi Autore: Gianni - likes: 0 | 04/04/2017 (12:35:34) |
Quindi: il minore è un lavoratore 81/2008 ex art. 2 ma non ricade nella 345/99? Devo inserirlo nel DVR come lavoratore, fargli la visita medica (se necessaria) e la formazione specifica? Però può fare lavori vietati ai minori? Forse non comprendo bene io il senso della FAQ. |