Nuove linee di indirizzo per gestire gli ambienti confinati
Bologna, 8 Nov – Non c’è dubbio che i recenti quattro infortuni mortali che sono avvenuti nella vasca di liquami ad Arena Po, nel pavese, abbiamo aumentato in questi mesi l’attenzione - anche istituzionale (vedi l’ intervista a Cinzia Frascheri sui tavoli tecnici istituiti dal Ministero del Lavoro) – sulla prevenzione degli infortuni negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
E proprio per mantenere alta l’attenzione su questi ambienti di lavoro ad elevato rischio abbiamo deciso di intervistare durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro” che si è tenuta a Bologna dal 15 al 17 ottobre due relatori del convegno “Ambienti confinati: stato dell’arte e proposte del CNI per la gestione del rischio specifico”, organizzato dall’Ordine Ingegneri di Bologna con il patrocinio del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI):
- il referente del convegno l’Ing. Stefano Bergagnin (Ordine Ingegneri di Ferrara), componente del gruppo di lavoro Sicurezza del CNI e coordinatore del gruppo tematico temporaneo sui lavori in ambienti confinati;
- l’Ing. Adriano Paolo Bacchetta, esperto in materia di spazi confinati e fondatore e coordinatore del sito www.spazioconfinato.it.
Il tema dell’intervista ha riguardato un nuovo e importante strumento per le aziende, le linee di indirizzo del CNI dal titolo “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, di cui presentiamo a fine intervista una prima versione ufficiale (sono previsti aggiornamenti futuri), con particolare riferimento alle novità contenute, al ruolo del medico competente e al tema delle emergenze.
Quali sono le novità delle linee di indirizzo CNI in materia di identificazione degli ambienti confinati?
Cosa si dice riguardo al rappresentante del datore di lavoro committente?
Quali sono le indicazioni e gli strumenti offerti per migliorare la formazione e l’identificazione degli spazi confinati?
Qual è il ruolo del medico competente nell’applicazione del DPR 177/2011?
Come favorire la gestione delle emergenze e il lavoro dei soccorritori?
L’intervista si sofferma su vari argomenti:
- Gli spazi confinati e le carenze normative
- Il riconoscimento degli ambienti confinati e il ruolo degli operatori
- Il ruolo del medico competente e il DPR 177/2011
- La gestione delle emergenze negli spazi confinati
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
L’intervista di PuntoSicuro a Stefano Bergagnin e Adriano Paolo Bacchetta
Gli spazi confinati e le carenze normative
Nella presentazione del documento si sottolinea che in materia di ambienti confinati e a rischio di inquinamento a tutt’oggi gli strumenti di gestione ancora non sono sufficienti, immagino che queste linee di indirizzo vogliano affrontare questa carenza…
Stefano Bergagnin: Si, questo è proprio L'obiettivo della pubblicazione e il titolo “linee di indirizzo” è finalizzato a questo scopo, cioè vuole fornire a tutti i tecnici - ma non solo tecnici, ovviamente anche ai datori di lavoro, ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza e anche alle imprese, le imprese che svolgono questo tipo di interventi - degli strumenti per gestire, auspichiamo correttamente, quello che è un rischio che purtroppo rimane ancora molto di attualità perché gli infortuni non calano e questo è forse dovuto anche (…) a una carenza normativa. Perché effettivamente tutti gli aspetti tecnici che sono assolutamente necessari per un rischio di una gravità così importante dovrebbero essere disponibili.
Noi abbiamo cercato di fornire più strumenti possibili e tra l'altro questa è anche una linea di indirizzo molto corposa, il contributo dei tecnici del gruppo di lavoro è stato veramente molto interessante, a cominciare proprio da quello di Adriano che è uno dei maggiori esperti e ha fornito sicuramente strumenti utili.
Noi ci siamo spinti con il documento soprattutto su alcuni aspetti che, a nostro avviso, erano carenti, perché poco approfonditi nella normativa.
Addirittura, se parliamo della formazione, era previsto un accordo Stato-Regioni che non è mai uscito. Quindi abbiamo cercato di fornire strumenti anche in questo senso.
Tra le altre cose (…) c’è anche una app importante che abbiamo messo in allegato e che è la prima app - ne usciranno probabilmente anche delle altre – ed è interessante soprattutto per l’identificazione degli spazi confinati ed è stata presentata a cura di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con tanti altri contributi. (…)
So che l’ing. Bacchetta si è occupato spesso della normativa in materia di ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento. Cosa possiamo dire della normativa che c’è e di quella che ancora manca? Quali sono le criticità?
Adriano Paolo Bacchetta: “Diciamo che la normativa che c'è è come se non ci fosse - io lo dico dal 2011 - fondamentalmente quello che abbiamo è frutto di una necessità immediata per dare risposta agli incidenti a cavallo del 2009-2010 (depuratore di Mineo, Truck Center e altri) che però non ha risposto alle esigenze. Anzi ha creato una serie di complicazioni e una serie di adempimenti meramente burocratici che, personalmente, io valuto poco idonei ad una risposta funzionale.
Questo capita quando si lasciano campi assolutamente non definiti, interpretativi.
Basti pensare (…) a quelli che prima erano degli ambienti che dovevano essere controllati per rischio di inquinamento e sono diventati a sospetto di inquinamento DPR 177/2011, ad esempio le gallerie. Ma ci immaginiamo una galleria, il traforo o la variante di valico? Come lo classifichiamo? Teoricamente andrebbe messo lì, ma è sbagliato. Poi ci sono gli ambienti dove può esserci il rischio di gas deleteri: qualsiasi stabilimento industriale dove fisicamente c'è una fumana che esce da una macchina potrebbe a ragione essere valutato come un ambiente dove può essere applicato il decreto 177/2011. Una follia.
E questo oltre agli errori nei riferimenti (…), basti pensare che il titolo stesso del decreto è “ambienti confinanti”. Quindi in realtà, almeno gli errori formali potevano metterli a posto.
E poi c'è quella veramente vergognosa mancanza della definizione dei requisiti degli aspetti formativi (…). Ad oggi c'è in giro di tutto, tutti fanno tutto, (…) e dopodiché anche il Ministro l'altro giorno ha detto che è “importante la formazione”. Siamo d'accordo ma ad oggi non esiste una specifica di chi può farla, quanto deve durare, quali sono gli argomenti.
Quindi inutile parlare di formazione quando nel caso specifico degli ambienti confinati non c'è neanche la definizione. (…)
Stefano Bergagnin: Mi ha interessato moltissimo quanto ha detto Adriano, proprio nell'ultima parte del suo intervento.
L'aspetto formazione noi lo abbiamo approfondito, proprio anche nelle linee di indirizzo, indicando con la maggior precisione possibile anche i contenuti.
Ovviamente non potevamo sbilanciarsi sulle ore necessarie, … Però almeno abbiamo dato una definizione molto precisa dei contenuti minimi che devono essere affrontati proprio in questo ambito.
Il riconoscimento degli ambienti confinati e il ruolo degli operatori
Come avete affrontato il tema del riconoscimento degli spazi confinati nei luoghi di lavoro…
Stefano Bergagnin: Forse uno dei paragrafi più importanti è proprio quello sulla definizione. È un paragrafo corposo perché dare una definizione di spazio confinato non è semplice. Non è semplice perché anche le norme internazionali danno definizioni che sono un po' diverse. C’è sì una certa omogeneità che abbiamo cercato di individuare, ma non è assolutamente semplice.
Noi più che altro abbiamo voluto allargare quello che è lo spazio di indirizzo, cioè capire quali potrebbero essere gli ambiti che senza dubbio potrebbero diventare o sono uno spazio confinato o a rischio d'inquinamento.
C'è anche un elenco, dentro le linee di indirizzo, di esempi di situazioni che potrebbero essere sicuramente definibili come spazi confinati. Abbiamo anche chiarito alcuni aspetti, tra questi anche il discorso “gallerie” che ha una sua normativa e che non riteniamo debba entrare in quest'ambito. O il discorso delle stive, le stive nei porti, … Anche lì c'è una normativa particolare. Abbiamo comunque dato indicazione che a volte quella che è la valutazione del rischio potrebbe trarre strumenti utili da una linea di indirizzo come la nostra, ma siamo in un ambito diverso e questo l'abbiamo specificato.
Poi ci sono strumenti che potrebbero servire, come l’app che citavo prima, anche soltanto per capire se l'intervento che viene organizzato con un’impresa appaltatrice, in una sede aziendale o anche in un cantiere, sia classificabile o meno.
L’app è utilissima ma visto che le app comunque compariranno sul mercato anche nel settore della sicurezza e della salute, bisogna fare molta attenzione. Perché questa è una app (…) che è stata fatta appunto da Alma Mater con il contributo, tra l’altro, dell'INAIL regionale, con il consenso dell’ASL della nostra regione. E questo è importante perché offre la garanzia che queste siano delle app con un livello di qualità elevato. (…)
Mi pare che nelle linee di indirizzo abbiate anche parlato del datore di lavoro committente e del rappresentante del datore di lavoro committente… Cosa si è detto nel vostro documento riguardo ai ruoli dei vari attori della sicurezza?
Stefano Bergagnin: Noi innanzitutto abbiamo evidenziato (…) che tra i soggetti destinatari delle linee di indirizzo ci sono gli RSPP/ASPP, ci sono i datori di lavoro committenti, ci sono i datori di lavoro delle imprese appaltatrici, delle imprese esecutrici di certi lavori. E abbiamo anche chiarito un dubbio che (…) era quello relativo appunto all'applicabilità della norma anche quando non c'è un contratto d'appalto; cioè quando i lavori in spazi confinati li fanno direttamente i dipendenti. La norma è applicabile anche lì. Ci sono anche dei passaggi - mi pare che fosse una circolare importante che abbiamo citato anche nel testo - in cui è stato chiarito che anche all'interno di un'azienda, se c'è questa tipologia di lavori, bisogna garantire le stesse misure di sicurezza che vengono previste negli altri casi (…). È quindi fondamentale che anche questo chiarimento ci sia e lo abbiamo inserito nelle linee di indirizzo.
Il ruolo del medico competente e il DPR 177/2011
Veniamo a soffermarci su un tema che affronterà nel convegno Adriano Paolo Bacchetta, quello dei medici competenti. Quale ritiene sia il ruolo del Medico Competente nell'applicazione del DPR 177/2011?
Adriano Paolo Bacchetta: Partiamo dal presupposto che non siamo certamente noi (…) a dettare il passo ad un'altra categoria professionale importante come i medici. Quindi non siamo noi a dire cosa devono fare, però noi possiamo dire cosa auspichiamo di avere come supporto.
E certamente quello del medico competente, nel caso specifico delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è un ruolo importante. (…)
Ad esempio c’è il problema della definizione di quali sono le attività del FOP, del First on Place ovvero sia del primo soccorritore, che deve intervenire su un soggetto che ha avuto un malore, un infortunio, qualcosa all'interno dell’ambiente confinato. Si parla di un operatore laico, quindi sostanzialmente né un sanitario, né un parasanitario; fondamentalmente un soggetto che ha una formazione che non va oltre, al momento, a quella prevista dal decreto 388 … (…). In realtà, a oggi, il medico competente o il laureato in medicina che viene contattato per fare il corso ai lavoratori fa il corso e poi queste persone devono intervenire su un collega, piuttosto che un dipendente dell'impresa appaltatrice nell’ambiente confinato. Però lì, obiettivamente, se non c'è il medico che dà delle indicazioni puntuali non può essere certamente il tecnico a definire la modalità operativa, i sistemi di immobilizzazione o quant'altro necessario. (…)
No, l’intervento di soccorso va studiato e chiaramente. C'è il tecnico che si occuperà delle progressioni su fune, di definire le strutture, gli apprestamenti, tutto quello che è necessario; ma poi serve comunque la controparte medica che dica “quando sei lì ti devi comportare in un certo modo”. È questo è il primo problema. Poi ce ne sono altri…
Nel documento sono proposti anche degli strumenti per i medici competenti?
Adriano Paolo Bacchetta: Qua la cosa si fa un pelo più complessa, perché in realtà io sono stato autore, Insieme ad altri esperti, tra l’altro della Fondazione Maugeri di Pavia, (…) di un articolo dove abbiamo proposto un profilo sanitario per gli addetti negli spazi confinati.
Al momento stiamo cercando di trovare ancora l'applicazione e non mi risulta che esista un profilo, ad esempio, per la definizione dell’idoneità sanitaria. Quando l'articolo 66 del decreto 81/2008 in fondo mi dice che lo spazio deve avere un'apertura sufficientemente larga da poter estrarre un lavoratore privo di sensi - quindi sostituendo la originale indicazione del DPR 547 che dava il 30 x 40 ellittico o il diametro 40 come dimensione - di fatto mi dice tutto e non mi dice niente. L'unica cosa certa è che un soggetto di 140 kg, che ha una circonferenza di 1,60 metri, non può essere idoneo a lavorare in ambiente confinato se il punto d'accesso è un punto 30 x 40.
Quindi quando il medico dice che l’addetto è idoneo a lavorare in ambienti confinati, lui deve sapere esattamente quali sono questi ambienti e qual è la modalità d'accesso e uscita. Perché se a lui non viene detto che, ad esempio, gli addetti devono entrare nelle attrezzature a pressione attraverso un passaggio ellittico da 30 x 40, magari si vede davanti un tipo Schwarzenegger e obiettivamente dice che è idoneo agli spazi confinati. Ma da un punto di vista antropometrico, no, perché non ci può entrare e se poi devo tirarlo fuori senza problemi… Poi sarà compito del datore di lavoro andare a spiegare all’organo di vigilanza come ha fatto a rendere idoneo un addetto e dichiarare implicitamente, nel momento in cui accetta che lui entri, che lo poteva tirare fuori quando era inerme.
La situazione è molto complessa e quindi il medico, da quel punto di vista, deve adottare un protocollo che al momento non c'è. L'unica pubblicazione che c'è è quella che abbiamo fatto noi nel 2015. Ora aspettiamo…
La gestione delle emergenze negli spazi confinati
A proposito di emergenze mi pare che quest'anno si sia parlato di soccorso ad Ambiente Lavoro anche in un convegno nazionale sul soccorso industriale…
Adriano Paolo Bacchetta: Questa del convegno è una logica evoluzione - sia di spazioconfinato.it sia di tutto quello che è stato fatto negli anni - che di fatto tiene conto di una necessità. A oggi per alcuni interventi (…) le aziende che non ritengono di avere del personale adeguatamente preparato formato o equipaggiato per poter fare interventi di soccorso utilizzano tipicamente dei professionisti, a tutti gli effetti, che svolgono il ruolo di soccorritori industriali. (…) Il problema è che, anche in questo caso, manca una specifica regolamentazione dei requisiti e qualificazioni (…) e noi gettiamo le basi ufficialmente (…) per cominciare a definire anche in Italia quella che può essere una ipotesi di profilo professionale del soccorritore industriale. Ma questo non basta, (…) l'associazione si sta muovendo per definire dei protocolli di formazione aggiuntiva a quella obbligatoria di legge per queste persone che normalmente fanno gli addetti di linea e quando suona la sirena automaticamente scattano e diventano vigili del fuoco e soccorritori sanitari. (…)
Cosa si dice nel documento del CNI riguardo alla gestione delle emergenze?
Stefano Bergagnin: Ci tenevo a rendere evidente che anche nel documento forse il paragrafo “Gestione delle emergenze” è quello più fitto, perché secondo noi è importantissimo. Soprattutto su questo tema la normativa è veramente carente perché non specifica addirittura le diverse tipologie di emergenza che, invece, sono note da decenni anche dalle norme internazionali. Noi le abbiamo riprese, (…) noi le abbiamo confermate, le abbiamo specificate meglio e a mio avviso, questo è un parere personale, questo è uno dei paragrafi che sarà più utile proprio come linea di indirizzo.
Adriano Paolo Bacchetta: Rispetto a tutto quello che abbiamo detto, c'è una cosa importante che dico a tutti. Chiunque si approccia a questo tema deve dimenticarsi di pensare di avere il software, l'app o cose del genere per cui uno che non ne sa niente, che non è cultore della materia, non ha esperienza della materia, comprando il software risolve i problemi. (…)
Gli ambienti confinati sono ambienti dove la professionalizzazione delle persone che progettano gli interventi e in particolar modo gli interventi di soccorso deve essere adeguata. Quindi da un punto di vista pratico invito ad acculturarsi, a leggere, studiare, venire ai convegni, fare comunque tutto quello che è necessario per evitare di fare documenti replica. E io ne vedo un quintale di roba fotocopiata, tagliuzzata, presa da internet e cose del genere. Quindi con sostanziale evidenza della mancanza totale di cultura e di conoscenza. (…)
(…)
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Scarica i documenti presentati nell’intervista:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione Settembre 2019 (formato PDF, 628 kB).
Allegato 1 – presentazione CSA (formato PDF, 101 kB).
Allegato 2 – documenti informazione, formazione e addestramento (formato PDF, 1.54 MB).
Allegato 3 – Flow-chart: Guida nella scelta di una procedura per la gestione dell’emergenza (formato PDF, 199 kB).
Allegato 4 – elenco documenti disponibili per approfondimenti sul tema (formato PDF, 93 kB).
Allegato 5 – Notifica svolgimento di attività all’interno di ambiente sospetto di inquinamento o confinato (formato PDF, 614 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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