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Interpello: serve il 100% di presenza del coordinatore negli aggiornamenti
Roma, 9 Ott – Il processo dell’aggiornamento professionale dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori non è stato esente in questi anni da dubbi, da richiesta di chiarimenti e da interpretazioni contrastanti. Non è la prima volta infatti che il Ministero del Lavoro e, in particolare, la Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008) sono intervenuti sul tema, ad esempio in relazione alla eventuale mancanza dell’aggiornamento dei coordinatori nei tempi previsti dalla normativa.
Sul tema è dovuta intervenire nuovamente la Commissione Interpelli per rispondere ad un quesito posto da Federcoordinatori sulla quantità di ore di aggiornamento svolte da molti coordinatori. Coordinatori che - seguendo quanto indicato anche nel programma di alcuni corsi di aggiornamento (“obbligatoria la frequenza ad almeno il 90% delle ore previste”) – potrebbero non aver partecipato a tutte le 40 ore richieste dal D.Lgs. 81/2008.
E come già ricordato nell’ Interpello n. 17/2013 del 19 dicembre 2013 “coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l' attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante”.
Dunque non fare un aggiornamento con 40 ore effettive di presenza ai corsi potrebbe portare, come sottolineato da Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori, “ad un titolo sospeso”. In questi casi il coordinatore non può “coordinare alcun cantiere, ma non solo, anche la sua copertura assicurativa rischia di essere priva d’efficacia”. Senza dimenticare le conseguenze sui cantieri in cui sta operando: fermo lavori, sanzioni, ...
Sul tema interviene dunque l’interpello n. 19/2014 della Commissione per gli interpelli - con risposta del 6 ottobre 2014 all'istanza inviata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori).
Come abbiamo anticipato, nell’istanza di interpello Federcoordinatori sottolinea che “diverse organizzazioni, stanno proponendo ‘corsi’ di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza é obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”.
E, considerato che l'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 indica che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore é richiesta la presenza nella misura del 90%, chiede alla Commissione se sia “corretto equiparare tale indicazione anche ai ‘corsi’ di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti”.
A questo proposito si rileva che la questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall'allegato XIV dello stesso decreto: l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale e avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.
ALLEGATO XIV CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (...) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. |
Inoltre la Commissione in risposta al quesito segnala che:
- “occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, é una condizione per il mantenimento della stessa”;
- l'allegato XIV prevede espressamente che la presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90% (...). É inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell 'arco del quinquennio”.
Tutto ciò premesso il quadro normativo “delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.
Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante”.
Concludiamo riportando l’auspicio di Federcoordinatori che questo “campanello d’allarme” possa sollecitare i coordinatori che hanno effettuato l’aggiornamento a verificare in maniera autonoma il numero di ore effettivamente svolte e, se necessario, autosospendersi temporaneamente al fine di completare il percorso di aggiornamento obbligatorio.
Tiziano Menduto
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