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Interpello: la valutazione dei rischi nelle strutture penitenziarie

Interpello: la valutazione dei rischi nelle strutture penitenziarie
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interpelli

14/11/2013

La Commissione per gli interpelli risponde a un quesito sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza e alla obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari.

 
Roma, 14 Nov – L’Interpello n. 12/2013 del 24 ottobre 2013 si sofferma sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza in particolari luoghi di lavoro, con particolare  riferimento al tema dell'obbligatorietà del  documento di valutazione dei rischi e all'applicazione di alcuni punti del D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari.

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La Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro – risponde dunque alla istanza di interpello avanzata dalla Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria in merito a questi temi:
 
- obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari;
- applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008 (punto relativo all’utilizzo di pareti trasparenti o traslucide);
- predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.
 
Come in tutti gli interpelli la Commissione presenta alcuni aspetti normativi interenti al quesito posto.
 
Innanzitutto si premette che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede che nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988. n. 400, [...].
 
Inoltre si segnala che il successivo comma 3, dell'articolo 3, prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...].
E dunque, ad oggi, poiché i citati decreti attuativi non sono stati emanati, “rimane in vigore il Decreto Ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”.
 
E tale decreto va applicato tenendo conto del disposto dell'articolo 304, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 – i decreti con i quali si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 626/1994 - laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
 
Ciò premesso la Commissione per gli interpelli fornisce le seguenti indicazioni.
 
Si sottolinea che il legislatore, “con il rinvio ai decreti attuativi, non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio espletato”.
 
Al riguardo l'art. 2 del DM 338/1997 (nell’interpello è indicato erroneamente il DM 388/1997) stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all’incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina.
 
E dunque in relazione al primo quesito posto dalla Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria “l'articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari” individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 338/1997.
 
In merito poi al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, “non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.3.6. del D.Lgs. n. 81/2008.
 
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.
 Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
 
In riferimento infine al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, “la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV, punto 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.
 
 
 
 
 
RTM
 
 
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