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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori neoassunti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: I quesiti sul decreto 81

24/10/2012

La formazione sulla salute e sicurezza al lavoratore di nuova assunzione andrebbe fatta secondo l’Accordo del 21/12/2011 anteriormente all'inizio del rapporto di collaborazione. Quindi fuori dell'orario di lavoro e in un orario non retribuito?

Bari, 24 Ott - Sulla formazione dei lavoratori neoassunti. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
La formazione sulla salute e sicurezza al lavoratore di nuova assunzione andrebbe fatta secondo l’Accordo del 21/12/2011 anteriormente all'inizio del rapporto di collaborazione. Ma come è possibile soddisfare questo requisito  visto che prima del rapporto di collaborazione il dipendente non ha nessun vincolo e visto inoltre che la formazione in tal caso verrebbe fatta "fuori dell'orario di lavoro" e di conseguenza "in un orario non retribuito"? 


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Risposta
E’ giusta l’osservazione fatta da chi ha formulato il quesito il quale ha messo in evidenza un mancato allineamento delle indicazioni fornite dalla Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori rispetto alle disposizioni sulla formazione stessa contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
L’obbligo da parte dei datori di lavoro di formare i lavoratori è riportato nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
 
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
 
In merito poi a quando tale formazione dei lavoratori deve essere impartita è stato stabilito con il comma 4 dello stesso articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 che:
 
“4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
 
Con l’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha altresì stabilito che la formazione  dei lavoratori, così come per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, deve avvenire durante l’orario di lavoro  e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori con l’evidente scopo che la formazione stessa non debba comunque comportare spese per il lavoratore.
 
Il compito di definire le modalità, la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori è stato affidato dal legislatore, come è noto, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosa che la stessa ha fatto con l’ Accordo stipulato nella seduta del 21/12/2011. Nel punto 10 del citato Accordo, riportante le disposizioni transitorie di prima applicazione dell’Accordo stesso, è stato preso in considerazione il caso della formazione dei lavoratori di nuova assunzione. Secondo lo stesso 10 punto infatti:
 
“Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli obblighi di cui al presente accordo,  unicamente  in  sede  di  prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i  preposti  a  corsi  di  formazione  di  contenuto  rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il  termine  di  18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di  nuova assunzione deve essere avviato  ai  rispettivi  corsi  di  formazione anteriormente o,  se  ciò  non  risulta  possibile,  contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi,  ove  non  risulti  possibile completare  il  corso  di  formazione  prima  della  adibizione   del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie  attività,  il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non  oltre 60 giorni dalla assunzione”
 
Quindi mentre secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge i lavoratori devono essere formati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e quindi sostanzialmente durante l’orario di lavoro ed a spese del datore di lavoro, secondo l’Accordo Stato-Regioni la formazione stessa deve essere impartita possibilmente anteriormente all’assunzione e, se ciò non proprio fosse possibile, contestualmente all’assunzione medesima,  facendo sorgere in tal modo quelle perplessità espresse dal lettore nel quesito, formazione che deve essere comunque completata prima di adibire il lavoratore alla propria attività o al massimo entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione stessa.
 
La Conferenza Stato-Regioni in sostanza ha aggiunto rispetto al dispositivo di legge quella che possiamo definire più che un obbligo una opportunità, una sorta di “suggerimento” che è del tutto comunque condivisibile tenuto conto della natura prevenzionistica della formazione. E’ chiaro infine che, se si adotta la soluzione suggerita dalla Conferenza Stato –Regioni della formazione del lavoratore anteriormente all’assunzione, resta comunque fermo che anche in tal caso la stessa, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, deve essere impartita a spese del datore di lavoro che provvederà ad assumere il lavoratore.
 
 
 


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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/10/2012 (08:34:15)
Ai sensi dell'Articolo 2 - Definizioni - del D.Lgs. n. 81/2008 comma 1 "ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione". Quindi prima dell'assunzione non abbiamo un "lavoratore" avente il diritto a non sostenere alcun costo per la sua sicurezza, in quanto non lavora e manco è esposto a rischi, e non ha un datore di lavoro. Si tratta perciò di un accordo tra privati, l'eventuale futuro datore di lavoro invita l'aspirante lavoratore ad un corso di sicurezza del lavoro, ed ovviamente l'eventuale futuro datore di lavoro non è in alcun modo obbligato a retribuire in alcun modo il futuro eventuale lavoratore, può organizzare il corso di sicurezza nel modo che ritiene più opportuno.
Rispondi Autore: Rospo Rosso - likes: 0
24/10/2012 (08:51:32)
Il buonsenso ha cambiato casa... il DdL paga il corso,magari di 12 ore, a uno che vorrebbe assumere,ma che potrebbe,invece, cambiare idea e ringarziarlo per passare a pagare ?!!?!? O capovolgiammo la Storia e facciamo firmare "assunzioni in bianco " !?!?! Ha Ha Ha !!!!!
Forse mi sfugge qualcosa...
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
24/10/2012 (09:36:15)
La risposta al quesito dimostra ancora una volta come purtroppo in questa delicata materia sono troppe le interpretazioni fantasiose che portano pericolosamente ad allontanarci dalla realtà.
Un suggerimento? Un'opportunità in più? Ma dico stiamo scherzando?
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione.
Prima a scuola, poi all'università, facoltà di giurisprudenza, mi hanno insegnato che il verbo DEVE, è sinonimo di DOVERE, quindi di OBBLIGO!!!! Figuriamoci poi se inserito il un atto normativo!!! Coglie nel segno invece la risposta dell'Avv. Dubini. Quindi per favore smettiamo di dare risposte fuorvianti e pericolose che non fanno certo il bene di chi intende operare correttamente.
Rispondi Autore: Giacomo Calvi - likes: 0
24/10/2012 (10:21:31)
una disposizione transitoria vale solo per un periodo di tempo, vero? altrimenti non si chiamerebbe disposizione transitoria. o mi sbaglio?
Rispondi Autore: ing. Natalino Orbando - likes: 0
24/10/2012 (13:16:29)
A me sembra che il Testo di Legge sia chiarissimo. Se poi vogliamo sempre parlare dei se e dei ma, dei furbetti e delle scorciatoie, forse avete sbagliato blog....
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
24/10/2012 (14:27:44)
Sinceramente non comprendo a quali scorciatoie e a quali furberie si faccia riferimento. Il testo di legge è chiarissimo: afferma l'obbligo per il datore di lavoro (e non l'opportunità o il suggerimento) di avviare il personale di nuova assunzione ai rispettivi corsi di formazione antecedentemente all'assunzione; solo se ciò non risulta possibile contestualmente all'assunzione. Quindi, nessun suggerimento o opportunità in più per il datore di lavoro (lo ribadisco), ma un OBBLIGO ben preciso. Peccato che, come osserva correttamente l'Avv. Dubini, tale obbligo non trova alcun fondamento giuridico per cui giuridicamente NON ESISTE perchè non ne esistono i presupposti salvo, ci sia un accordo privato tra futuro lavoratore e futuro datore di lavoro (ma in questo caso parliamo di altro). Pertanto rimane solo l'obbligo, questo giuridicamente fondato, di avviare a formazione il lavoratore contestualmente all'assunzione. Circa la transitorietà della norma è vero, questa vale solo per un periodo di tempo: peccato che la frase "in sede di prima applicazione" non specifichi la durata della transitorietà. In ogni caso, cessata l'efficacia transitoria della norma in oggetto, occorrerà far riferimento all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 il quale specifica chiaramente che la formazione deve avvenire al momento dell'assunzione. Quando impareremo, nel nostro Paese, ad applicare le leggi e non a volerle sempre interpretare a nostro uso e consumo, forse le cose andranno meglio.
Rispondi Autore: Stefano Panella - likes: 0
24/10/2012 (15:06:38)
Perfettamente d'accordo con quanto dice Gianluca Angelini, la Legge da un concetto non interpretabile in più maniere. Dura lex sed Lex. Nella realtà o nella pratica accade tutt'altro. In azienda si cerca di aggirare sempre il dettato legislativo, perchè manca il tempo, perchè non si crede nella formazione, perchè sono stupidaggini ect. Sta di fatto che ci si affida sempre a studi di consulenza sulla sicurezza che lavorano in maniera accomodante e soprattutto scorretta. Il risultato che dopo questo tipo di comportamento viene avallata la tesi comune sia del dipendente che del datore di lavoro, che "la sicurezza" è una perdita di tempo. Faccio l'Rspp e formatore da 16 anni e sono sempre stato preso per un impedimento al lavoro. Fare 8 / 12 ore di formazione significa volere andare contro l'Azienda e quindi candidarsi al licenziamento. L'etica e la deontologia non vanno d'accordo con il mondo del lavoro del nostro paese.
Rispondi Autore: Giovanni Ravasio - likes: 0
24/10/2012 (15:22:31)
Assolutamente d'accordo con quanto precisato con chiarezza dall'avv. Dubini, in merito al fatto che prima dell'assunzione non abbiamo un lavoratore che possa avvalersi del diritto di non sostenere alcun costo per la sua formazione, se non svolge una attività lavorativa. Ma resterebbe invece un suo diritto ad essere tutelato (prevenzione e protezione) dal datore di lavoro nei confronti della sua salute & sicurezza, se svolgesse un'attività lavorativa, con o senza retribuzione (es. tirocinio). Quindi, la discriminante resta se svolga o meno una attività lavorativa, e nel caso affermativo la formazione e l'addestramento dovranno comunque essere erogati, anche a sue spese, se non ancora assunto (con un accordo tra privati, come ribadito dall'avv. Dubini).
Rispondi Autore: Stefano Panella - likes: 0
24/10/2012 (17:26:46)
Perfettamente d'accordo con quanto dice Gianluca Angelini, la Legge da un concetto non interpretabile in più maniere. Dura lex sed Lex. Nella realtà o nella pratica accade tutt'altro. In azienda si cerca di aggirare sempre il dettato legislativo, perchè manca il tempo, perchè non si crede nella formazione, perchè sono stupidaggini ect. Sta di fatto che ci si affida sempre a studi di consulenza sulla sicurezza che lavorano in maniera accomodante e soprattutto scorretta. Il risultato che dopo questo tipo di comportamento viene avallata la tesi comune sia del dipendente che del datore di lavoro, che "la sicurezza" è una perdita di tempo. Faccio l'Rspp e formatore da 16 anni e sono sempre stato preso per un impedimento al lavoro. Fare 8 / 12 ore di formazione significa volere andare contro l'Azienda e quindi candidarsi al licenziamento. L'etica e la deontologia non vanno d'accordo con il mondo del lavoro del nostro paese.
Rispondi Autore: Stefano Panella - likes: 0
24/10/2012 (19:26:01)
Perfettamente d'accordo con quanto dice Gianluca Angelini, la Legge da un concetto non interpretabile in più maniere. Dura lex sed Lex. Nella realtà o nella pratica accade tutt'altro. In azienda si cerca di aggirare sempre il dettato legislativo, perchè manca il tempo, perchè non si crede nella formazione, perchè sono stupidaggini ect. Sta di fatto che ci si affida sempre a studi di consulenza sulla sicurezza che lavorano in maniera accomodante e soprattutto scorretta. Il risultato che dopo questo tipo di comportamento viene avallata la tesi comune sia del dipendente che del datore di lavoro, che "la sicurezza" è una perdita di tempo. Faccio l'Rspp e formatore da 16 anni e sono sempre stato preso per un impedimento al lavoro. Fare 8 / 12 ore di formazione significa volere andare contro l'Azienda e quindi candidarsi al licenziamento. L'etica e la deontologia non vanno d'accordo con il mondo del lavoro del nostro paese.
Rispondi Autore: gianluca - likes: 0
28/10/2012 (11:08:54)
alcuni corsi costituiscono credito formativo permanente, es. 4 ore di formazione generale per lavoratori. Cosa impedirebbe dunque ad una azienda di regalare il corso al lavoratore con cui è in contatto per una futura assunzione prima che questa avvenga? Gli regala un corso che il lavoratore mette in saccoccia (anche per il futuro) e gli fa CV. Non gli paga le ore di lavoro ma solo il corso, quindi risparmia. Cosa c'è di male? E' perfettamente legale e a me pare anche intelligente
Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
28/10/2012 (11:30:26)
Di fatto attualmente in Italia non si è assunti realmente ma solo "quando" va bene si è assunti in contratti precari. E in questi contratti precari sia essi di ditte interinali, sia essi di cooperative o società sportive ecc. i vari corsi di legge Europea D.L.g.s. 81/2008 in Italia sono non fatti e pure raggirati ! Infatti non sono poi poche le ditte interinali e cooperative che "assumono" i Lavoratori per una predeterminata mansione..ma che in realtà sui posti di lavoro cambia in alta qualifica ! Così non si faranno i corsi sicurezza del Lavoratore di legge 81/2008 ma non si faranno neppure le Visite Mediche di queste reali qualifiche raggirando così eventuali malattie professionali che se non subito..dopo potrebbero subentrare ! Inoltre non saranno fatti in questo modo d'assumere.. se servono le patenti di qualifica ad esempio i patentini di saldatore che sono ad esami differenti a scadenza biennale e con relative visite mediche opportune ! Conseguenza di pericoli su quanto saldato..e mettendo a rischio altri Lavoratori altre Persone che poi comprano tali mezzi di lavoro ! Inoltre non saranno stati dati neppure i vari D.P.I. del lavoro di saldatore.. assunti per altro...Pertanto servirebbero lo ripeto sempre vere e contrapposte Ispezioni non solo degli Ispettori del Lavoro ma fatte anche con Ispettori dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza perché dove non sono rispettate le leggi sui Lavoratori precari interinali di cooperative, società sportive ecc.ecc. Non saranno neppure rispettate leggi su certificazioni statiche strutturali anti sismiche, anti incendio, igienico sanitarie degli ambienti di lavoro, e non saranno rispettate leggi contrattuali pertanto evasioni contributive, lavoro al nero o parzialmente part-time con metà al nero imposto..ecc.ecc. Tutto questo accade in Italia da anni non da oggi e anche prima della crisi mondiale ! In Italia la legge D.L.g.s. 81/2008 è sempre stata violata e continua ad esserlo ! Con la conseguente negatività che in Italia sono ogni giorno presenti morti bianche e innumerevoli infortuni gravi continui !
Morando Sergio.
Rispondi Autore: Alessandro Buoso - likes: 0
29/10/2012 (09:27:26)
visto che le 4 ore fanno credito formativo permanente, perchè non farle fare a scuola? superiori o università che sia...
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
31/10/2012 (18:44:40)
Evidentemente non devo aver fatto cogliere appieno lo spirito critico di fondo posto alla base di questo articolo legato soprattutto alla constatazione di un mancato allineamento delle indicazioni fornite dalla Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori rispetto alle disposizioni di legge sulla formazione stessa contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stata chiamata dal legislatore, con l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, a definire mediante un accordo, previa consultazione delle parti sociali, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori e non si ritiene che possa dettare disposizioni per le quali non ha avuto un espresso mandato dal legislatore né fissare obblighi non di sua competenza peraltro non conformi a quelli stabiliti dal legislatore stesso. Una iniziativa del genere era stata già presa dalla stessa Conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda la formazione dei dirigenti e dei preposti per la quale è poi dovuta intervenire successivamente con le linee applicative a fornire dei chiarimenti. Ecco quindi da dove discende la battuta sulla “opportunità” riportata nell’articolo in commento, cosa che lo stesso estensore dell’accordo ha del resto “suggerito” quando nelle disposizioni transitorie di cui al punto 10 ha indicato di avviare il personale di nuova assunzione ai rispettivi corsi di formazione ‘possibilmente’ anteriormente all’assunzione. Allora se obbligo non è, come è stato messo anche in evidenza nei vari commenti, pigliamola come una prescrizione facoltativa.
La verità è che l’accordo, nel rispetto del dispositivo legislativo, il quale con l’art. 37 comma 4 ha voluto che la formazione dei lavoratori avvenisse in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, al posto di “anteriormente all’assunzione” avrebbe dovuto dire (o forse voleva dire) anteriormente all’avviamento del lavoratore allo svolgimento della propria mansione e quindi, in linea con il D. Lgs. n. 81/2008, dopo la costituzione del rapporto di lavoro, così come del resto va sempre fatto in generale quando si devono attuare le misure di prevenzione, e non inserire tra l’altro tale indicazione nelle disposizioni transitorie il che non ha proprio senso.
Rispondi Autore: salvatore - likes: 0
01/07/2013 (10:27:33)
Salve,
vorrei sapere alcune cose.
Sono stato assunto il 28/02/2008 presso un'azienda considerata a d alto rischio incendio e infortuni. al momento dell'assunzione non vengo sottoposto a informazione,formazione e addestramenti sia pr quanto riguarda l'aspetto infortunistici, sia professionale. A novembre del 2009 mi viene consegnato solo un foglio informativo riguardante il rumore e niente altro. Per quanto riguarda la formazione non mi viene effettuata. L'azienda però mi ha fatto firmare due documenti riguardante l'affiancamento del capo reparto, che così non è stato, ma ho dovuto firmare per forza altrimenti mi mettevo contro l'azienda. Poi ho firmato per forza un documento che ho ricevuto fogli informativi riguardante la sicurezza. Ma ho solo rcevuto il foglio informativo del rumore. Ripeto non ho partecipato a corsi specifici ed adeguati.
Nell'entrata in vigore del D.lgs 81/08 ho il dovere di partecipare a corsi informativi e formativi??
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Enrico Cubello - likes: 0
21/11/2013 (17:55:23)
Sono stato assunto il 15 marzo 2013; il 30 novembre c.a. dovrò fare il corso sulla sicurezza e mi è stato detto che devo farlo di sabato (di solito lavoro come straordinario ma in questo caso non mi verrà retribuito nulla) e anziché nell'azienda nella quale lavoro (a 12 km da casa mia) mi tocca andare, con altri colleghi, in un'altra azienda della stessa cooperativa per la quale lavoro che dista circa 60 km...sicchè volevo sapere se era giusto che il corso debba farlo in orario non lavorativo ed inoltre spendere il corrispettivo di gasolio e autostrada (a/r 120km). Grazie a chi mi darà una risposta.
Rispondi Autore: giuseppe penazzo - likes: 0
09/04/2014 (11:00:46)
Lavoro come turnista in un azienda chimica
Sono obbligato a frequentare corso formazione salute e sicurezza al di fuori dell'orario di lavoro,anche se retribuito come straordinario?
Può l'azienda obbligarmi a cambiare turno (perdendo i soldi indennità di turno) per farmi frequentare il corso?
Rispondi Autore: rita aurora sinigaglia - likes: 0
25/06/2014 (14:52:55)
vorrei sapere se qualche dipendente asl che ha effettuato una formazione obbligatoria in una sede della asl diversa da quella nel quale il dipendente lavora circa 50 km di distanza in andata e altrettanto al ritorno si è visto non riconusciuto il viaggio effettuato dalla sede principale al luogo prefissato della fomazione avendo beggiato l'ingresso sul posto di lavoro e l'uscita per formazione obbligatoria chi ha notizie sulla legge che definisce ciò può farmelo sapere?
Rispondi Autore: lucia licheri - likes: 0
07/09/2015 (13:28:10)
Buongiorno, io devo fare un corso di primo soccorso , la mia azienda mi costringe a farlo fuori dall'orario di lavoro e non retribuito, è legale?
Grazie
Rispondi Autore: Cristiano Ghittoni - likes: 0
23/11/2018 (09:52:28)
Buongiorno,..vorrei sapere se un datore di lavoro, anch'esso lavoratore, è obbligato a frequentare i corsi sulla sicurezza sul lavoro, mi riferisco al corso di formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro. premetto che l'azienda è una azienda di servizi con rischio alto. Grazie per la risposta.

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