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Interpello: come fare l’aggiornamento sulla segnaletica stradale
Roma, 21 Lug – PuntoSicuro si è soffermato più volte sul Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 relativo ai criteri generali di sicurezza per le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Abbiamo presentato i criteri generali di sicurezza, analizzato specifiche indicazioni per la prevenzione e fatto conoscere la segnaletica correlata alle situazioni di emergenza con riferimento a quanto contenuto nell’allegato I del decreto.
Tuttavia il decreto ha anche un secondo allegato che individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, sempre in presenza di traffico veicolare.
Riguardo a questo secondo allegato ci sono tuttavia alcuni punti ancora oscuri e per chiarirli l’ Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli - prevista dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 – in merito al “numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008”.
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In particolare l’ANCE chiede se il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al punto 10 dell'allegato II del summenzionato decreto, anche nel caso dell'ora che tratta di contenuti tecnica pratici, è pari a 25.
E la risposta della Commissione è arrivata con l’Interpello n. 15/2014 dell’11 luglio 2014.
Viene premesso che il D.I. del 4 marzo 2013 – ai sensi dall'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008 – all’art. 3 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che "ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2".
Articolo 3 Informazione e formazione 1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell’allegato II. |
Come indicato nel riquadro, l'art. 3 prevede inoltre che i corsi di formazione siano effettuati in conformità a quanto previsto dall'allegato II del medesimo decreto, allegato che permette di stabilire durata, contenuti minimi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione.
In particolare il punto 5 dell'allegato II del D.I. del 4 marzo 2013 “prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi)”.
Vediamo il dettaglio del punto 5 dell’allegato II:
5. Organizzazione dei corsi di formazione In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire: a) l’individuazione di un responsabile del progetto formativo; b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso; c) un numero dei partecipanti per ogni corso massimo di 25 unità; d) per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo. |
Tutto ciò premesso la Commissione sottolinea che il suddetto principio - relativo al numero di partecipanti e al rapporto istruttore/allievi per le attività addestrative pratiche - “vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell'allegato II del decreto in parola”.
10. Modulo di aggiornamento L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche. I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi (20 aprile 2015) dall’entrata in vigore del presente decreto. |
La Commissione ritiene infine che “il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un'ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi ‘attività addestrative pratiche’. In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6”.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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