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Quale formazione e-learning “per” la sicurezza e salute sul lavoro?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

11/04/2012

La definizione di “formazione” del Decreto legislativo 81/2008 e l’Allegato I all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione per la sicurezza e salute sul lavoro. A cura di Alessandro Claudio Orefice.

Quale formazione e-learning “per” la sicurezza e salute sul lavoro?

La definizione di “formazione” del Decreto legislativo 81/2008 e l’Allegato I all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione per la sicurezza e salute sul lavoro. A cura di Alessandro Claudio Orefice.


 
1. La matrice ‘Formazione’ a cui rinvia il modello e-learning mutuato dalla ‘Premessa’ dell’allegato I
Come noto l’ accordo sancito il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori [G.U.- Serie Generale n. 8 del 11-1-2012], disciplina all’allegato I del medesimo accordo la ‘Formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro per gli effetti dell’articolo 37, comma 2 del TUSIC 81/08.
Al proposito va detto che nel periodo sin qui trascorso dalla entrata in vigore dell’accordo medesimo, diversi commentatori hanno contribuito a qualificare le prospettive con riguardo alla formazione per la sicurezza di lavoratori, preposti e dirigenti riferendosi al modello della formazione svolta in aula. Non altrettanto risulta sia avvenuto per il modello e le caratteristiche della formazione e-learning, che l’accordo medesimo definisce ‘modalità peculiare e attuale di formazione a distanza’, e che appunto, essendo speciale [rispetto a detta FAD], per l’accordo  è considerata, unica consentita.
Le caratteristiche della formazione per la salute e la sicurezza secondo il modello e-learning [prevista dall’accordo, nei casi in cui questa è consentita] sono richiamati nella ‘Premessa’ del testo dell’allegato I all’accordo.
Tale ‘Premessa’ assume una valenza importante che non è solo descrittiva, ma anche qualificativa dei presupposti generativi della medesima da previamente vagliare sin dal suo setting di progettazione.
Potrebbe infatti sfuggire al lettore che il modello di e-learning, è concepito con caratteristiche definite nel paragrafo a ‘Premessa dell’allegato I all’accordo, che come tali vanno dunque  tenute in evidenza;  mentre le ‘condizioni’, richiamate nel paragrafo seguente alla ‘Premessa’, sono requisiti che la condizionano; cioè elementi che - a fronte del modello di formazione definito  in ‘Premessa’ e, quindi, già soddisfatta una predefinita matrice processuale ed erogativa - consentono il ricorso alla modalità e-learning della piattaforma affinché si conseguano gli effetti che l’accordo in questione si prefigge.
Perciò se è vero che ciascuno può definire la formazione come gli aggrada, è altresì vero che per formazione con modalità e-learning secondo l’accordo Stato Regioni va intesa  quella definita e qualificata dalle caratteristiche dall’accordo medesimo e non altra.
A dire il vero nella ‘Premessa dell’allegato I, tali caratteristiche della formazione e-learnig non sono enumerate dettagliatamente, bensì descritte in modo diffuso costringendo  l’interprete a passare detta ‘Premessa’ al setaccio per selezionarle.
Soccorre peraltro a contestualizzare l’impianto normativo di riferimento, un primo elemento di cornice che riduce l’impegno qualificativo dell’interprete. Ci si riferisce alla definizione di ‘Formazione’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera aa) del TUSIC, alla cui definizione rinvia ex professo il medesimo art. 37 TUSIC e a cui fa capo il più volte citato Accordo Conferenza Stato-Regioni.  Vale la pena pertanto di riproporre tale definizione, in quanto è innegabile rappresenti la matrice comune della formazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia erogata nella modalità d’aula che in quella e-learning:
‘aa) “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
La suddetta definizione di ‘Formazione’ è pertanto matrice concettuale e normativa della formazione per la sicurezza mutuata dal legislatore del TUSIC 81/08: anche per la formazione in modalità e-learning. Ne deriva che anche la medesima formazione in e-learning, per quanto peculiare ed erogata in modalità di piattaforma, è tale in quanto comunque mutui principi e chimica processuale della formazione definita dal TUSIC, chimica che è da assumersi comune anche alla formazione d’aula.
E ciò in quanto, per l’una e per l’altra, d’aula o e-learning comune è il presupposto per il conseguimento degli effetti di validità della formazione erogata secondo previsioni del TUSIC.
Non è possibile nell’economia di un singolo commento come il presente pretendere di approfondire oltre, né tanto meno di esaurire il complesso dell’argomento.
Ci limitiamo qui a riflettere di alcuni profili che derivano da quanto richiamato dal TUSIC.


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2. Formazione d’aula ed e-learning: conseguire il sapore di essere con la formazione per la salute e la sicurezza
La formazione e-learning della sicurezza TUSIC è apprendimento conseguibile mediante un sistema anche mediatico di rete internet.
In ogni caso deve confrontarsi con processi andragogici: che prima di tutto si verificano collettivamente, partecipati [che testimonino di partecipazione, come dinamica attiva ‘avvenuta’: non solo agibile, ma ‘effettivamente ‘avvenuta’], dai lavoratori con esiti di competenze conseguite che per essere tali, sono sempre di contesto organizzativo.
La formazione, anche quella per la prevenzione [in particolare quella ‘generale’],non è cenerentola della formazione. Per quanto si colori talvolta come ‘domanda di committenza’ di intenzione clono/addestrativa, diretta a modificare l’operato contingente del singolo lavoratore, immutato il resto del contorno, il bisogno di formazione [che non è la domanda] non è mai formazione dell’individuo. La formazione, anche quella per la prevenzione è sempre organizzativa: si fonda sulla collusione emotiva delle relazioni  e delle dinamiche  contestuali.
La definizione di formazione del TUSIC è esplicita in tal senso: non si tratta di inculcare in ciascun singolo preso separatamente contenuti e nozioni: il processo è educativo, è rivolto a un gruppo [‘lavoratori’ e non il singolo ‘lavoratore’], ove ciascuno interagisce mentre apprende con gli altri in una situazione di contesto gruppuale; mediante una partecipazione autonoma le persone apprendono nella relazione e nell’interazione, ad apprendere l’organizzazione sub specie sicurezza. Si tratta quindi di conoscenze ‘su’, di conoscenze ‘di’ per conseguire il sapore di essere, un sapore finalizzato ad intervenire con contributo autonomo nella dinamica organizzativa. Non solo nell’eseguire procedure ed osservare regole, il che è tipico dell’addestramento; ma ‘per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; cioè ‘per gestire l’incertezza’, sia pure nell’ambito dei poteri consentiti da ciascun ruolo [la job: compiti, attribuzioni, aspettative di contesto].


3 Piattaforme e-learning e processi di apprendimento mutuati nell’Accordo Stato-Regioni
Riflettendo di questo assunto definitorio, l’allegato I dell’Accordo in questione qualifica le caratteristiche della piattaforma e-learning consentita per la formazione per la sicurezza nella relazione :
  • ‘strumento di formazione dinamico’
  • ‘all’interno di gruppi didattici strutturati’
  • ‘che consente al discente di partecipare alle attività’
  • ‘in una comunità virtuale’
  • contribuendo alla nascita di una comunità di pratica’
  • online e ‘in un continuo raffronto tra i partecipanti’
Che poi anche ‘Le condizioni’ del programma e materiale didattico debbano corrispondere a questa ‘Premessa’ meta/definitoria  e processuale, è detto dall’ Allegato I dell’accordo Stato-Regioni: il punto è che si deve trattare diuna comunità di pratica online, dove la distanza è spaziale, solo fisica; ma non rinunzia alla caratteristica che il lavoro di comunità ci sia e si realizzinon solo , sequenzialmente [il che è ovvio], ma anche nell’interazione online. Il che risulta molto meno ovvio e spesso nei fatti assolutamente disatteso, vista la tentazione diffusa di tradurre il cento per cento dell’attenzione dei processi in macchinette preconfezionate di efficienza.
La ‘garanzia’ di una ‘raccolta di osservazioni, esigenza e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico’ è assunta infatti come ‘costante’ del modello dell’e-learning. Non può essere cioè affidata in sé alla piattaforma, come pensata una volta per tutte ex ante.
Questo  è il pregio normativo e riflessivo esplicitato nella‘Premessa’ riportata ne l‘Allegato I de La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute del lavoro’, dell’accordo Stato –Regioni. Fa il paio con il richiamo alla figura del formatore, transustanziato in e-tutor dell’aula virtuale. Formatori, i quali devono essere in grado di garantire questa ‘costante’ processuale.
Questo significa che il percorso didattico
- non solo deve essere prescrittivo: questo è solo una condizione/requisito, per giunta non l’unica: il tutor espleta il programma assicurandosi che sia stato espletato, del se e del come si siano conseguite competenze.
- diversamente ci si affida ad un percorso che resta succube di una idea della formazione ‘obbligativa, devota al modello controllo/adempimento, contrastante con quell’espansione autonoma degli individui [processo educativo] che deve invece essere conseguita per consentire loro di ‘gestire l’incertezza delle situazioni nella dinamica dei comportamenti organizzativi, proprio ciò cui mira la competenza di prevenzione e protezione.
- deve essere percorso-processo interattivo, dando luogo ad una comunità interattiva e non del singolo.
Se poi questi profili sopra richiamati siano previsti semplicemente come eventualità dalla piattaforma, una mera possibilità del suo verificarsi, che di fatto non trovi nella dinamica esitata [ad esempio nell’ambito di un’aula virtuale di n. 4 ore di formazione generale per i lavoratori, o di n. 8 ore della formazione particolare aggiuntiva per il preposto] un riscontro effettivo, in termini di esito interattivo realizzato tra utenti della sessione del corso e tutor e gli altri utenti del medesimo contenuti didattici e percorso, è la vera questione l’hinc sunt leones della formazione e-learning.
E’ un aspetto su cui  comunque ciascun soggetto del sistema, attore o vigilante del medesimo che sia, viene ad essere chiamato a dare prova di valutazione al momento del redde rationem in termini di efficacia; non solo in termini quindi di conclusioni iniziali sul risparmio di tempo conseguibile [rispetto a quali valori in gioco? Questa è la domanda] ma soprattutto in sede valutativa ex ante delle convenienze di tutela, sempre nel raffronto con gli esiti di efficacia di una formazione d’aula ‘tradizionale’.
 
 
Alessandro Claudio Orefice


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Angela Scibilia immagine like - likes: 0
11/04/2012 (10:02:38)
Mi sembra ipotizzabile solo un'attività di e-learning in cui ci sia solo distanza spaziale ma non temporale, e ci sia possibilità reale di "vedersi in faccia" durante l'attività formativa, ed interagire sia direttamente parlandosi che, eventualmente, scrivendosi commenti/domande in tempo reale. Questa seconda modalità prevede abilità specifica del tutor d'aula, che "filtra" la comunicazione di questi testi al docente. Tutto ciò presuppone un "ragionamento" sia di risorse tecniche che di competenze dei formatori non improvvisabile, e che, comunque, nel breve periodo, richiede anche risorse economiche. Mi riferisco alle piccolissime imprese artigiane del mio territorio, non certo alle grandi realtà aziendali, in cui, quanto meno, lo strumento tecnico della videoconferenza è già presente.
Mi chiedo inoltre quanto aiuti a non vivere come mero obbligo normativo una formazione che "concede" di "formarsi" a distanza, ma prevede l'"esame" finale in presenza: non susciterà piuttosto la sensazione di un obbligo da adempiere "in forza di legge" con poliziesca verifica finale? il tutto, inoltre, innestandosi su un percorso che presenta oggettive difficoltà nel creare la "chimica" d'aula. Cordiali saluti.
dott.ssa Angela Scibilia
Rispondi Autore: franco illuzzi immagine like - likes: 0
11/04/2012 (15:55:34)
l'allegato 1 degli accordi sulla formazione prevede la necessità di predisporre sistemi e-learning che consentano interazione tutor/discenti e discente/discente ma un fattore non viene preso in considerazione con un adeguato livello di attenzione: la qualità del corso. Sarebbe utile che in un corso in e-learning ci fosse un obbligo di monitoraggio della soddisfazione degli utenti dato che è sulla base di tale soddisfazione che si può misurare il successo di una corretta azione formativa. Troppo spesso capita di vedere corsi che vengono definiti e-learning ma che non utilizzano vera multimedialità ma esclusivamente noiosissime slides con voce fuoricampo oppure sproloqui di docenti che parlano a braccio senza interruzione (un allievo potrebbe farsi un giro in bicicletta e tornare dopo un'ora e il tizio sta ancora parlando). Un efficace sistema e-learning deve avere alla base un corso di alta qualità, molto interessante da seguire e un sistema e-learning con elevato rigore didattico. Pochi in Italia rispondono a questi standard.

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