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Responsabilità del datore di lavoro e condotta negligente del lavoratore

Responsabilità del datore di lavoro e condotta negligente del lavoratore

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una sua condotta negligente trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte  imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. È questo il principio in applicazione del quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore caduto dalla copertura di un capannone a seguito dello sfondamento del tetto mentre era impegnato a rimuovere delle lastre di cemento amianto.

 

Il datore di lavoro, peraltro, ha evidenziato la suprema Corte non aveva fornito al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in violazione dell’art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 né aveva allestita sulla copertura del capannone una linea-vita a protezione dalla caduta dall’alto; il lavoratore non indossava altresì il casco né il vestiario previsto per le lavorazioni comportanti contatti con materiali contenenti amianto e non era neanche abilitato per quel tipo di lavorazione particolare. La suprema Corte, pertanto, dopo avere respinto tutte le motivazioni presentate dal ricorrente, ha concordato con la Corte territoriale in merito alla responsabilità per quanto accaduto.



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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato in un anno e due mesi di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta nei confronti del legale rappresentante di una società in relazione al reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere impiegato nei lavori comportanti esposizioni a fibre di amianto svolti in un cantiere, in concorso con altri coimputati, per colpa generica e per violazione dell’art. 258, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008,lavoratori privi di adeguata formazione professionale non avendo gli stessi frequentato corsi di formazione di cui all’ art. 10, comma 2, lett. h) della legge n. 257/1992 e all’ art. 115, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, e per avere provocato la morte di un lavoratore dipendente assunto da tre giorni.

 

In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, i giudici di merito avevano esposto che l’impresa della società era stata incaricata di effettuare la raccolta di pezzi di lastre di cemento/amianto, componenti la copertura di un fabbricato, rimaste danneggiate durante i lavori di demolizione di uno stabile contiguo. Nell'ambito dell'incarico, la ditta provvedeva anche ad effettuare, oltre la ripulitura dell'area, l'attività di ripristino della copertura del capannone danneggiato e per tale motivo aveva noleggiata una piattaforma autosollevante ed acquistato alcune lastre di fibre/cemento da posizionare, in sostituzione, sul tetto. Per l'attività di ripristino della copertura del tetto dell'immobile alcuni lavoratori fra cui l’infortunato si erano portati, per mezzo della cesta auto-sollevante, sul tetto dell'edificio privi, comunque di adeguati dispositivi di protezione per le cadute dall’alto, nonché di adeguata formazione, allorquando uno di esse era precipitato a seguito dello sfondamento del tetto, da un'altezza di circa quattro metri, riportando gravi lesioni che ne avevano provocata la morte. In particolare, al momento dell'infortunio, il lavoratore non indossava il vestiario previsto per le lavorazioni comportanti contatto con materiale contenente amianto, non indossava il casco, non era agganciato a una linea-vita, mai allestita e non aveva conseguito l'abilitazione per l'effettuazione di quel tipo di lavorazioni.

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Il rappresentante legale della società, a mezzo del proprio difensore, ha ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, proponendo alcuni motivi di impugnazione.

 

Il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale, nel procedimento motivazionale di accertamento della sua responsabilità, aveva più volte utilizzato la categoria della "plausibilità" o "verosimiglianza" al fine di ritenere fondati ed accertati alcuni elementi probatori a suo carico quando invece la "plausibilità" o la "verosimiglianza" non costituiscono un metodo valutativo consentito e sufficiente, per affermare la responsabilità penale di un cittadino, quando emerge che i fatti si sono svolti in maniera difforme. La Corte territoriale inoltre, secondo il ricorrente, aveva valutate esclusivamente le dichiarazioni parziali rese da alcuni testi e non quelle favorevoli agli imputati né aveva posto in relazione tra loro le varie testimonianze o le varie parti delle dichiarazioni rese dai testi, al fine di verificarne l'attendibilità e l'esistenza di eventuali riscontri.

 

Con riferimento poi alla questione del noleggio della piattaforma aerea, un teste aveva evidenziato l'ampio potere decisionale del responsabile del cantiere in tema di acquisti e di noleggi, tanto da aver assunto autonomamente l’iniziativa di noleggiare un'autoscala per sistemare la copertura del fabbricato; il noleggiatore, peraltro, aveva testimoniato che questi aveva commissionato telefonicamente il noleggio della piattaforma aerea la mattina del giorno stesso dell'infortunio, aggiungendo di non aver mai parlato con l’imputato del quale ignorava l'esistenza.

 

Non può essere quindi addebitata, ha sostenuto il ricorrente, una condotta omissiva al datore di lavoro che invii una squadra di dipendenti per effettuare una determinata operazione, assistita da idonea e puntuale documentazione amministrativa e per la quale essi risultino perfettamente formati ed informati nonché adeguatamente attrezzati, allorquando un altro dipendente, fornito di competenze, funzioni e poteri che glielo consentono, con decisione autonoma, imprevista ed imprevedibile, assunta ipso facto, ha disposto autonomamente l'esecuzione di lavori del tutto differenti, caratterizzati da un grado enormemente più elevato di pericolosità, procurando ed allestendo attrezzature ed impianti assolutamente nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente previsti.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile da parte della Corte di Cassazione. La stessa ha premesso che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi; né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. Peraltro, l’art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008, che ha imposto di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto comunque a conformarsi.

 

Nelle società di capitali, ha ricordato poi la suprema Corte, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia.  In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono infatti essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. A ciò va aggiunto che, in materia di infortuni sul lavoro, l'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità.

 

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte territoriale, secondo la Sezione IV, aveva logicamente escluso l'esistenza di una valida delega da parte del legale rappresentante degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza e, pertanto, il subentro di tale sottoposto nella sua posizione di garanzia e, con motivazione lineare e coerente, aveva affermata la responsabilità del legale rappresentante della società quale datore di lavoro del dipendente infortunatosi, in ragione dell'inadempienza agli obblighi di formazione e di messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione. La stessa Corte, peraltro, aveva respinto la tesi difensiva, secondo cui le lavorazioni concernessero la sola raccolta a terra e lo smaltimento di alcuni pezzi di eternit e che non sarebbe stato informato dal coordinatore per la sicurezza o da altri della tipologia di intervento da eseguire in quota.

 

La Corte di Cassazione ha quindi elencate le argomentazioni sulle quali ha basate le sue valutazioni, ha escluso che la vicenda fosse ricollegabile ad una condotta abnorme del lavoratore per non avere agito autonomamente e senza specifiche indicazioni del datore di lavoro e ha sviluppato una ricostruzione logica della vicenda, privilegiando legittimamente la propria ricostruzione fattuale rispetto a quella prospettata dalla difesa sulla base di alcune testimonianze raccolte nel processo.

 

Per le ragioni sopraindicate in conclusione la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 37487 del 14 settembre 2023 (u.p. 30 maggio 2023) - Pres. Ferranti – Est. Esposito – Avv. Gen. Fimiani - Ric. (omissis) - Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una sua condotta negligente trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile di tale inadempienza.

 


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Rispondi Autore: Federico B. - likes: 0
30/10/2023 (08:23:40)
quando leggo queste sentenza mi pare assurdo che ancora nel 2023 ci sono imprese che mandato i lavoratori a svolgere lavori così pericolosi senza DPI e senza formazione...
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
30/10/2023 (08:44:32)
Bastava chiamare una di quelle società che fanno corsi di formazione sulla sicurezza a-la-carte, con quei begli attestati attestati colorati e pieni di timbri e nomi di fantomatiche associazioni datoriali ed il gioco era fatto.
La tesi difensiva è - come spesso leggo - frutto della fantasia dei legali che dicono "facciamo ricorso che vinciamo".
Rispondi Autore: Cristian - likes: 0
01/11/2023 (08:40:36)
Non ho capito. Alla fine il datore di lavoro viene condannato in questo caso con un lavoratore morto sul lavoro e paga 3mila più spese processuali? Insomma quanto vale una vita?

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