DPR 177/2011: importanti novità in tema di certificazione dei contratti
Torniamo a parlare del delicato tema della certificazione dei contratti ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Sul tema l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - come segnalato nell’articolo di Adriano Paolo Bacchetta “ DPR 177/2011: perché le cose devono essere sempre così difficili?” – a gennaio 2024 aveva pubblicato una Nota (Nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024).
Il problema è che qualche giorno fa ne è stata pubblicata una seconda (Nota INL 7 marzo 2024, n. 1937) che inusualmente modifica quanto indicato nella precedente nota 694/2024.
Cosa indica la nuova Nota? Quali sono le conseguenze? Come commentare le modifiche rispetto alla Nota di gennaio? Non può che tornare a parlarne Adriano Paolo Bacchetta, uno dei principali esperti per tutto quanto riguarda gli “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, nel nuovo contributo dal titolo “DPR 177/2011: importanti novità in tema di certificazione dei contratti”.
DPR 177/2011: importanti novità in tema di certificazione dei contratti
Era il 30 gennaio quando da queste stesse pagine davo evidenza della nota n. 694/2024dell’INL sulla certificazione dei contratti in ambito DPR 177/2011 e oggi, a distanza di circa due mesi, assistiamo a una repentina “correzione” della posizione precedentemente espressa dall’Ente.
Piccolo riassunto per chi non ha avuto modo di seguire in dettaglio la questione.
Con il documento INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000694.24-01-2024 avente a oggetto “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento”, la Direzione generale INL, a seguito di specifiche richieste da parte degli Uffici territoriali, ha fornito chiarimenti concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.
Il clamore suscitato tra gli addetti ai lavori immediatamente a valle della pubblicazione del documento, ha riguardato una specifica parte del testo, ovvero quella in cui era affermato: ‘Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto’.
In altre parole, se da una parte è stata confermata la non necessità di certificare il contratto “commerciale” di appalto tra committente e appaltatore - come invece era stata finora la posizione di diverse sedi territoriali di INL che hanno sanzionato molte aziende per mancata certificazione e come peraltro riscontrabile anche dal modello di richiesta di certificazione del contratto pubblicato dall’INL in cui si parla di “appalto/subappalto” - è stato introdotto a carico delle aziende che svolgono attività in appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati presso terzi, un nuovo (e inspiegabile) adempimento, ovvero quello di certificare il contratto di lavoro di tutti i propri dipendenti che svolgono tale attività anche se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con la recente pubblicazione della nota 1937 del 07/03/2024, quanto sopra viene annullato ed è precisato che, ai fini della lettura del D.P.R. n. 177/2011, deve essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Premesso che una rapida occhiata al dispositivo dell’art. 12 delle Preleggi (Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore) avrebbe potuto evitare l’interpretazione precedentemente fornita e che la nuova posizione assunta – nei fatti - non fa altro che richiamare puntualmente quanto previsto nelle Preleggi, questo è comunque un passo importante che rimette le cose a posto dopo lo tsunami che la precedente nota aveva creato ed evita le possibili ripercussioni negative che una posizione come quella assunta precedentemente dall’INL avrebbero potuto avere sulle aziende.
È peraltro opportuno sottolineare anche i motivi dichiarati dall’INL che sono alla base della decisione di modificare la propria posizione e che si riassumono sostanzialmente nel fatto che l'Ente ha proposto presso gli organi competenti una modifica del testo del D.P.R. n. 177/2011 e che, nelle more dell’esito di tale proposta di modifica, la nuova posizione assunta è funzionale a non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione e per evitare possibili contenziosi.
Purtroppo, noi non sappiamo quale sia questa proposta di modifica e come la stessa dovrebbe, secondo l’INL, risolvere i problemi interpretativi ancora oggi presenti.
Una cosa però è certa e chiara a tutti: il problema non è specificare meglio i termini su come debba essere attuata la certificazione dei contratti, posto che l'attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni, quello che si deve determinare è quale reale efficacia abbia, al fine di elevare il livello di sicurezza degli operatori addetti!
A distanza di circa tredici anni, infatti, non sono disponibili dati relativi al numero di richieste presentate dal 2011 ad oggi: quanti provvedimenti di certificazione sono stati rilasciati, quali sono stati i soggetti che li hanno emessi, in che settori sono stati rilasciati, ecc.?
L'INL ha tutti questi dati in quanto, oltre alle informazioni delle certificazioni rilasciate direttamente dai propri uffici territoriali, ad ogni avvio di procedura presso gli altri Enti titolati alla certificazione dei contratti riceve una informativa sull’avvio delle attività con tutti i dati relativi alle parti richiedenti.
Ecco, quando sarà chiaro se e come le certificazioni abbiamo effettivamente contribuito alla sicurezza delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, potremo riparlare di come meglio chiarire i relativi aspetti burocratici.
Fino ad allora resta sempre la domanda ... ma a cosa serve?
Adriano Paolo Bacchetta
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 12/03/2024 (08:23:04) |
A cosa serve? La risposta la potrebbe dare il filosofo neo epicureo Cetto La Qualunque: Ad una beata m.... |