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Ambienti confinati: la certificazione dei contratti di appalto e subappalto

Ambienti confinati: la certificazione dei contratti di appalto e subappalto
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Spazi confinati

11/06/2024

Un contributo si sofferma sulla certificazione dei contratti di appalto e subappalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con riferimento al d.lgs. n. 276/2003, al DPR n. 177/2011 e alle note INL 694 e 1937 del 2024.


Urbino, 11 Giu – Non c’è dubbio che le recenti note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la n. 694 del 24 gennaio 2024 e la n. 1937 del 7 marzo 2024, aventi ad oggetto il DPR n. 177/2011 e le problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, hanno offerto in questi mesi e continuano ad offrire, come raccontato anche nell’articolo “ DPR 177/2011: perché le cose devono essere sempre così difficili?”, spunti di riflessione e discussione.

 

Spunti di riflessione sia con riferimento all’istituto della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. n. 276/2003, nell’ambito dei servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, che alla luce del DPR 14 settembre 2011, n. 177 il cui ambito di applicazione può avere un “impatto importante su un numero elevato di lavorazioni”.

 

A ricordarlo e a riflettere su questi aspetti è un contributo pubblicato sul numero 1/2024 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

 

Il contributo – dal titolo “La certificazione (ex art. 75 ss. del d.lgs. n. 276/2003) dei contratti di appalto e subappalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” e a cura di Lina Del Vecchio, professoressa Associata di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi dell’Aquila - ripercorre “gli aspetti fondamentali della certificazione ex art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 dei contratti di appalto e subappalto relativi a lavori” da eseguirsi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al d.P.R. n. 177/2011.

In particolare si vuole capire se, in questo particolare, ambito l’istituto della certificazione “abbia subito una ‘torsione’ della sua originaria finalità e natura”.

Inoltre, anche alla luce delle recenti note INL nn. 694 e 1937 del 2024, il contributo si sofferma sui “profili problematici collegati alla qualificazione di contratti di appalto/subappalto, al sistema di qualificazione degli operatori economici nel settore degli ambienti confinati e alla ‘responsabilizzazione’ nella filiera degli appalti/subappalti”.

 

Nel presentare il contributo ci soffermiamo, in particolare, sui seguenti temi:


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Interventi in Ambienti Confinati (Generica) - Categoria: Procedure Ambienti Confinati

 

Gli spazi confinati e la certificazione dei contratti di appalto e subappalto

Il contributo ricorda che il D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche “prevede, da un lato, che: ‘al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro’ (art. 75) e, dall’altro lato, che ‘le procedure di certificazione [...] possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all’articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto’ (art. 85) ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso d.lgs. n. 276/2003”. E dunque “è possibile sottoporre a certificazione i contratti di appalto ed anche di subappalto, rispetto ai quali la Commissione di certificazione è chiamata sicuramente a verificare che ricorrano gli elementi che, ai sensi dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29, del d.lgs. n. 276/2003, identificano l’appalto/subappalto lecito distinguendolo, in particolare, dalla somministrazione di lavoro”.

 

E riguardo alla certificazione dei contratti di appalto e subappalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la Commissione di certificazione è “chiamata a certificare la ‘genuinità’ del contratto di appalto e non ulteriori profili, quali la materia della salute e sicurezza dei lavoratori” di cui al Decreto legislativo 81/2008 “sui quali la stessa Commissione non è competente a pronunziarsi”.

 

Praticamente – continua l’autrice del contributo - l’atto di certificazione rappresenta un provvedimento di “certazione”, cioè “produttivo di certezza legale sul piano dell’ordinamento generale e, in specie, nei rapporti interprivati”. Il procedimento e l’atto di certificazione costituiscono “l’esercizio di un potere dichiarativo finalizzato alla formazione di una certezza pubblica intorno al rapporto e alla sua qualificazione”.

 

E quanto detto “assume una ‘valenza’ particolare nell’ambito del settore degli ambienti confinati di cui al d.P.R. n. 177/2011”.

In primo luogo “perché la certificazione dei contratti di appalto/subappalto e dei contratti di lavoro non standard in essi implicati ‘converge verso il sistema della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nel momento in cui” il legislatore ha emanato il DPR 177/2011 “introducendo, in funzione di prevenzione di malattie professionali ed infortuni, alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese e i lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

In secondo luogo, perché “la certificazione contribuisce a ‘sostenere’ un corretto comportamento aziendale in termini di ‘responsabilizzazione’ della filiera negli appalti/subappalti”. In quest’ottica la certificazione “incentiva pratiche virtuose tra soggetti privati, fornendo agli stessi un importante strumento di raggiungimento di obiettivi di politica sociale”.

 

La certificazione dei contratti e le note INL: obbligatoria o facoltativa?

L’intervento si sofferma anche sul tema alla natura, obbligatoria o facoltativa, della certificazione.

 

Secondo alcuni – segnala l’autrice – “ad una prima lettura dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 177/2011” – che richiede ‘la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276’ – “sembrerebbe che ci sia un semplice ‘onere’ certificatorio (delle tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato o dei contratti di lavoro per personale utilizzato dall’appaltatore) ai fini del soddisfacimento il requisito minimo di personale qualificato”.

Inoltre una parte della dottrina “ha evidenziato che dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 177 del 2011 discenda l’obbligatoria certificazione dei contratti di lavoro “flessibili” o contratti di lavoro utilizzati dall’appaltatore, solamente nel caso in cui l’azienda non soddisfi il requisito del 30% della forza lavoro assunta a tempo indeterminato e con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti confinati. Conseguentemente, fuori da questo ambito, la certificazione manterrebbe la sua natura volontaria”.

 

La recente Nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), la n. 694 del 24 gennaio 2024, interviene sul punto e “sembrerebbe suggerire una soluzione interpretativa volta a stabilire una generale ‘obbligatorietà’ della certificazione sia dei contratti di lavoro c.d. ‘atipici’ che dei contratti di lavoro (compresi quelli subordinato a tempo indeterminato) del personale impiegato in forza di un contratto di appalto”. Questa soluzione, “tuttavia, da un lato, non risulta pienamente conforme alla interpretazione letterale dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.P.R. 177/2011 e, dall’altro lato, potrebbe creare un problema di eccessivo carico di lavoro delle attività delle Commissioni di certificazioni (chiamate a certificare ‘tutti’ i contratti di lavoro aventi ad oggetto prestazioni di lavoro svolte nell’ambito di luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento)”.

 

E alla luce di queste criticità l’INL con nota n. 1937 del 7 marzo 2024 ha “prontamente rettificato le precedenti indicazioni fornite con la nota n. 694/2024 stabilendo che sono ‘oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “certificazione di contatti di lavoro” – del D. Lgs, n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato’”.

 

Si indica che questa interpretazione “è maggiormente conforme alla ratio della norma ed è anche funzionale allo scopo di assicurare una concreta tutela dei lavoratori che, operando con contratti non standard, possano avere minore esperienza e conoscenza dell’organizzazione aziendale e, dunque, essere maggiormente esposti a rischi per la propria salute e sicurezza”.

Va poi precisato – continua il contributo - che “l’obbligatorietà sembra operare solo fino a concorrenza del raggiungimento del limite del 30% senza estendersi a tutti i contratti atipici/flessibili utilizzati dell’appaltatore. Inoltre l’obbligo di certificazione sembra estendersi a quei casi in cui la percentuale del 30% venga raggiunta con lavoratori a tempo indeterminato che non siano assunti direttamente dell’impresa appaltatrice come, ad esempio, nel caso di somministrazione di lavoro o di distacco”.

 

Il contributo si sofferma poi su alcuni aspetti su cui è intervenuta la nota INL 694/2024 e “sui quali non sono state apportate (correttamente) rettifiche” con la successiva nota n. 1937/2024.

 

Ad esempio, la nota n. 694/2024 ha sottolineato che “l’obbligatorietà della certificazione non si estende anche al contratto ‘commerciale’ di appalto”. E questa indicazione “è molto importante nel caso di contratto di subappalto (tra il subappaltante e il subappaltatore) rispetto al quale il committente ‘principale’ rimane estraneo (in quanto non si viene a creare alcun rapporto diretto tra esso e il subappaltatore). Questa “estraneità” conta “anche ai fini della certificazione del contratto di subappalto sia perché il committente principale non interviene, come è noto, nel procedimento di certificazione del contratto di subappalto sia perché non risulta obbligatorio certificare il contratto di appalto (principale)”.

 

Inoltre la nota INL n. 694/2024 “non sembra revocare in dubbio” (mettere in dubbio) “l’obbligatorietà della certificazione del contratto di subappalto in quanto l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 177/2011 prevede che ‘in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni’”. E, in questo caso, “si rimarca la valenza ‘obbligatoria’ della certificazione e la sua stretta connessione con l’autorizzazione al subappalto”.

 

Ricordiamo, infine, che l’INL ha pubblicato, sul tema, anche una successiva nota, la nota n. 859 dell’8 maggio 2024, e rimandiamo alla lettura integrale del contributo che riporta ulteriori dettagli e riflessioni anche sulla, già citata, “responsabilizzazione” della filiera degli appalti/subappalti e sulle eventuali modifiche della originaria finalità e natura dell’ istituto della certificazione.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “La certificazione (ex art. 75 ss. del d.lgs. n. 276/2003) dei contratti di appalto e subappalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, a cura di Lina Del Vecchio, professoressa Associata di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 1/2024.

 

 

Scarica i documenti citati nell'articolo:

Ispettorato nazionale del lavoro, Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, Nota prot. n. 1937 del 7 marzo 2024 - oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti.

 

Ispettorato nazionale del lavoro, Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, Nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024 - oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.

 

Ispettorato nazionale del lavoro, nota n. 859 dell’8 maggio 2024 - oggetto: certificazione degli appalti in luoghi confinati – riscontro a nota prot. n. 2942/2024.

 



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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
11/06/2024 (07:00:34)
Giusto per rinfrescare la memoria ai lettori, suggerisco di andare a rileggere due articoli sull'argomento "certificazione contratti" ambienti sospetti di inquinamento o confinati pubblicati su Puntosicuro il 18 e 19 gennaio 2017.
Rispondi Autore: Bacchetta Adriano Paolo - likes: 0
11/06/2024 (09:07:29)
Al di là delle dissertazioni giuslavoristiche, come ho già avuto modo di scrivere anche su Puntosicuro nell'immediatezza della diffusione delle note dell'INL, il problema non è specificare meglio i termini su come debba essere attuata la certificazione dei contratti, posto che l'attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni, quello che si deve determinare è quale reale efficacia abbia, al fine di elevare il livello di sicurezza degli operatori addetti! A distanza di circa tredici anni, infatti, non sono disponibili dati relativi al numero di richieste presentate dal 2011 ad oggi: quanti provvedimenti di certificazione sono stati rilasciati, quali sono stati i soggetti che li hanno emessi, in che settori sono stati rilasciati, ecc.? L'INL ha tutti questi dati in quanto, oltre alle informazioni delle certificazioni rilasciate direttamente dai propri uffici territoriali, ad ogni avvio di procedura presso gli altri Enti titolati alla certificazione dei contratti riceve una informativa sull’avvio delle attività con tutti i dati relativi alle parti richiedenti.
Solo quando sarà chiaro se e come le certificazioni abbiamo effettivamente contribuito alla sicurezza delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, potremo riparlare di come meglio chiarire i relativi aspetti burocratici.

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