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Aggiornamento dei coordinatori: i dubbi sull’interpello n. 17/2013

Aggiornamento dei coordinatori: i dubbi sull’interpello n. 17/2013

Autore:

Categoria: Coordinatori

28/01/2014

L’interpello n. 17/2013 che è intervenuto sul tema dell'aggiornamento dei coordinatori non ha fugato tutti i dubbi. Le contraddizioni rilevate nel testo, le riflessioni sull’interpretazione della normativa. A cura di Giampaolo Ceci.

 
Foligno (PG), 28 Gen – Non sempre le circolari di chiarimento, le risposte alle istanze di interpello chiariscono completamente i temi trattati. Spesso rimangono ancora dubbi e oscurità. In relazione alla chiarezza dell’Interpello n.17/2013 sull’aggiornamento dei coordinatori interviene su PuntoSicuro l’ingegnere Giampaolo Ceci.

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Il Consiglio Nazionale Architetti .... ( CNAPPC) ha chiesto alla commissione per l'interpello l'interpretazione di due questioni.
 
La prima riguardante l'atteggiamento da seguire nel caso del mancato rispetto dell' obbligo di aggiornamento di 40 ore "nel quinquennio" da parte dei coordinatori così come imposto all'ALL. XIV e art 98c2 del d.lgs 81 (ricordo che i quinquenni a cui fa riferimento il d.lgs 81, per i coordinatori abilitati antecedentemente a quella data, decorrono dalla entrata in vigore del decreto. ovvero dal 15 maggio 2008, mentre per gli altri coordinatori decorrono dalla data di maturazione del requisito che li abilita ad espletare la funzione).
 
La seconda riguarda la circostanza che si potrebbe verificare nel caso che il coordinatore maturi, nel quinquennio un numero di ore di aggiornamento maggiore delle 40 necessarie.
Il CNAPPC chiede se queste possano valere come crediti parziali per il quinquennio successivo.
 
La commissione affronta la tematica esponendo le disposizioni di legge che riguardano gli aggiornamenti quinquennali dei RSPP che però con le questioni poste dal CNAPPC e con la tematica dell'aggiornamento dei coordinatori non mi pare c'entrino affatto. Diverse sono, infatti, le figure professionali, le responsabilità e le disposizioni di legge che trattano del loro aggiornamento.
Senza poggiare la affermazione su motivazione logica o giuridica, la commissione conclude che "quanto disciplinato per la figura di RSPP e ASPP trovi applicazione anche nel caso di coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'allegato XIV del D.lgs 81”.
 
L'indicazione fornita dalla commissione dell'interpello fa intendere che si debbano equiparare i criteri di aggiornamento delle due figure, in effetti fornisce anche una interpretazione che semplificherebbe il quadro legislativo e sarebbe anche più logica. Purtroppo però a mio avviso non coincide col dettato normativo.
 
Ad un'attenta lettura l'affermazione della commissione é contraddittoria perché il disposto dell'allegato XIV del d.lgs 81/08 (come suggerito dalla commissione) considera soddisfatto il requisito dell'aggiornamento per i coordinatori se si producono attestati validi per azioni formative espletate nel primo QUINQUENNIO che decorre dal 15 maggio 2008 ed é terminato il 15 maggio 2013, mentre per i RSPP il requisito dell'avvenuto aggiornamento si dimostra presentando attestati validi per un ammontare di ore pari a 40 o 60 (in funzione del settore ATECO), espletate nel QUINQUENNIO PRECEDENTE.
 
Quindi, le conclusioni della commissione contengono una affermazione che fa riferimento a due prescrizioni diverse che potrebbero anche non essere rispettate contemporaneamente.
Basti pensare a chi si fosse aggiornato nel dicembre 2008. Secondo la prima interpretazione (quella di legge) avrebbe maturato il requisito dell'aggiornamento per il primo quinquennio scadente il 15 maggio 20013 e avrebbe tempo fino allo scadere del secondo quinquennio nel 2018 per assolvere l'obbligo formativo del secondo. Tra le due date potrebbero decorrere quasi 10 anni ma sarebbe perfettamente abilitato a svolgere la sua funzione! Lo stesso coordinatore invece non potrebbe operare se adottassimo il criterio imposto dalla commissione perché sarebbero trascorsi più di 5 anni tra la prima e la seconda formazione.
 
Resta il dubbio: bisogna travasare sui coordinatori il criterio previsto per RSPP come suggerito dalla commissione che prevede un aggiornamento nel quinquennio precedente o adottare il criterio indicato nell'ALL XIV che invece prescrive un aggiornamento minimo di 40 ore in ogni quinquennio a fare data da quello che inizia 15 maggio 2008 e va inteso come il primo della serie?
 
La questione è sostanziale perché mentre la sospensione del titolo abilitativo per i RSPP è sanabile semplicemente frequentando le ore mancanti per raggiungere il quorum di legge nel quinquennio precedente, non vedo come sia invece sanabile ora, per i coordinatori che non si fossero aggiornati nel primo quinquennio ottemperare alla tassativa prescrizione di legge, che imponeva loro di aver maturato le 40 ore di aggiornamento nel primo quinquennio, visto che questi è scaduto il 15 maggio 2013.
Quindi, cosa accade per chi non avesse maturato il requisito dell'aggiornamento entro il primo quinquennio a fare data dal 15 maggio 2008, a mio avviso resta ancora indeterminato, nonostante l'autorevole parere della commissione che, con tutto il rispetto, non ha certo il potere di modificare le disposizioni del legislatore.
 
Del resto l'ambiguità dell'interpretazione data dalla commissione (equiparazione tra RSPP e Coordinatori) sembra emergere anche dalla riposta data al secondo quesito ove si afferma che i crediti in ore di formazione se superiori a 40 nel quinquennio precedente non possono essere vantati nel quinquennio successivo.
Se si adoperasse il principio adottato per i RSPP (come suggerito dalla Commissione) che consente di sanare l'obbligo di aggiornamento frequentando le ore mancanti alle 40 prescritte, il conteggio si calcolerebbe a ritroso partendo dalla data in cui si calcola la validità del requisito e, pertanto non potrebbe mai esserci un "quinquennio successivo".
Grato a chi volesse integrare, spiegare o correggere.
 
 
Ing. Giampaolo Ceci
 
 
 


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Rispondi Autore: ing. Marco G. - likes: 0
28/01/2014 (08:25:12)
In attesa di un nuovo Accordo Stato-Regioni di revisione degli accordi del 2006 sulla formazione degli ASPP/RSPP che, a quanto pare, prevederà anche ulteriori chiarimenti in merito alla formazione dei coordinatori, ritengo che, poiché ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.Lgs. 81/08 “le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”, anche se le stesse possono non essere perfettamente collimanti con il dettato normativo, rappresentino una interpretazione autorevole e vincolante. Gli interpelli potrebbero anche sopperire, con le loro interpretazioni, alle “sviste” del legislatore che, talvolta frettolosamente, ha scritto la norma in modo poco chiaro.
Cosa accade per chi non avesse maturato il requisito dell'aggiornamento entro il primo quinquennio a fare data dal 15 maggio 2008? Secondo la risposta della Commissione ex art. 12 DLgs 81/08 (nel seguito “T.U.”) , “coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”. Quindi i coordinatori che per es. termineranno le 40 ore di aggiornamento il 28 febbraio 2014, avrebbero dovuto sospendere gli incarichi professionali dal 15 maggio 2013 e non potrebbero esercitare il ruolo fino a marzo. Entro il 15 maggio 2018 però dovranno comunque frequentare altre 40 ore per poter esercitare i propri compiti.
Ritengo, inoltre, che secondo il dettato normativo di cui all’Allegato XIV, trattandosi di “cadenza quinquiennale”, coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del T.U. e hanno maturato il requisito dell'aggiornamento per il primo quinquennio scadente il 15 maggio 2013, anche se maturati nei primi mesi dall’entrata in vigore dello stesso T.U., avrebbero tempo fino allo scadere del secondo quinquennio (fino al 2018) per assolvere l'obbligo formativo del secondo, anche se “tra le due date potrebbero decorrere quasi 10 anni ma sarebbe perfettamente abilitato a svolgere la sua funzione!”. La situazione non sarebbe ideale per garantire un aggiornamento concreto e continuo del coordinatore, ma non sarebbe vietata dalla norma.
Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0
29/01/2014 (09:43:37)
Non condivido le argomentazioni dell'ing. Ceci. A mio avviso l'interpello n. 17/2013 è chiaro, mi ci attengo e ne illustro la portata nei corsi per coordinatori.
Rispondi Autore: Giampaolo ceci - likes: 0
07/02/2014 (11:07:47)
Concordo con le argomentazioni di principio esposte dall'ing Marco. In effetti " la funzione dell'Interpello é nata proprio per fornire autorevoli criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Concordo anche sul fatto che tali chiarimenti, anche se non fossero perfettamente collimanti con il dettato normativo, rappresentino una interpretazione autorevole e vincolante. Concordo anche sul fatto che gli interpelli potrebbero anche sopperire, con le loro interpretazioni, alle “sviste” del legislatore che, talvolta frettolosamente, ha scritto la norma in modo poco chiaro, ma qui l'interpello fornisce un chiarimento su una affermazione che mi pare chiarissima sovvertendo il dettato normativo; ovvero non di chiarimento si tratterebbe riferito ad una norma di dubbia interpretazione, ma di una vera e propria nuova norma.
L'ing Marco converrà che l'istituto dell'interpello non ha il potere di cambiare le leggi.
Quale chiarimento si può dare alla frase: "Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto."
Non mi pare vi possano essere dubbi. L'aggiornamento delle 40 ore DEVE essere terminato entro il primo quinquennio a fare data dalla entrata in vigore della legge.
Se la commissione dell'interpello sostiene che può esser invece effettuato anche trascorsi i 5 anni a partire da quella data mi pare debba quantomeno motivare la sua affermazione per capire il ragionamento su cui si fonda.
Non mi pare che nell'interpello vi sia questo chiarimento, ma solo una secca affermazione non poggiata su una argomentazione sostenibile se non quella che si debba fare riferimento ad altra norma riguardante l'aggiornamento degli RSPP.
Questo non é un chiarimento di una norma poco chiara ma piuttosto un nuova disposizione di legge che non collima, mi pare, con la volontà del legislatore e lascia aperto il dubbio: se non mi fossi aggiornato nei termini temporali che la legge impone, che faccio? Questa si che è una "svista" legislative ed é su questo punto che la autorevole commissione avrebbe dovuto esprimersi lasciando però fermi i paletti temprali imposti dal legislatore.

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