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Ministero del lavoro: organismi paritetici e sanzioni per i datori

Ministero del lavoro: organismi paritetici e sanzioni per i datori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/06/2015

Il Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico. E il datore di lavoro prima di collaborare con tali organismi deve valutarne i requisiti di legge.

Ministero del lavoro: organismi paritetici e sanzioni per i datori

Il Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico. E il datore di lavoro prima di collaborare con tali organismi deve valutarne i requisiti di legge.

Roma, 10 Giu – Il tema della collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione alla sicurezza ha suscitato e stimolato in questi anni richieste di chiarimenti, modifiche normative, precisazioni ministeriali,  risposte a interpelli e anche confronti accesi sugli aspetti più controversi come le modalità di collaborazione o l’eventuale  sanzionabilità per le aziende  non “collaborative”.
 
Per fornire un po’ di chiarezza sull’interpretazione normativa è intervenuta lunedì scorso la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con una Nota del 8 giugno 2015, risponde ad alcuni quesiti in merito al rapporto con gli  Organismi paritetici, specialmente laddove non in possesso dei requisiti di legge. Una nota che si sofferma anche sul significato del termine "collaborazione" e sull'importanza dell'effettività e adeguatezza della formazione erogata anche nel caso della mancata collaborazione con gli organismi indicati al comma 12, articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
 
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La nota presenta innanzitutto i provvedimenti da adottare nei confronti del datore di lavoro che “dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81/2008, ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi”.
 
Si ricorda, a questo proposito, che:
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;
- l’art. 37 al comma 12 indica che la suddetta formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
 
Dunque – continua la nota - il datore di lavoro “è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.: edilizia) e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr. circ. n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07/2012)”.
 
E l’Accordo del 25/07/2012 (le linee interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011) specifica che tale ‘collaborazione’ “non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa”.
 
Tale richiesta di collaborazione, nelle forme sopra specificate, va dunque trasmessa agli organismi paritetici, cosi come sono definiti dall'art. 2. comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 2 – Definizioni
 
(...)
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
 
Dunque  la formulazione letterale della definizione richiede che entrambe le parti (associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro) “siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
E se in sede ispettiva si riscontra la carenza dei requisiti previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, “si deve disconoscere la sua qualità di ‘Organismo paritetico’”.
 
In particolare si ricorda che nel comparto edile la circolare n. 13/2012 “individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. E di conseguenza – con riferimento al contenuto della Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 – si indica che ‘solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie  di tali contratti possano definirsi ‘organismi paritetici’ ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall'art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico’.
 
Ne consegue dunque che è pertanto “fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico”.
 
La Nota interviene poi più in generale sul tema della sanzionabilità della mancata collaborazione.
 
Infatti fermo restando quanto già indicato ai fini della legittimazione all'attività formativa, la Nota ricorda che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza.
E precisa che “alcuni Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.
Si ritiene invece “che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.
 
Di conseguenza – conclude la nota – “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva - Divisione III – Nota prot. n. 9483 del 8 giugno 2015 – Prot. 37/0009483/MA007.A001 - Quesiti su Organismi paritetici
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Piero TEMANTE immagine like - likes: 0
10/06/2015 (00:31:03)
Da anni ribadisco il concetto di richiedere la collaborazione per la formazione agli opt ai sensi della circolare dl 29-07-2011 disconoscendo personalmente le modalità attuate da molti nel settore sicurezza sul lavoro di fare formazione con network online di enti bilaterali costituiti da associazioni sindacali autonome. Ma il punto grave é che non si può condividere eticamente e professionalmente il chiarimento di cui a questo articolo che disconosce (e sono d'accordo) le collaborazioni con opt non idonei ma conferma il non sanzionare la formazione senza richiesta di collaborazione. È un controsenso. É un vuoto normativo che vede il proliferare di troppi piccoli opt nati solo x fare business e che permettono a molti (non)professionisti del settore di operare a ribasso nel mercato ( non garantendo così i giusti standard di qualità in un settore così importante e delicato come quello della sicurezza sul lavoro). Spero che condividete il mio ragionamento
Rispondi Autore: Filippo Pataoner immagine like - likes: 0
10/06/2015 (07:59:54)
La collaborazione con gli opt: un altro (l'ennesimo) cavillo nella lungaggine burocratica italiana. Nella quale alla fine, il reale apprendimento, lascia puntualmente il posto alle carte, ai timbri, alle comunicazioni, alle autorizzazioni.
Rispondi Autore: GIANNI BONIZZI immagine like - likes: 0
10/06/2015 (08:24:40)
Concordo con Filippo Pataoner.Il nocciolo del
problema non sono tanto gli organismi bilaterali
(seri e non seri) ma la " cultura della sicurezza
negli ambienti di lavoro" ridotta a scartofie
(professionalmente mortificante) anziche a sostanza (parere già espresso in altra occasione
la settimana scorsa )
Rispondi Autore: Davide immagine like - likes: 0
10/06/2015 (09:02:47)
Questa storia della collaborazione con gli opt è la solita vergogna italiana, messa in piedi dai soliti trafficoni politicanti ai quali non interessa proprio nulla della sicurezza ma solo di mettere in tasca danaro.
Rispondi Autore: Gianni immagine like - likes: 0
10/06/2015 (09:28:00)
"laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato"
Finalmente è stata presa una posizione! anche se era già chiaro dalla lettura degli accordi...adesso vorrei vedere che reali conseguenze si avranno sul mercato e dal punto di vista ispettivo.
Rispondi Autore: jesus rspp immagine like - likes: 0
10/06/2015 (09:30:18)
meglio tardi che mai... grazie a puntosicuro per l'importante anteprima e speriamo di trovare la notizia anche su qualche quotidiano nazionale
Rispondi Autore: Samuela Guglielmi immagine like - likes: 0
10/06/2015 (09:30:36)
siamo tutti d'accordo che si deve effettuare qualche forma di verifica sulle docenze effettuate e sulla loro qualità ma il modo scelto è a mio parere sbagliato. qualcuno mi porti un esempio di come la collaborazione con l'ente paritetico ha migliorato effettivamente la formazione erogata. ci sono dei registri regionali per la formazione delle attrezzature, accessibili anche ad enti non accreditati (in Veneto esistono, penso anche in altre regioni). si potrebbero usare i medesimi registri per garantire la verifica dell'erogazione del corso e i requisiti dei docenti e degli enti di formazione. poi sugli argomenti penso che basti ragionare a livello nazionale sui vari comparti per stabilire quelli da approfondire. a mio parere tutto ciò che rende più complesso e costoso erogare formazione si traduce in mancata o ritardata formazione.
Rispondi Autore: anonimo immagine like - likes: 0
10/06/2015 (10:45:20)
Siamo tutti consapevoli che alcuni Opt (abilitati e riconosciuti) si mettono daccordo con formatori e DDL... basta che prendono soldi e ti rilasciano l'attestato, anche quando la formazione di fatto non avviene?
E allora di cosa stiamo parlando !!
Rispondi Autore: alessandro mazzetto immagine like - likes: 0
10/06/2015 (12:35:29)
il datore di lavoro deve "verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico". e come fa? lo chiede al consulente/RSPP... e come fa costui? in una materia quale la sicurezza sul lavoro nella quale ci si specializza sempre di più è corretto chiedere al Datore / consulente di essere esperto anche di organismi paritetici, enti bilaterali, associazioni, sigle sindacali, ecc.??
Rispondi Autore: Luca L. immagine like - likes: 0
10/06/2015 (15:02:53)
Ma in tutto questo gli OP o le associazioni datoriali che erogano corsi di formazione ( RSPP, Funi, Ponteggi etc etc) senza averne i requisiti o peggio con le finte "dirette emanazioni" chi le controlla e impedisce loro di perpetrare la condotta criminosa? Le ASL? La Dtl? La finanza o semplicemente nessuno... Poi è sempre il DdL che prende la sanzione per non aver verificato, vigilato, controllato ...
Rispondi Autore: Pierangela Miliore immagine like - likes: 0
10/06/2015 (15:07:59)
Giusto Alessandro ma è interesse del datore di lavoro non farsi fregare dai tanti che vendono fischi per fiaschi. Anche perchè se si fa fregare rischia pure. Il consulente per la sicurezza servirà anche a questo. Ma il dubbio è: chi fa da consulente al consulente? Ormai si vedono elenchi di consulenti che hanno aderito a questa o quella organizzazione datoriale, bilaterale, sindacale, paritetica, professionale farlocca che è un piacere...
Rispondi Autore: alessandro mazzetto immagine like - likes: 0
10/06/2015 (15:16:31)
Pierangela, è proprio quello che volevo dire. Non sarebbe molto più semplice fare un elenco degli organismi ritenuti idonei? tipo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature? in tal modo se mi rivolgo ad un organismo inserito nell'elenco so che è abilitato perché si è fatto abilitare al ministero.
Probabilmente questa ipotesi si scontra, però, con qualcuno che ha tutto l'interesse nel non perseguire una strada di chiarezza
saluti
Rispondi Autore: Fabrizio immagine like - likes: 0
10/06/2015 (17:36:47)
Io mi chiedo sempre quale sia il ruolo degli opt nella formazione... Prima di erogare la formazione faccio un'analisi delle necessità aziendali e mi trovo a dover inviare tutta una serie di documenti ad un ente che molto probabilmente non sa neanche quale sia l'indirizzo dell'azienda... Quale collaborazione seria possono dare? Mi è capitato di sentirmi contestare, dopo avere inviato un piano formativo dettagliato, che il preavviso non era dei 15 giorni previsti, ma di 14 giorni... è questa l'essenza della sicurezza sul lavoro? La formazione, in particolare quella specifica deve essere tarata sulla singola azienda... come può un opt fornire una collaborazione realmente efficace se non mette neanche piede in azienda? Raccontiamo che bisogna valutare la specificità di ogni singolo fattore di rischio nel contesto aziendale... se ci crediamo dovremmo obbligare l'opt a fare quantomeno una visita in azienda ed una verifica del DVR altrimenti su cosa si basa la loro collaborazione?
Rispondi Autore: Aldo Belli immagine like - likes: 0
10/06/2015 (19:41:05)
Sono coordinatore di un OPT composto di quattro rappresentanti di associazioni datoriali e di tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori più rappresentantivi sul territorio nazionale.
Molti di questi componenti dell'OPT lavorano da anni nel settore della sicurezza (il sottoscritto da 20) e non percepiamo alcun compenso personale per la partecipazione alle riunioni dell'organismo.
Vi garantisco che ci arrivano comunicazioni a dir poco impresentabili.
Il nostro compito non è di rilevare il ritardo nell'invio delle richieste (magari facciamo notare che i tempi sono a volte troppo stretti, anche del tipo "il giorno prima" della realizzazione dell'eventi formativo).
Alcune richieste sono scritte con il copia-incolla dell'elenco dei rischi specifici riportato nell'Accordo Stato-Regioni (quindi formazione specifica su tutto: rischi cancerogeni, radiazioni ionizzanti, ecc.).
Ho notato, anche grazie alla mia esperienza pluriennale, che alcuni studi (anche particolarmente quotati) "evitano" di inviare le richieste di cui sopra.
Se, giustamente, gli addetti ai lavori si lamentano della presenza sul "mercato della formazione" di elementi che possiamo definire a dir poco opportunisti, dall'altro lato cerchiamo almeno di far funzionare quel poco che il legislatore ha messo a disposizione dei Datori di Lavoro per aiutarli a non cadere nelle "trappole" dei soggetti suddetti.
Non sarà la soluzione ottimale del problema, ma vi garantisco che, dove possibile, il contributo in termini di collaborazione viene erogato (tra l'altro gratis, che non fa mai male).
Sono a disposizione di chi vuole maggiori informazioni / chiarimenti in merito.
P.S.: ovviamente, NON CONDIVIDO l'interpretazione riportata nella nota ministeriale del funzionario del Ministero del Lavoro.
Rispondi Autore: Riccardo immagine like - likes: 0
10/06/2015 (20:49:50)
scusate, aspettate un attimo, cosa ha detto il Ministero del lavoro? "Di conseguenza – conclude la nota – “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.

E quindi cosa stiamo a discutere? Se la formazione rispetta i dettami dell'accordo stato regioni, la formazione è valida ai fini di legge!! STOP

Scusate la franchezza, ma tutto il resto sono chiacchiere da bar....
Rispondi Autore: Aldo Belli immagine like - likes: 0
11/06/2015 (09:31:20)
@ Riccardo
Hai detto bene:"Se la formazione rispetta i dettami dell'accordo stato regioni".
Peccato però che l'Accordo Stato-Regioni preveda in PREMESSA, con SPECIFICA NOTA, che: "in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda."
Delle due l'una: o rispettiamo il dettato normativo in TUTTE LE SUE PARTI o siamo alla solita "Repubblica delle Banane".
Tutto il resto è FUFFA.
Scusa la franchezza, ma non penso che la formazione in materia di sicurezza sia un argomento da discutere al bar.
Rispondi Autore: Riccardo immagine like - likes: 0
11/06/2015 (10:43:54)
@ Aldo
sono andato a leggermi la nota del ministero richiamata da questo articolo.
La nota si conclude con questi ultimi due periodi:

"Si ritiene invece “che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.

Di conseguenza – conclude la nota – “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”."

Se è vero nel penultimo periodo dicono che bisogna rispettare l'accordo stato regioni (allora avresti ragione tu a dirmi che già nell'accordo stato regioni si dice di collaborare con l'ente paritetico ecc. ecc.) allora ti darei piena ragione: o si rispetta tutta la normativa oppure siamo la repubblica delle banane.
Peccato però che la nota non si conlude, ma va avanti con l'ultimo, conclusivo, periodo che dice: occhio datore di lavoro che non puoi essere sanzionato perchè hai fatto la formazione senza collaborare con l'ente paritetico.

quindi quello che interpreto io è: faccio la formazione rispettando i contenuti minimi sia di argomenti che di n° di ore stabiliti dall'accordo stato regioni, rispetto il comma 1 dell'art. 37 e se anche non effettuo la collaborazione (o se la effettuo ma con l'ente errato) non verrò sanzionato e la formazione sarà comunque valida. D'altronde quale giudice sarà così ottuso da dirmi che la formazione sarà nulla solo perchè non ho fatto la collaborazione con l'ente paritetico? E se esiste un giudice, un ispettore o chicchessia che mi contesta la mancata (o errata) collaborazione vuol dire che forse non ha ben chiaro che la l'81/2008 è a tutela del lavoratore e non a tutela della burocrazia. Nel caso fosse per quest'ultima al chicchessia di turno, allora sì che siamo nella repubblica delle banane ed è meglio andare tutti al bar a farsi una birra!
Rispondi Autore: carmelo catanoso immagine like - likes: 0
11/06/2015 (10:54:48)
L'Accordo SR è chiaro.
Come datore di lavoro devo inviare il "progetto formativo" costruito nel pieno rispetto dei contenuti dell'Accordo SR, all'Organismo Paritetico in possesso degli stracitati requisiti.

Quale che sia il feedback dell'Organismo Paritetico riguardo il mio progetto formativo, esso non è per me vincolante.
In altre parole, posso tenerne conto oppure no.
Ciò che conta è il pieno rispetto dell'Accordo SR (contenuti, durata, docenti, ecc.).

Se come datore di lavoro sono realmente partito dalla valutazione dei rischi per individuare i bisogni formativi individuali e dell'organizzazione, progettare i corsi, ecc. ed avvalendomi di professionisti competenti e non di gente che si è inventata un lavoro e per autoreferenziarsi si fregia dell'appartenenza a questa o quella associazione (anche queste nate come i funghi dopo la pioggia a settembre),non vedo la necessità di alcun supporto esterno.

Ovviamente, vista la situazione italiota, aziende che operano come sopra, sono la minoranza.
Le altre si accontentano di mandare i propri collaboratori ad uno dei tanti corsi a catalogo forniti dalla citate associazioni e società di formazione "micologiche" che han fatto un buon marketing, spesso caratterizzato dal tipico incentivo economico (il corso che costa meno).
Qui si che il supporto dell'Organismo Paritetico (quello serio e non quello appartenente anche lui ad una delle tante famiglie "micologiche"), diventa indispensabile come affermato da Belli.
Rispondi Autore: Aldo Belli immagine like - likes: 0
11/06/2015 (12:10:47)
Ottimo (non ne avevo il minimo dubbio) l'intervento del Dott. Catanoso.
Stupisce il silenzio assordante degli Enti Bilaterali e degli Organismi Paritetici in proposito (su questo sito ed altrove).
Resto in trepidante attesa.
Rispondi Autore: Giannì Epifanio immagine like - likes: 0
11/06/2015 (15:43:43)
Ho letto i commenti e in alcuni...... molta confusione su O.P.T. Sono d'accordo con Temante quando in sintesi dice la sicurezza sa da fa non perche vi sono le sanzioni, ma per senzo etico, rispetto per chi lavora.
Peccato si ritorna a fare un pezzo della formazione priva di verifiche e pensare che la 81/2008 spesso ci dice come devono essere fatte, chi e che titoli si deve avere
Rispondi Autore: Simone Musu immagine like - likes: 0
13/01/2016 (12:24:15)
Buongiorno,
Buongiorno, sono stato da poco qualificato come formatore Rspp.
Dovrei effettuare formazione ai lavoratori e al datore di lavoro di un'azienda: a quale organismo paritetico dovrei rivolgermi per il rilascio del certificato di formazione?
Mi aspetterei inoltre che questo organismo svolgesse anche le dovute verifiche sul mio operato (quindi con sopralluogo in azienda), altrimenti sarebbe un modo come prendere i soldi "a gratis" senza fare nulla!
Grazie

Rispondi Autore: sara pettinari immagine like - likes: 0
05/10/2016 (10:47:23)
Qual è l'organismo paritetico al quale far riferimento in provincia di Ferrara per chiedere la collaborazione per la formazione di cui al citato art.37 del dlgs 81/2008 per assistenti alla poltrona ambulatori odontoiatrici?
Rispondi Autore: Maria Colletta immagine like - likes: 0
29/03/2017 (12:05:10)
Qual è l'organismo paritetico al quale far riferimento in provincia di foggia per chiedere la collaborazione per la formazione di cui al citato art.37 del dlgs 81/2008 per operatori nel settore alimentare?

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