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Interpello: gli obblighi formativi per i lavoratori sospesi dall’attività

Interpello: gli obblighi formativi per i lavoratori sospesi dall’attività

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni sugli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito.

Roma, 27 Mag – La crisi colpisce duramente la nostra economia e, come recentemente dichiarato da  Rete Imprese Italia, rischia di cancellare parti vitali del nostro sistema produttivo. Calano i consumi, l’occupazione diminuisce e aumenta il ricorso agli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito di lavoro: secondo le elaborazione della  Cgil su dati Inps, nei mesi di gennaio e febbraio i lavoratori in cassa integrazione "equivalenti a zero ore" sono stati 490 mila.
In questa situazione di crisi quali sono nelle aziende gli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito?
 
Per rispondere a questa domanda,  Confindustria,  la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manufatturiere e di servizi in Italia, ha avanzato istanza di interpello alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare l’interpellante ha chiesto di sapere se gli  obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 rientrano tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40 della L. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.
 
Rispetto al quesito la Direzione generale per l’Attività Ispettiva si è espressa con il recente parere fornito il 22 maggio 2013 nell’Interpello n. 16/2013 avente per oggetto “Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito”.

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L’interpello ricorda brevemente che l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 “disciplina l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in relazione ai rischi insiti nello svolgimento di specifiche attività e alle relative procedure di prevenzione e protezione”. Ed è previsto (comma 12) che l’erogazione della formazione debba avvenire “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
E proprio in virtù dello svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezzadurante l’orario di lavoro”, sorge dunque “il dubbio se l’obbligo formativo del D.Lgs. n. 81/2008 possa essere effettuato in occasione di quello previsto dalla L. n. 92/2012, che impone ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa l’effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito.
 
Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 la formazione può svolgersi in differenti occasioni.
La prima di queste è “alla costituzione del rapporto di lavoro” dovendo intendersi – come specificato nell’accordo sulla formazione dei lavoratori sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 – “anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione” e ciò affinché il lavoratore sia consapevole dei rischi insiti nella propria attività e sia in grado di svolgere la propria prestazione “in sicurezza”.
Invece – continua l’interpello - altro è “lo scopo tipico della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 che riguarda, invero, la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa. Da questo punto di vista appare evidente come la formazione oggetto delle due discipline normative in questione sia differente e ciò giustifica anche il diverso momento nel quale risulta logico elargirla”.
 
Inoltre occorre precisare che alla formazione che si svolge una tantum prima ‘della costituzione del rapporto di lavoro’, si devono aggiungere la “formazione in costanza di rapporto di lavoro” - art. 37, comma 4, lett. b) e c) - e l’aggiornamento quinquennale previsto dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 
L’accordo citato del 21 dicembre 2011  prevede, all’art. 9, che i corsi di aggiornamento, della durata minima di sei ore, trattino “significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione”.
 
Tutto ciò premesso è possibile concludere che nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 “possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Pertanto – conclude l’interpello – “si ritiene che possano essere effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a)”.
 
 
                           
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0
31/05/2013 (10:36:12)
C'è da porre il problema che quando dai contratti precari delle ditte interinali,cooperative e similari ci mettono in disoccupazione senza nessuna rendita sociale..vi sono le varie patenti esempio come: carrellista, ,saldatore, o autista con il C.Q.C, patenti bagnino, istruttore nuoto ecc.ecc. che scadono e COSTANO assai !!!Pertanto ci creano ulteriori danni in aggiunta ad i danni patrimoniali,esistenziali e morali che siamo costretti a subire! Danni che sono estesi alle nostre rispettive famiglie !Serve lavoro indeterminato ed in sicurezza ma l'Italia già ben prima della crisi oggi usata come scusa ha sempre in generale violato la costituzione con l'Art 1 e violato la legge D.Lgs 81/08 e continua pure a violare in più Articoli la Dichiarazione Universale Dei diritti dell'uomo !!! E i corsi,i rinnovi patenti sono a nostro pagamento..che da disoccupati non si possono più pagare per mancanza di stipendio VERGOGNA Italia continua!
Morando

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