28/01/2014: L’interpello n. 17/2013 che è intervenuto sul tema dell'aggiornamento dei coordinatori non ha fugato tutti i dubbi. Le contraddizioni rilevate nel testo, le riflessioni sull’interpretazione della normativa. A cura di Giampaolo Ceci.

Rispondi Autore: ing. Marco G. ![]() | 28/01/2014 (08:25:12) |
In attesa di un nuovo Accordo Stato-Regioni di revisione degli accordi del 2006 sulla formazione degli ASPP/RSPP che, a quanto pare, prevederà anche ulteriori chiarimenti in merito alla formazione dei coordinatori, ritengo che, poiché ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.Lgs. 81/08 “le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”, anche se le stesse possono non essere perfettamente collimanti con il dettato normativo, rappresentino una interpretazione autorevole e vincolante. Gli interpelli potrebbero anche sopperire, con le loro interpretazioni, alle “sviste” del legislatore che, talvolta frettolosamente, ha scritto la norma in modo poco chiaro. Cosa accade per chi non avesse maturato il requisito dell'aggiornamento entro il primo quinquennio a fare data dal 15 maggio 2008? Secondo la risposta della Commissione ex art. 12 DLgs 81/08 (nel seguito “T.U.”) , “coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”. Quindi i coordinatori che per es. termineranno le 40 ore di aggiornamento il 28 febbraio 2014, avrebbero dovuto sospendere gli incarichi professionali dal 15 maggio 2013 e non potrebbero esercitare il ruolo fino a marzo. Entro il 15 maggio 2018 però dovranno comunque frequentare altre 40 ore per poter esercitare i propri compiti. Ritengo, inoltre, che secondo il dettato normativo di cui all’Allegato XIV, trattandosi di “cadenza quinquiennale”, coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del T.U. e hanno maturato il requisito dell'aggiornamento per il primo quinquennio scadente il 15 maggio 2013, anche se maturati nei primi mesi dall’entrata in vigore dello stesso T.U., avrebbero tempo fino allo scadere del secondo quinquennio (fino al 2018) per assolvere l'obbligo formativo del secondo, anche se “tra le due date potrebbero decorrere quasi 10 anni ma sarebbe perfettamente abilitato a svolgere la sua funzione!”. La situazione non sarebbe ideale per garantire un aggiornamento concreto e continuo del coordinatore, ma non sarebbe vietata dalla norma. |
Rispondi Autore: Brunello Camparada ![]() | 29/01/2014 (09:43:37) |
Non condivido le argomentazioni dell'ing. Ceci. A mio avviso l'interpello n. 17/2013 è chiaro, mi ci attengo e ne illustro la portata nei corsi per coordinatori. |
Rispondi Autore: Giampaolo ceci ![]() | 07/02/2014 (11:07:47) |
Concordo con le argomentazioni di principio esposte dall'ing Marco. In effetti " la funzione dell'Interpello é nata proprio per fornire autorevoli criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Concordo anche sul fatto che tali chiarimenti, anche se non fossero perfettamente collimanti con il dettato normativo, rappresentino una interpretazione autorevole e vincolante. Concordo anche sul fatto che gli interpelli potrebbero anche sopperire, con le loro interpretazioni, alle “sviste” del legislatore che, talvolta frettolosamente, ha scritto la norma in modo poco chiaro, ma qui l'interpello fornisce un chiarimento su una affermazione che mi pare chiarissima sovvertendo il dettato normativo; ovvero non di chiarimento si tratterebbe riferito ad una norma di dubbia interpretazione, ma di una vera e propria nuova norma. L'ing Marco converrà che l'istituto dell'interpello non ha il potere di cambiare le leggi. Quale chiarimento si può dare alla frase: "Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto." Non mi pare vi possano essere dubbi. L'aggiornamento delle 40 ore DEVE essere terminato entro il primo quinquennio a fare data dalla entrata in vigore della legge. Se la commissione dell'interpello sostiene che può esser invece effettuato anche trascorsi i 5 anni a partire da quella data mi pare debba quantomeno motivare la sua affermazione per capire il ragionamento su cui si fonda. Non mi pare che nell'interpello vi sia questo chiarimento, ma solo una secca affermazione non poggiata su una argomentazione sostenibile se non quella che si debba fare riferimento ad altra norma riguardante l'aggiornamento degli RSPP. Questo non é un chiarimento di una norma poco chiara ma piuttosto un nuova disposizione di legge che non collima, mi pare, con la volontà del legislatore e lascia aperto il dubbio: se non mi fossi aggiornato nei termini temporali che la legge impone, che faccio? Questa si che è una "svista" legislative ed é su questo punto che la autorevole commissione avrebbe dovuto esprimersi lasciando però fermi i paletti temprali imposti dal legislatore. |