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Le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori

Firmato il decreto, se ne attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La norma entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione. Sono previsti 6 criteri per la qualificazione con un obbligo formativo triennale di aggiornamento. Di Rocco Vitale.

Brescia, 13 Mar - Finalmente con la firma del ministro Fornero il Decreto sulla “qualificazione dei formatori” potrà essere pubblicato – nei prossimi giorni – sulla Gazzetta Ufficiale ai fini della sua completa attuazione, del resto prevista tra un anno.
Si tratta di un buon risultato che, però, arriva con circa un anno di ritardo. Un ritardo inspiegabile e incomprensibile che dimostra, ancora una volta, grande insensibilità e scorrettezza istituzionale.
Un ritardo che poteva continuare, nell’indifferenza totale, se non fosse intervenuta con forza la CIIP (Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione di cui l’AiFOS ne fa parte attiva e partecipe).
 
Ricordiamo come il 18 aprile dello scorso anno la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 ha approvato i “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro “.
 
Dopo poco meno di un anno di silenzio la CIIP ha inviato in data 27 febbraio 2013 un esposto-appello al Governo per la mancata emanazione del provvedimento approvato dalla Commissione.
Si trattava di un “atto dovuto” la cui inspiegabile mancata emanazione contribuisce ad aumentare il ritardo della piena entrata in vigore. Considerando che la norma entra in vigore dopo un anno, dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati persi già 11 mesi.
 

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Un attento esame della norma verrà presentato dopo la pubblicazione ufficiale, anticipando già ora come la norma si basa su un prerequisito di accesso ed i criteri rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
 
Dare un anno di tempo significa dare la possibilità ai formatori di svolgere eventuali corsi di formazione per essere attrezzati e preparati allo svolgimento di una formazione seria e responsabile.
 
Finirà quindi l’epoca degli improvvisatori e dei confusionari. La qualifica dovrà costituire lo spartiacque ed il metodo con cui si misura la sicurezza.
Sarà una importante occasione per fare il punto e, quasi, ripartire daccapo attuando il processo che la formazione è utile e valida solo se svolta da un buon formatore che possieda, almeno, i requisiti minimi previsti dalla legge.
 
Si coglie l’occasione per anticipare che l’AiFOS, proprio qual associazione dei formatori, aveva già attivato per i propri soci un sistema volontario di qualificazione molto più restrittivo di quello prevista dal Decreto testè firmato.
 
Ai fini dell’attuazione della nuova norma l’AiFOS ha inoltre predisposto una apposita area nella quale verranno “caricati” i documenti e le certificazioni previste dai 6 criteri di qualificazione. Se in possesso di uno dei 6 criteri verrà emessa una dichiarazione attestante la qualificazione del formatore.
Si tratta di un percorso estremamente importante e che consente di fornire prima di tutto ai datori di lavoro, committenti ed agenzie ed enti formativi la certezza di incaricare docenti qualificati per lo svolgimento della formazione. Allo stesso tempo gli organismi di vigilanza, che potranno accedere al sito dell’AiFOS, potranno verificare immediatamente se un formatore è in possesso della qualifica prevista dalla legge.
Sicuramente molti formatori, coloro che svolgono da anni questa attività, non avranno difficoltà a rientrare in uno dei 6 criteri previsti per la qualificazione. A molti, probabilmente, mancherà una delle specifiche aggiuntive ai criteri che consiste in un percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) oppure a precedenti esperienze documentate quale docente.
Si consiglia, ovviamente, quanto sia importante per un formatore aver frequentato un corso formazione-formatori che si basa, tra l’altro, sui sistemi di comunicazione e sulle tecniche delle metodologie didattiche.
 
E per coloro, pensiamo ai giovani, che non rientrano nei parametri previsti dal decreto dovrà essere aperta la possibilità della codocenza e del tutoraggio che rappresentano un serio sistema di sviluppo della formazione e che consentirà nei prossimi anni di poter far entrare tra i soggetti formatori qualificati anche i giovani diplomati e laureati che rappresentano lo sviluppo dell’intero comparto della sicurezza sul lavoro.
 
Viste le passate esperienze di azioni improvvisate, se non truffaldine, da parte di molti soggetti e pseudo soggetti formatori (basti pensare agli enti bilaterali fasulli e semifasulli ad associazioni anonime senza arte ne parte se non quella di fare business, ai corsi in e-Learning che non sono e-Learning ma solo semplicistica formazione a distanza), coloro che si accingono a diventare formatori qualificati scelgano bene i propri percorsi formativi.
Solo così, con una buona formazione dei formatori, si viene a colmare una lacuna e si apre una prospettiva interessante ed importante.
 
Rocco Vitale, Presidente Aifos
 
 
Per approfondimenti sul provvedimento si veda:
 
Informazioni relative ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro approvati dalla Commissione consultiva. I prerequisiti, i criteri, l’entrata in vigore, l’aggiornamento e la clausola di salvaguardia.
 
Riflessioni sui Criteri di Qualificazione della figura del formatore: un ulteriore passo verso la qualità dei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Di Francesco Naviglio.
 
Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati. Di Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS.
 
Approvati dalla Commissione Consultiva i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, ne illustra i punti principali e i tempi di entrata in vigore.
 


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Rispondi Autore: GIOVANNI MARCHINA - likes: 0
13/03/2013 (08:51:42)
La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è la migliore barriera agli infortuni, la prevenzione stessa trova le sue basi nella formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Fare formazione non può essere improvvisata e soprattutto non può essere affrontata con sufficienza, solo perchè si deve. L'accordo sulla formazione definisce bene gli argomenti ed i tempi sia della formazione generale che specifica dei Lavoratori, come della formazione dei Preposti e Dirigenti. La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ora non può più essere progettata o svolta da personale non idoneo secondo i requisiti richiesti dal Decreto firmato sulla formazione dei formatori, ma io avrei aggiunto da formatori che non credono che il loro lavoro sia importante, che non credono nell'Etica del lavoro, che non credono che una Società può anche migliorare.
Rispondi Autore: Gianni Pinna - likes: 0
13/03/2013 (15:13:54)
Il decreto vale anche per quelle figure che in passato venivano chiamate istruttori qualificati nel dm 16 marzo del 1978??
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
17/03/2013 (11:47:34)
Dovrebbe essere pubblicato n Gazzetta il 19 marzo.
Rispondi Autore: Emiliano Maronati - likes: 0
18/03/2013 (06:54:35)
Non per fare il “Grillino” della situazione ma vorrei evidenziare alcune incongruenze nella impostazione della formazione dei lavoratori così come è stata perorata e formulata negli ultimi Accordi Stato Regioni.
1.Vorrei puntualizzare che l’obiettivo della formazione non è l’alimentare il business delle associazioni di formazione ma “ Malattie professionali Zero e Infortuni Zero”
2.Per questo motivo il Formatore deve essere un uomo di “fabbrica”, una persona che vive la realtà del luogo di lavoro spalla a spalla con i lavoratori e il datore di lavoro, conosce e pianifica la risoluzione dei problemi legati alla prevenzione e protezione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
3.Questa figura non può che essere l’RSPP o la figura che il datore di lavoro sceglie per coinvolgere i propri lavoratori nella attività specifica di Informazione e Formazione.
4.Solo per la formazione degli RSPP Datori di lavoro, dei dirigenti e degli RSPP interni o esterni sono necessari degli organismi qualificati dal Ministero per svolgere il ruolo di formazione dei formatori, il resto, lo ripeto è solo “BUSINESS” delle associazioni di formazione.
5 L’esempio della assurdità della impostazione data dagli ultimi accordi per la formazione dei lavoratori è quello relativo a società che svolgono i cosiddetti “lavori di ufficio”.
Se l’obiettivo è “Zero malattie professionali e Zero infortuni” già le 8 ore di formazione dei lavoratori mi sembrano una esagerazione, ma questo passi. Che però un capo ufficio debba svolgere altre 8 ore in quanto Preposto aumenta l’assurdità della questione. Se poi il capo ufficio è stato anche eletto come RLS, in tutto si sobbarca la bellezza di 48 ore.
Ma un capo reparto di una fonderia quante dovrebbe farne: 80 ? Ma quante fonderie ci sono ancora in Italia? E quanti uffici ci sono in Italia?
6.Si è deciso sulla testa dei Datori di Lavoro che sono quelli che pagano in quanto
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
18/03/2013 (11:54:29)
...concordo, il formatore deve essere uomo di fabbrica oppure proveniente dall'organo di vigilanza. purtroppo troppe persone si improvvisano e sciorinano tonnellate di teorie, talune peraltro inapplicabili...

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