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Formazione RSPP: è in arrivo la revisione degli accordi?
Brescia, 14 Giu – È da circa tre anni che si lavora attorno alla revisione dell’ Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195”. Un accordo che – e già questo può far comprendere quanto l’accordo sia obsoleto – costituisce attuazione dell’art. 8bis del D.Lgs. 626/1994, la normativa unitaria in materia di salute e sicurezza precedente al D.Lgs. 81/2008.
Un accordo che dunque non è più coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) e dai successivi Accordi del 21 dicembre 2011 (con riferimento agli articoli 34 e 37 del Testo Unico), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro o dal Decreto del 6 marzo 2013 sui criteri del formatore.
Purtroppo in questi tre anni la ricerca di uniformità e di aggiornamento della formazione di RSPP/ASPP all’evoluzione della formazione in Italia, è andata avanti fermandosi e rallentando, come capita spesso nel nostro paese, ad ogni scossone.
Nuove norme, nuovi decreti attesi invano, nuovi referenti (ad esempio con le modifiche in seno alla Conferenza Stato-Regioni, alla Commissione Consultiva e al Ministero del Lavoro). Ogni scossone ha rinviato i tempi, rinviato gli incontri risolutivi: ormai tutto sembrava presagire che il nuovo accordo sarebbe stato rimandato alla fase successiva al referendum costituzionale con le eventuali rilevanti modifiche in materia di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
Tuttavia così non è stato e tutto il lavoro svolto in questi anni sulla revisione degli accordi – lavoro che PuntoSicuro ha cercato di far trasparire con approfondimenti, bozze di documenti e interviste ai protagonisti – sembra aver ripreso impulso, sembra essersi dato un cronoprogramma e degli obiettivi a breve.
Secondo alcune informazioni che ci sono giunte, è stato innanzitutto convocato in sede di Conferenza Stato Regioni un tavolo tecnico il prossimo 15 giugno. Un tavolo tecnico in cui si discuterà anche della revisione dell’Accordo del 26 gennaio 2006 e in cui verranno proposte alcune modifiche alle attuali bozze del testo di revisione.
In realtà sembrava anche già individuata la data del 23 giugno per l’arrivo del testo, con le modifiche del Tavolo tecnico, nella sede della “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” per una possibile, ma non scontata, approvazione del testo.
Tuttavia la data di arrivo del testo (aggiornamento del 23 giugno...) è probabilmente slittata alla prima convocazione utile della Conferenza Stato-Regioni in luglio.
Prima di percorrere brevemente quelle che probabilmente saranno le principali novità contenute nei testi che approderanno in sede di Conferenza Stato Regioni, ricordiamo che nel frattempo – e di questo si dovrà tener conto nel tavolo tecnico – qualcosa si è mosso attraverso alcuni interpelli, alcune risposte a quesiti, che nel 2015 hanno affrontato il tema della formazione di RSPP/ASPP:
- l’ Interpello n. 6/2015 del 2 novembre 2015 che aveva per oggetto la “risposta al quesito relativo i codici Ateco e formazione RSPP”;
- l’ Interpello n. 15/2015 del 29 dicembre 2015 che aveva per oggetto la “risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”.
E il tavolo tecnico dovrà tener conto anche dell’ingombrante e inspiegabile persistente assenza del Decreto sui settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali previsto dal cosiddetto “ Decreto del fare”.
Partiamo innanzitutto da quello che dovrebbe essere l’elemento centrale della revisione degli accordi: la formazione di RSPP e ASPP.
Intanto il testo dovrebbe soffermarsi anche sulla qualificazione dei docenti richiedendo che siano in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013.
È rimarrà invariata – rispetto alle prime bozze di revisione - la struttura della formazione per RSPP e ASPP?
Probabilmente il testo sottoposto alla Conferenza Stato Regioni presenterà una struttura formata da:
- un modulo A relativo al corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP: durata complessiva di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. Un modulo propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Dovrebbe essere consentito l’utilizzo della modalità e-learning;
- un modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. È articolato in un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore che sarà esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro settori (agricoltura/pesca, cave/costruzioni, sanità residenziale, chimico/petrolchimico). Per questi settori saranno necessari quattro moduli di specializzazione;
- un modulo C, il corso di specializzazione per le funzioni di RSPP, che avrà una durata di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).
Dovrebbe essere poi confermato quanto già detto in passato sui crediti formativi.
Un allegato dell’Accordo sarà dedicato ai crediti formativi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge n. 69/2013 (il cosiddetto “ Decreto del fare”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013. L’Accordo terrà dunque conto della disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.
Rimandando i futuri aggiornamenti e approfondimenti sulla revisione degli accordi al momento in cui potremo far riferimento a testi concreti, ci soffermiamo brevemente ora sul tema dell’e-learning.
Una novità che avevamo già prospettato in passato era l’eventuale possibilità di utilizzo della modalità e-learning anche nella formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso. Una novità che avrebbe importanti ripercussioni sulla formazione di molti lavoratori.
Questa novità dovrebbe essere ancora presente nelle bozze di testo attuali e il riferimento ai rischi bassi, mancando ancora il decreto sulle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, dovrebbe essere relativo all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011.
Concludiamo che altre novità, almeno rispetto all’Accordo del 26 gennaio 2006, riguarderanno probabilmente gli aggiornamenti per RSPP e ASPP, la valutazione degli apprendimenti, ulteriori indicazioni (ci sarà probabilmente un nuovo allegato) per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, ...
Arriverà finalmente in porto questa nave, che al di là di eventuali criticità sui tempi e sui contenuti, vuole rinnovare la formazione alla sicurezza nel nostro paese?
In fondo la fase di “sperimentazione” (punto 2.7 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che si sarebbe dovuta chiudere nel 2008, è durata solo dieci anni.
Forse è venuto il momento di cambiare.
NB: Ricordiamo che quanto indicato nell’articolo fa riferimento solo a supposizioni sul testo che sarà prossimamente in discussione in Conferenza Stato-Regioni e che non è stato ancora approvato.
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Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0 | 14/06/2016 (10:01:00) |
E come al solito le lungaggini vurocratiche la fanno da padrona, Il legislatore forse non ha ancora capito che la formazione è un percorso necessario certamente per informare e spiegare le diverse tematiche sulla safety ma, in realtà dai diversi incontri ai quali ho partecipato e dalle numerose discussioni che ho avuto coi miei diretti superiori e con l'RSPP aziendale, ho avuto la sensazione che "nessuno" spiega o ha scritto quelle che per me sono cose fondamentali, cioè: 1_Mai confondere la sicurezza con le problematiche contrattuali e sindacali, sono due cose completamente diverse (RLS di fatto non è scelto dai lavoratori ,a è una figura fatta propria dalle OOSS, almeno nella maggior parte dei casi) 2_Riuscire a interpretare le norme in diversi modi (le sentenze della Cassazione ne sono un esempio tangibile) 3_Rendersi conto che le norme sono sostanzialmente teoriche, quindi vanno interpretate e applicate al comparto specifico, alla specifica azienda e all'ambiente di lavoro in esame E il risultato di queste mancanze, secondo me portano a convincere un RSPP qualunque a ritenersi una sorta di infallibile, arrogandosi il diritto di pretendere che quanto dice sia legge. |
Rispondi Autore: Danilo Zulian - likes: 0 | 18/06/2016 (11:12:01) |
E purtroppo si continua a parlare di corsi di formazione da decine di ore cadauno, sottratte alla produttività aziendale, spesso svolte da soggetti poco qualificati e/o che comunque curano gli interessi (propri) o dell'organismo che organizza il corso (spesso delle associazioni di categoria che continuano a terrorizzare i propri associati ricordando loro che i corsi sono OBBLIGATORI, anche e soprattutto se il soggetto è un lavoratore autonomo single sconfinando quindi nella truffa). Bisogna trovare altro sistema che incentivi la formazione (esempio, alla francese: i responsabili di reparto o i capi cantiere vengono omaggiato di viaggi premio ed altri premi se in capo agli stessi non avvengono infortuni. Certo che se abbiniamo gli investimenti sulla sicurezza aziendale al sistema INAIL, ormai chiamato "superenalotto INAIL" per le modalità di partecipazione che sono una cosa aberrante e, ritengo, anti costituzionale, viste le difficoltà di omogeneità alla partecipazione). Siamo ancora lontani dall'intraprendere la strada giusta verso l'obiettivo previsto. |
Autore: Massimo Tedone | 20/06/2016 (11:08:33) |
Il dibattito si fa interessante ...... Che i corsi e gli aggiornamenti debbano essere obbligatori forse è anche giusto, ma non credo che un piccolo imprenditore possa fare anche l'RSPP con formazione continua. Poi certo, il ns. bel paese è maestro nel complicare le cose |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 22/06/2016 (09:18:52) |
se auspichiamo ad una formazione effettiva , non penso che la stessa fatta in modalità e-learning dia risultati effettivi . riflettiamo !!!!!!! |