Videoconferenza e eLearning: quali sono le caratteristiche?
L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – anche attraverso le modifiche operate dalla conversione in legge n. 215 del 17 dicembre 2021 – ha operato sensibili variazioni nell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina la “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.
Come ora indicato nell’articolo 37, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un accordo per accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del Testo Unico in materia di formazione, “in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
In considerazione poi della recente equiparazione tra formazione in videoconferenza sincrona e formazione in presenza, dovuta alla recente legge di conversione del decreto-legge 24/2022, questo lavoro di accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione interesserà anche le modalità di formazione. E, come ricordato anche nell’ intervista all’Ing. Ester Rotoli (Direzione Centrale Prevenzione, Inail), per la formazione in materia di sicurezza serve “un percorso di apprendimento dinamico e innovativo”, che tenga conto “del cambiamento degli attuali ritmi di vita e di lavoro” e che permetta alle aziende di “restare al passo con le richieste di mercato, senza vincoli di tempo e di spazio, pur nel rispetto delle condizioni minime di applicazione che ne garantiscano comunque la qualità formativa in ottica di efficacia ed effettività”.
Per favorire una trasformazione della formazione che tenga conto di questi aspetti e che faccia riferimento anche alle varie caratteristiche delle modalità, sincrona e asincrona, di formazione a distanza, il nostro giornale ha realizzato una infografica, dal titolo “Confronto formazione sincrona e asincrona”. L’infografica vuole offrire alcuni spunti utili per aumentare la chiarezza su eLearning e videoconferenze/webinar, due modalità formative importanti, laddove qualitativamente valide, per migliorare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Nell’infografica si fa riferimento a diversi aspetti.
Ad esempio all’eventuale “presenza contemporanea degli allievi” che nella formazione asincrona, che ha il vantaggio di essere fruibile in qualsiasi orario a scelta dell'utente, è possibile ma non programmata. O alle possibilità di “fare esercitazioni in tempo reale” o di ricevere “feedback immediati da docenti e partecipanti”: importanti caratteristiche della videoconferenza/webinar sincrona che nella formazione asincrona sono comunque possibili in tempi differiti.
Senza dimenticare anche alcuni aspetti peculiari della formazione in eLearning.
Ad esempio relativamente al “percorso didattico garantito preventivamente e indipendente dai tempi di apprendimento dei singoli allievi”: nella formazione asincrona le diverse capacità di apprendimento non condizionano la classe ma sono gestite in autonomia dal singolo utente. E questa autonomia riguarda molti altri aspetti (il passaggio al livello successivo laddove siano superate le verifiche intermedie, la gestione dei tempi di apprendimento, la possibilità di rivedere i contenuti esposti o di avere un feedback immediato attraverso i test).
L’infografica, infine, si sofferma su altre caratteristiche della formazione sincrona, ad esempio sulla facilità delle interazioni in tempo reale con docenti e partecipanti, ma anche sulla possibilità che il programma formativo possa non essere rispettato a causa di imprevisti o di singoli utenti che necessitano tempi di apprendimento più lunghi. Si accenna poi anche alle assenze che solo nella formazione sincrona sono possibili (l'attuale Accordo Stato-Regioni prevede la possibilità di assenze fino al 10%).
Sono molti gli elementi di confronto tra queste due modalità di formazione a distanza su cui fare le proprie considerazioni per scegliere la modalità più idonea rispetto alla specifica realtà in cui ci si troverà a dovere operare.
Quello che ci auguriamo è che il futuro accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione ponga le basi, tenendo conto tenga delle specificità e vantaggi di ogni modalità formativa, per una formazione moderna, qualitativamente valida ed efficace come reale misura di prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 30/06/2022 (20:06:07) |
Ringrazio per l'articolo. Mi permetto di dare un suggerimento sull'interessante e utile tabella: per facilitare l'immediata comprensione dei check sarebbe meglio cambiare le ultime 5 domande (colonna di destra) in forma opposta, in modo da renderle omogenee con tutte quelle che le precedono. In precedenza infatti la domanda indica un aspetto/fattore POSITIVO, mentre nelle ultime 5 la domanda indica un aspetto NEGATIVO. Faccio un esempio, per l'ultima domanda: invece di chiedere se è IMPOSSIBILE interagire in tempo reale col docente, converrebbe chiedere se è POSSIBILE. Così facendo insomma, a colpo d'occhio per ogni domanda si individuano gli aspetti positivi di ciascuna delle due modalità semplicemente osservando dove sono le 'spunte'. Grazie comunque per l'impegno! |
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0 | 04/07/2022 (09:45:49) |
Al di là della normativa, credo che la formazione asincrona sia una scelta "poco seria" se non vengono messi alcuni paletti (che non so bene come). Di fatto, potrebbe generare, come già lo fa, situazioni di raggiro della normativa (non effettiva presenza del discente ma sostituzione del medesimo, test finali fatti come e da chi?, etc..). Ho assistito a formazioni asincrone che non servono praticamente a nulla (tutto falso, in quanto l'allievo non faceva nulla, non seguiva le lezioni nè era effettivamente lui ad eseguire il test, etc.. etc.. ); quindi, a mio modesto parere, o la si regolamenta in qualche modo, oppure "non sa da fare"; molto meglio la formazione sincrona (anche se la resa/bontà del corso sarà, sempre e comunque, nettamente inferiore rispetto alla resa di una formazione svolta in presenza). Concordate? aspetto pareri autorevoli in merito |