Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Interpello: un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?

Interpello: un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

14/02/2019

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla possibilità di organizzare corsi di aggiornamento per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali. Il punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Interpello: un unico corso può essere valido per qualifiche diverse?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla possibilità di organizzare corsi di aggiornamento per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali. Il punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

 

Roma, 14 Feb – In riferimento alla complessità della normativa in materia di formazione alla sicurezza, che anche nella recente intesa tra le parti sociali (relativa al cosiddetto “ Patto della Fabbrica” si chiede di uniformare e semplificare, risultano sempre importanti gli atti interpretativi ufficiali. E sappiamo che per la risposta ai “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”, con indicazioni che “costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza” (art. 12, D.Lgs. 81/2008), è stata istituita nel 2008 la Commissione Interpelli, prevista appunto dall’articolo 12 del Testo Unico.

 

La Commissione Interpelli è intervenuta, con il primo interpello del 2019, sul tema dell’aggiornamento formativo e, in particolare, sulla possibilità di istituire un’unica sessione con effetti abilitanti per qualifiche professionali distinte.

 

Gli interpelli sugli aggiornamenti formativi

Prima di entrare nello specifico del quesito e della risposta della Commissione ricordiamo brevemente, a titolo informativo, alcuni altri interpelli che sono stati pubblicati in questi anni sul tema delle modalità degli aggiornamenti formativi richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza:

  • Interpello n. 15/2015 del 29 dicembre 2015: risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 (accordo abrogato con l’entrata in vigore dell’accordo del 7 luglio 2016);
  • Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015: risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013 e fornisce chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento dei formatori;
  • Interpello n. 19/2014 del 6 ottobre 2014: risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008;
  • Interpello n. 17/2013 del 19 dicembre 2013: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 

Il nuovo interpello in materia di aggiornamenti

Riguardo al tema degli aggiornamenti in materia di formazione il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli sue due diversi punti:

  1. se ‘sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011’;
  2. se ‘sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio’.

 

A questo proposito il CNI segnala che ‘la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali’.

 

Per rispondere a questi quesiti è stato pubblicato l’Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019”.

 

Le risposte della Commissione Interpelli

Prima di rispondere la Commissione premette che “nell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato ‘accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione’ al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ ‘Aggiornamento’ per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”. 

 

Riportiamo per i nostri lettori un breve estratto del punto 9 dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che ci permette anche di ricordare alcune caratteristiche dell’aggiornamento di RSPP/ASPP:

 

9. AGGIORNAMENTO

L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.

(…)

Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore nel quinquennio

- RSPP: 40 ore nel quinquennio

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio.

Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:

a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;

b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.

L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II.

L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

- ASPP: 10 ore;

- RSPP: 20 ore.

Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

(…)

 

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.

Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per

coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

(…)

 

Sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato A dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 – continua l’Interpello - la Commissione ritiene, in conclusione, “che:

 

  1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;

 

  1. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, pubblicato l’8 febbraio 2019 con risposta al quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Prot. n. 2568 – oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti immagine like - likes: 0
14/02/2019 (08:26:12)
Mi sembra di capire che si possa prendere SOLO 2 attestati con un corso (2 piccioni...) ma non 3.
Chiedo: se io Formatore (sicurezza, antincendio) tengo un corso come relatore-unico o co-relatore assieme ad un mio collega in un corso destinato a RSPP, ASPP, RLS, ADDETTI ANTINCENDIO ecc..., posso considerare quelle ore come MIO AGGIORNAMENTO (RSPP-FORMATORE-ADDETTO ANTINCENDIO, ECC) ? O il fatto che io sappia delle cose utili "per altri" NON risultano utili "per me" ? O devo "estrapolare" dal corso di 8 ore le ore nelle quali sono io a "formare" e tengo valide solo quelle nelle quali io "ascolto" il mio collega ? Se io (nello specifico per l'ANTINCENDIO) svolgo l'attività da 20 anni di formatore in corsi antincendio (normalmente RISCHIO ELEVATO) , debbo frequentare comunque un corso di aggiornamento "ogni tanto" ? Non posso fare una analogia con gli Infermieri o medici che NON debbono frequentare corsi di PRIMO SOCCORSO ? Grazie a chi voglia rispondermi . (mi sento tanto stupido a tenere dei corsi di aggiornamento "al bar" per i miei colleghi formatori che poi, "al ristorante" tengono dei corsi di aggiornamento a me... ridendo e ingrassandoci a vicenda ). Buona giornata a tutti. P.S.: a me sembra che l'accordo del 2011 + le spiegazioni del 2012 + il D.I. per i Formatori mescolati all'accordo del 2016 possano diventare un TEST labirintico di intelligenza. Quando uno riesce a districarsi tra le tabelle (sopratutto dell'accordo del 2016) poi, può fare qualsiasi mestiere nella vita !
Rispondi Autore: Elisa Rogora immagine like - likes: 0
14/02/2019 (08:33:46)
Quoto Zucchiatti. La semplicità (o la semplificazione) in Italia è una chimera
Rispondi Autore: CLAUDIO FORGHIERI immagine like - likes: 0
15/02/2019 (17:45:17)
ITALIA, PAESE DI NAVIGATORI E POETI ...
se fossimo su un altro ti po di social assocerei le manine che applaudono al collega Massimo Zucchiatti perché ha centrato in pieno la meschinità a cui ci troviamo di fronte ...
Buon lavoro
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
19/02/2019 (17:50:02)
Corso di formazione per professionisti antincendio, Cse ed Rspp: un interpello totalmente illegittimo ed insensato.
avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, già consulente dell'on. Augusto Rocchi, relatore del governo al Testo Unico di Sicurezza sul lavoro Del.Lgs. n. 81/2008

Esistono argomenti per i corsi di formazione in aggiornamento, come aggiornare e redigere il piano di emergenza, o la valutazione del rischio d'incendio, che costituiscono compiti specifici di tre qualifiche professionali, ovvero del professionista antincendio, dell'rspp e del cse. Non esiste alcuna ragione logica o giuridica che possa legittimamente vietare il credito formativo per un corso/seminario dedicato ad argomenti comuni alle tre professioni.
Non si tratta di attività formativa per diventare addetti a qualcosa, ma di un approfondimento su un argomento trasversale decisivo per queste tre figure professionali, che rispondono penalmente in caso di carenze dei documenti citati.
L'accordo Stato Regioni 2016 prevede quanto segue:
"Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all ’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida".
E qui giustamente statuisce una incompatibilità tra aggiornamento delle qualifiche professionali come l'Rspp e le "inferiori" qualifiche delle figure operative come dirigenti, preposti, addetti alle emergenze "a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo", e dunque anche addetti primo soccorso ecc.
Viceversa l'accordo nega l'incompatibilità quando si tratti di figure professionali di più alto livello e responsabilità, come RSPP, formatore sicurezza, car (cui può aggiungersi il professionista antincendio): " Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa".
Ma l'interpello va oltre ed è del tutto illegittimo perché non afferra il senso del concetto di qualifiche specifiche. Qualifiche specifiche sono quelle interne aziendali obbligatorie operative come dirigenti, preposti, addetti ed emergenze: non si tratta viceversa delle qualifiche/figure professionali consulenziali per professionista antincendio, coordinatore per la sicurezza di cantiere ed RSPP.
CONTINUA DOMANI
QUI SU PUNTO SICURO L'ARTICOLO COMPLETO

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Sicurezza sul lavoro: restyling della normativa e futuro della prevenzione

ASR 2025: formazione abilitante per alcune gru a bandiera

La sfida del cambiamento tra nuove regole e nuove tecnologie

Aggiornamento lavoratori: reale portata dell’obbligo e nodi critici


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

12GIU

Protocollo d’intesa tra Inail e Conflavoro PMI

10GIU

Seminario gratuito “Salute e sicurezza sul lavoro: esperienze a confronto”

08GIU

Innovazione, formazione e realtà virtuale per la sicurezza in edilizia

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
12/06/2026: Corte di Cassazione Civile - Sentenza n. 25599 del 1 dicembre 2006 - Infortunio: scelta di un tecnico di fiducia.
12/06/2026: ETSI EN 304 223 V2.1.1 (2025-12) - Securing Artificial Intelligence (SAI); Baseline Cyber Security Requirements for AI Models and Systems. - Protezione dell'Intelligenza Artificiale (SAI); Requisiti fondamentali di sicurezza informatica per modelli e sistemi di intelligenza artificiale.
11/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 37761 del 12 settembre 2019 - Incarico di esecuzione di lavori di riparazione di un immobile senza verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo. Carenza motivazionale.
11/06/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 - Sentenza n. 7038 del 20 febbraio 2025 - Prevenzione incendio, DVR e nomina RSPP. Fatto non di lieve tenuità se sussistono plurime violazioni del D.Lgs. n. 81 del 2008.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


INDUSTRIA MECCANICA

Industrie meccaniche: i rischi nelle attività di sgrassaggio


QUESITI SULLA SICUREZZA

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza


RISCHIO RUMORE

Noise annoyance e benessere: normativa, prevenzione e rischi psicosociali


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Rischio esplosioni: conoscere il rischio e migliorare la prevenzione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità