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Formatore per la sicurezza: quali requisiti per tenere i corsi?
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Marghera, 21 Nov – Con decorrenza 18/3/2014 e cioè dodici mesi dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Interministeriale 6/3/2013, entrano in vigore i nuovi requisiti del docente formatore e vanno in soffitta quelli del regime transitorio dei 3 anni di “esperienza documentata professionale o didattica in materia di salute e sicurezza sul lavoro almeno triennale”.
A quali corsi si applica la nuova qualifica del formatore per la sicurezza?
Per rispondere correttamente è necessario ripercorrere l’iter normativo partendo dal testo unico Sicurezza e nello specifico dall’articolo 6 comma 8 che definisce i compiti della Commissione Consultiva Permanente che al punto m-bis recita “elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”.
Se ci si ferma a questo solo punto, sembra che la qualificazione del formatore abbia valenza generale rispetto al tema della sicurezza e salute.
Gli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del 21/12/2011 che danno attuazione agli articoli 34 e 37 del d.lgs 81/08 contengono i requisiti dei docenti limitatamente ai corsi definiti da tali accordi.
Viene citato un futuro regime definitivo “in attesa della elaborazione della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” e uno transitorio “dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro”.
Esistono altre norme in corso di validità che per altri tipi di corsi esprimono altri tipi di requisiti per i docenti formatori in ambito salute e sicurezza:
-Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 relativo ai requisiti dei corsi per la formazione degli RSPP e ASPP, che è attualmente in fase di revisione. Al punto 4.2.2 comma b è riportato “dimostrare di possedere una esperienza almeno biennale, maturata in ambito prevenzione e sicurezza sul lavoro”.
-Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 relativo all’'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: “2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. (...)”.
Per quanto riguarda i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione di cui al titolo IV del D.lgs 81/08, i corsi di formazione sono normati dall’allegato XIV che non definiscono alcun requisito in merito ai docenti.
A questo proposito anche il decreto interministeriale del 6/3/2013 afferma che “i criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i), per Rspp/Aspp (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure. Il prerequisito e i criteri previsto dal presente documento non riguardano le attività di addestramento”.
Per quanto attiene ai corsi antincendio di cui al DM 10/3/1998 (anche questa normativa è in via di aggiornamento) nell’allegato IX non viene richiesto alcun requisito per quanto attiene al docente formatore.
Per quanto attiene ai corsi di primo soccorso di cui al Dm 388/03 i requisiti sono esplicitati nell’articolo 3 comma 2: “La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato”.
Per quanto attiene ai soggetti che operano all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tra i requisiti di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi vi è: “d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali” (DPR n. 177 del 14/09/2011).
Ad oggi sono passati non 90 gg ma un paio di anni e su un argomento cosi importante non sono stati emanati requisiti per la regolamentazione dei corsi di formazione.
In sostanza la situazione attuale e futura dei requisiti dei formatori in ambito sicurezza e salute può essere espressa dalla seguente tabella.
Tipo di corso | Riferimento normativo | Requisiti minimi Formatore-Docente | |
LAVORATORI | Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013 | Fino al 17 marzo 2014 | Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
Dal 18 marzo 2014 | Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013 | ||
PREPOSTI | Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013 | Fino al 17 marzo 2014 | Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
Dal 18 marzo 2014 | Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013 | ||
DIRIGENTI | Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013 | Fino al 17 marzo 2014 | Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
Dal 18 marzo 2014 | Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013 | ||
DATORI DI LAVORO\RSPP | Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013 | Fino al 17 marzo 2014 | Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
Dal 18 marzo 2014 | Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013 | ||
RSPP-ASPP e Aggiornamenti | Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 | Esperienza > 2 anni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro | |
RLS | Nessuno | ||
CSE-CSP | D. Lgs. 9 aprile 2008, Allegato XIV | Nessuno | |
ANTINCENDIO | D.M. 10 marzo 1998 Dip. VV.FF. circ. 23 febbraio 2011, n.12653 | Nessuno | |
PRIMO SOCCORSO | D.I. 15 luglio 2003, n. 388 | Personale medico (Laurea in Medicina e Chirurgia) | |
CEI 11-27 | Norma CEI 11-27 | Conoscenza delle norme di sicurezza nella progettazione ed esercizio in materia di impianti elettrici, esperienza nel settore elettrico, esperienza come docente / formatore. | |
SPAZI CONFINATI | D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 66 D.P.R. 14 settembre 2011 | Nessuno | |
USO DPI 3^ CATEGORIA | D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 77 | Nessuno | |
CANTIERI STRADALI | D.I. 4 marzo 2013 | Esperienza > 3 anni nel settore stradale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali | |
PONTEGGI | D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 137 comma 6 e 7, Allegato XXI | Esperienza > 2 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro | |
ABILITAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO | Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 | Esperienza > 3 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro |
Considerazioni finali:
Nonostante commissioni affollate e costose per i contribuenti il risultato è sotto gli occhi di tutti: normativa lacunosa e criteri assenti o perlomeno non omogenei.
Ci sono anche situazione paradossali come docenti formatori in ambito sicurezza e salute che ad oggi hanno già i requisiti conformi alla normativa futura, ma non possono fare formazione perché non in possesso dei requisiti attuali.
Visto che la formazione è ritenuta una misura fondamentale per ottenere gli obiettivi di sicurezza e salute, è auspicabile un intervento del legislatore volto a definire in modo semplice e univoco i requisiti che devono avere i formatori.
Ing. Riccardo Borghetto
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Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0 | 21/11/2013 (07:57:30) |
In realtà, proprio su questa rivista, è stata pubblicata una risposta ad un interpello, in cui si faceva rferimento all'iscrizione negli elenchi della 818 per rilasciare attestati antincendio. Non so quale valenza possa avere ma ritengo la confusione in materia notevole. Facciamo sempre riferimento alla normativa che peraltro è in continua evoluzione e soprattutto stiamo "in campana"....proprio l'altroieri mi sono capitati degli attestati di primo soccorso rilasciati, firmati e timbrati da un ingegnere..... |
Rispondi Autore: Vittorio Bardini - likes: 0 | 21/11/2013 (09:05:48) |
Per essere docenti formazione occorre sicuramente avere il pre-requisito ed i requisiti secondo D.I. 06/03/2013. Però dagli Accordi Stato-Regione appare una differenza fra formazione ai LAVORATORI e formazione ai DATORI DI LAVORO: solo nel secondo caso occorre essere un centro ACCREDITATO; nel caso di formazione ai lavoratori l'ACCREDITAMENTO non è richiesto. Chiedo chiarimenti all'ing.Borghetto che nella sua tabella ha trattato i due aspetti nel solito modo. |
Rispondi Autore: Nunziatina Busacca - likes: 0 | 21/11/2013 (09:09:46) |
A me invece sono capitati attestati di RSPP datore di lavoro e antincendio firmati da un medico del lavoro........ |
Rispondi Autore: Giacomo Gori - likes: 0 | 21/11/2013 (10:34:35) |
Relativamente alla formazione dei lavoratori e dei preposti, pur avendo i requisiti richiesti, è comunque obbligatoria la collaborazione con Organismi Paritetici (DL 81/08 art. 37 comma 12), pena il mancato riconoscimento del corso |
Rispondi Autore: Antincendio - likes: 0 | 21/11/2013 (10:43:44) |
il requisito dell'abilitazione in base all'818 è necessario per i corsi a medio/alto rischio ? Per il rischio basso non ci sono vincoli ? |
Rispondi Autore: Davide - likes: 0 | 21/11/2013 (11:07:13) |
Soprattutto una domanda mi sorge spontanea : ma quale qualifica hanno i docenti che formano i formatori ? Io ho partecipato (malgrado la mia laurea in Ingegneria) a questi corsi terminando tutto il percorso richiesto dal Dm 6.3.2013 e non mi sembra che in aula ci fossero poi queste grandi cime di docenti, alcuni a volte non erano neppure laureati. Se l'accreditamento al ruolo di formatore deve essere fatto per forza mediante la solita "cricca" siamo al punto di partenza. Si sono fatti la norma, se la sono fatta approvare tramite le loro solite conoscenze politiche ed ora incassano i quattrini !!! Ma quando la smetteremo di prenderci in giro noi Italiani ? |
Rispondi Autore: Massimiliano Carpene - likes: 0 | 21/11/2013 (11:21:50) |
Condivido l'osservazione di Davide. Siamo degli ammalati di perfezionismo in una nazione allo sbando. Il 15 novembre tutti a montare le gomme da neve e poi si legge che circolano tranquillamente 4 milioni ( 4 milioni ) di auto senza assicurazione con probabilità di essere scoperti tendenti a zero e con conseguenze personali tendenti a zero. E noi qui a disquisire sui se e sui ma. |
Rispondi Autore: Maurizio Di Cunzolo - likes: 0 | 21/11/2013 (16:50:27) |
@Gori : ancora con questi Paritetici? Pena il mancato riconoscimento da parte di chi?!?! Molto presto verrà chiuso questo ridicolo capitolo. @Antincendio : nessun requisito per nessun livello di rischio. Chiunque può formare addetti antincendio basso, medio ed elevato. Nessuna abilitazione 818. Il formato alto rischio avrà poi da sostenere l'esame ai VVF. |
Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0 | 21/11/2013 (21:50:03) |
La collaborazione con l'organismo paritetico è una stupidata, come lo è la presenza del tutor in aula (che io simpaticamente chiamo "bidello"). Queste due condizioni NON misurano l'apprendimento dei partecipanti. Quindi non servono a nulla. Fine. Comunque anche oggi, corso di formazione con 24 persone, baseline completamente diversa, 2 lav. stranieri che non capivano una mazza di italiano. é difficile fare formazione partendo da queste premesse. Ma dopotutto l'accordo stato regioni non obbliga nemmeno il test. Se non si ha la passione di insegnare questo equivale a far perdere ore ai lavoratori. Con il rispetto per i super formatori che non sanno nemmno accendere il computer. |
Rispondi Autore: Gianfranco Vecchio - likes: 0 | 23/11/2013 (06:28:05) |
In mancanza di una chiara ed esaustiva definizione, il concetto, molto generico, dell'esperienza almeno triennale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro risulterebbe applicabile anche a chi a svolto compiti di RLS con formazione di 40 ore e aggiornamenti annuali svolti. Questa mia interpretazione può essere corretta? |
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0 | 23/11/2013 (10:12:27) |
un grazie a tutti per i vari commenti. Vedo di rispondere. @Vittorio Bardini: nel mio articolo ho parlato di docente formatore, cioè dei requisiti della persona fisica che deve tenere i corsi. l'Accreditamento è un requisito a carico dell'organizzazione (soggetto formatore è il termine riportato nell'accordo del 21/12/2011)che gestisce tutto il processo completo e non solo l'erogazione.Non bisogna confondere i due argomenti. Comunque colgo lo spunto e aggiornerò la tabella mettendo a lato anche i casi in cui serve o meno l'accreditamento. @Davide: non ho mai visto finora requisiti per i docenti per i corsi di formazione formatori, quindi l'obiezione è corretta. @Nini: non capisco perchè hanno fatto l'interpello. A volte basta leggere le norme. Non c'è mai stato nessun requisito per tenere i corsi antincendio, quindi non serve nemmeno essere ingegneri, periti ecc. @Gori: ancora dietro ai paritetici ? @ Vecchio:per quello che può valere la mia interpretazione penso di no. |
Rispondi Autore: Vittorio Bardini - likes: 0 | 26/11/2013 (10:07:09) |
condivido pienamente su di un punto essenziale... che spero presto diventi modifica all'Accordo: togliamo di mezzo questa "previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali"... "...se non trova riscontro ... entro 15 giorni..." Se questi enti ci sono e funzionano bene... altrimenti, senza nessun altro OBBLIGO, un datore di lavoro procede autonomamente. |
Rispondi Autore: Dino Mundicu Mocci - likes: 0 | 26/11/2013 (23:37:46) |
Enuncio solo due punti relativi a : 1) Gianfranco Vecchio : il RLS non ha e non può avere alcuna autorità nella formazione in quanto è una figura di verifica e controllo dell 'operato del Datore di Lavoro, il quale lo deve tenere informato , per conto dei Lavoratori . Non ha quindi compiti operativi , e anche il formatore ha un compito operativo . 2) al momento , mi sembra molto riduttiva l'esperienza richiesta di 3 anni di competenza in materia di Sicurezza e Ambiente del Lavoro,, avrei optato più seriamente per almeno 5 anni con garanzie sui ruoli effettivi svolti , cioè documenti comprovanti l'effettivo svolgimento dei ruoli dichiarati nel CV . |
Rispondi Autore: Roberto Cecchi - likes: 0 | 29/11/2013 (08:29:43) |
Prendo spunto dal post iniziale di Riccardo. Lo sappiamo tutti benissimo, senza ipocrisie, quali sono i requisiti dei docenti ai corsi di sicurezza. Conoscere benissimo l'attività lavorativa per cui si tengono i corsi, e avere un'ottima cultura tecnico-normativa. Punto e a capo. Poi adesso si cerca di dare con degli accrediti "Virtuali", sottolineo virtuali, delle qualifiche reali. Sono tecnico di 2 scuole edili da quasi vent'anni. Quando vengono a lezione i vecchi ingegneri o i capimastri che hanno costruito il mondo, non si bara, o le cose si sanno e si è fatta diversa "pratica" e le si traducono in termini tecnico normativi o si prende in giro l'utenza. Un ente serio non può permettersi questo. Poi facciamo finta di "giocare" a fare formazione. Un saluto a tutti. |
Rispondi Autore: Domenico Marsicano - likes: 0 | 04/12/2013 (11:50:45) |
Per quanto riguardo il riferimento normativo per la formazione degli RLS è citato il DM 16/01/1997. Questo DM è stato emanato perchè previsto dall'art. 22 comma 7 del D.Lgs 626/94. Poichè il D.Lgs 626/94 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs 81/2008, il citato DM ha perso ogni efficacia. Il suo contenuto è stato trasferito nell'art. 37 del D.Lgs 81/2008. Ritengo che sarebbe più corretto indicare come riferimento normativo l'art. 37 commi 10, 11, 12 del D.Lgs 81/2008. |
Rispondi Autore: Fabio M.A. - likes: 0 | 06/12/2013 (08:56:50) |
Parlando di corso antincendio (quello che mi interessa!) stando a quanto letto sopra io potrei tenere un corso antincendio senza nessun tipo di documento che attesti la mia professionalità? Io lavoro nel settore antincendio da vent'anni e vorrei tenere i corsi, ma non pensavo non dovessi avere dei requisiti. Basterà frequentare uno di questi corsi e dopo potrò tenerlo io? Positivo per me, ma poco professionale...!!! |
Rispondi Autore: Patrizio Cantelmi - likes: 0 | 09/12/2013 (12:53:57) |
Salve a tutti. Come interpretate il comma 2 e il successivo comma 3 dell'art.1 del Decreto 6 Marzo 2013 sulla Qualificazione dei Formatori? Al comma 2 si dice che i requisiti sono riferiti ai corsi previsti dagli art.34 e 37, cioè lavoratori, preposti, dirigenti, rspp/dl, ecc. Tuttavia in questo comma si parla di "soggetti formatori", che lascerebbe intendere chi organizza il corso. Al comma 3 si dice invece che i requisiti sono riferiti al formatore... |
Rispondi Autore: Caterina Reboldi - likes: 0 | 27/01/2014 (16:52:35) |
Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (Carrelisti) Buona sera, vorrei effettuare il corso per carrellisti internamente, essendo azienda utilizzatrice residente in Lombardia non devo effettuare l'accreditamento ma la profilazione (7472 del 05/08/2013) e fino qui, tutto bene. ora, il formatore deve avere i famosi 3 anni d'esperienza, ma come lo si dimostra? è RSPP da molti più anni, questo basta o l'unico modo per dimostrarlo è la certificazione di carrellista? Grazie a tutti per la risposta |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 19/02/2014 (17:36:12) |
Leggendo l'articolo pongo una domanda molto pratica: a quanto ho capito, essendo io un ingegnere, se frequento un corso di 24 ore come formatore per la sicurezza, posso essere docente (e quindi firmare l'eventuale attestato)solo per i corsi di Lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro/RSPP, RLS, CSE-CSP, Antincendio, Spazi confinati, Uso DPI 3 categoria, dal 18 marzo 2014. Mi confermate? Grazie |
Rispondi Autore: Francesco Palmieri - likes: 0 | 28/03/2014 (14:20:58) |
Leggo in buona sostanza che o hai docenza alle spalle o fare questo corso è tempo perso. Pongo la domanda in altro modo così da stimolare le vostre risposte: - ingegnere iscritto all'albo; - abilitato coordinatore della sicurezza; - abilitato L.818; Può seguire il corso? Grazie a tutti. |
Rispondi Autore: Francesco Palmieri - likes: 0 | 28/03/2014 (15:40:43) |
Leggo in buona sostanza che o hai docenza alle spalle o fare questo corso è tempo perso. Pongo la domanda in altro modo così da stimolare le vostre risposte: - ingegnere iscritto all'albo; - abilitato coordinatore della sicurezza; - abilitato L.818; Può seguire il corso? Grazie a tutti. |
Rispondi Autore: Ferdinando Bove - likes: 0 | 04/04/2014 (17:33:36) |
Faccio notare che oltre il riferimento all'art. 37 del DLgs 81/2008, l'attivita' formativa per gli ambienti confinati (obbligatoria per i lavoratori ed i preposti interessati), si inquadra nella formazione specifica per i lavoratori (riguardando i rischi della sua mansione) e nella formazione aggiuntiva del preposto (riguardando il suo ruolo). Se e' plausibile questa premessa, il formatore deve avere la conseguente qualificazione. |
Rispondi Autore: Luca Benigni - likes: 0 | 10/04/2014 (08:25:16) |
E per chi è laureato in Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro? Possibile che con questo titolo di laurea non si può fare il formatore? grazie |
Rispondi Autore: Antonio Solinas - likes: 0 | 02/05/2014 (12:03:41) |
Buongiorno, Vorrei sapere se il Modulo C per RSPP può essere considerato valido come Corso formazione-formatori stabilito dal D.I. 06 marzo 2013. grazie saluti |
Rispondi Autore: Federica Rossi - likes: 0 | 16/05/2014 (21:30:35) |
Per quanto riguarda i corsi di primo soccorso (Dm 388/03)i requisiti esplicitati nell’articolo 3 comma 2: “La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico...", è sufficiente essere un medico abilitato alla professione o occorre essere specializzato in medicina del lavoro? |
Rispondi Autore: irene - likes: 0 | 20/05/2014 (10:10:06) |
Salve,vorrei sapere se con la laurea triennale in infermieristica posso insegnare primo soccorso o anatomia,dermatologia e igiene a scuole di formazione regionali o provinciali biennali? O posso insegnare area disabilità o sociale con anche il liceo pedagogico del2006? |
Rispondi Autore: valbona toci - likes: 0 | 19/06/2014 (15:22:49) |
salve io sono rspp da 1 anno quindi + di 6 mesi ) HO lavorato anche come docente, con la nuovo normativa (d-gls 81/08)) e le nuove modifice del 18 /03/2014 posso fare oltre a fb, corsi di I socorsso, antincendio, preposto, DPI uso 3° categoria, ECC ???????? |
Rispondi Autore: Luca Prete - likes: 0 | 13/10/2014 (11:58:01) |
Salve, vorrei sapere con una laurea ordinamento quinquennale in Scienze della Comunicazione, se frequento in modalità e-learning un corso per divenire formatore sicurezza lavoro, senza posseder esperienza nella docenza, posso insegnare? E se sì, in quale ambito? Grazie. |
Rispondi Autore: SalvatoreTurone - likes: 0 | 14/10/2014 (10:58:16) |
Da diversi anni faccio RSPP nella scuola dove lavoro ho frequentato i tre livelli A-B-C adesso con il nuovo decreto del 18/3/2014 accordo stato regione per potere formare i docenti e il personale scolastico devo fare un corso per formatore, acquisito l'attestato posso rilasciare come formatore attestati di partecipazione. |
Rispondi Autore: andrea puglisi - likes: 0 | 14/10/2014 (12:21:15) |
Salve volevo sapere se per soddisfare il secondo criterio per formatori della sicurezza indicato nell'accordo stato regioni, che prevede oltre la laurea anche un affiancamento per almeno 48 ore ad un docento di qualsiasi materia, vale l'affiancamento da me svolto presso un insegnante di scuola superiore. Grazie |
Rispondi Autore: lara ergascov - likes: 0 | 23/10/2014 (16:17:58) |
Buongiorno, sono Ingegnere Civile, esperienza lavorativa da Ingegnere Civile di 2 anni, Coordinatore della sicurezza e RSPP ( con esenzione alla frequentazione dei moduli A e B ma con corso di aggiornamento per tutti i settori Ateco eseguito nel 2014). Da quanto ho letto e per quanto espresso sopra, il criterio che mi rispecchia,per essere docente formatore, è il numero 3. Quello che mi chiedo è questo: l'esperienza lavorativa o professionale di 12 mesi e l'affiancamento a docente per 48 ore deve essere eseguito per ogni area tematica? Per cui, volendo essere abilitata a tutte e tre le aree tematiche, devo avere 48+48+48 ore di affiancamento alla docenza e almeno 1 anno di esperienza lavorativa in tutte le tre aree? Oppure la mia tipologia di laurea può farmi rientrare nel criterio 2? |
Rispondi Autore: massimo zeqireja - likes: 0 | 13/11/2014 (23:23:30) |
salve vorrei sapere ,io ho un ufficio di servizi alle aziende riguardanti tutto quello che concerne la legge 81/2008,vorrei chiedere se io organizzo dei corsi per la formazione basta chiamare un docente che abbia i requisiti per qui corsi o bisogna collaborare con un ente bilaterare ,grazie |
Rispondi Autore: STEFANO ZANNOTTI - likes: 0 | 27/11/2014 (17:56:04) |
Buonasera, ho un azienda di vendita e Asssitenza Carrelli Elevatori, ho sempre formato ed effettuato CORSI per Carrellisti, da oltre 10 anni, volevo sapere se con l'accordo Stato/Regione ho i requisisti oltre che per formare per rilasciare l'Attestato, come era prima del Marzo 2012. |
Rispondi Autore: Lupo Ing - likes: 0 | 29/12/2014 (17:07:11) |
Buonasera, è vero che in Sicilia è obbligatorio essere iscritti all'albo dei soggetti formatori per potere tenere un corso di formazione generale e specifica per lavoratori? |
Rispondi Autore: gaia - likes: 0 | 09/01/2015 (17:58:49) |
per frequentare il corso di ASPP e avere poi l'attestato come ASPP è indispensabile avere il doploma di scuola media superiore o basta il diploma di 3à media? |
Rispondi Autore: Davide Degrassi - likes: 0 | 13/01/2015 (10:11:35) |
@Gaia L'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che "Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 (ASPP e RSPP, ndr), è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore [...]". @Stefano Zannotti Provo a risponderLe, ma non conoscendo nel dettaglio la struttura della Sua azienda non è semplicissimo... In base all'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, (Allegato A lett. B punto 1): "Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: [...] f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa; [...]". Molto probabilmente questo è il Suo caso, per cui può rilasciare l'attestato solo se accreditato nella Sua regione. Per quanto riguarda invece i requisiti dei formatori, Lei non dovrebbe avere alcun problema dal momento che è sicuramente in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del medesimo allegato. Spero di essere stato di aiuto. |
Rispondi Autore: archmodel - likes: 0 | 15/01/2015 (12:50:45) |
Ho frequentato un corso per formatore e ho acquisito l'attestato posso rilasciare come formatore attestati di partecipazione? mi spiego meglio nella mia azienda gli operai devono seguire vari corsi come ad esempio Operatori macchine edili, addetti al montaggio e smontaggio ponteggi, preposti alla sicurezza nei cantieri etc, posso io essendo rspp da molti anni di questa azienda ed avendo tutti i requisiti per poterli formare organizzare dei corsi e rilasciare anche gli attestati di partecipazione? |
Rispondi Autore: Filippo Natali - likes: 0 | 11/02/2015 (15:13:12) |
Sono un formatore delle misericordie. Mi hanno più volte chiesto di poter svolgere corsi di primo soccorso nelle aziende od in enti, è possibile? Bisogna essere accreditati. Ciao Grazie. |
Rispondi Autore: Stefano Giacomini - likes: 0 | 05/05/2015 (08:36:26) |
Buongiorno, pongo il seguente quesito: alla data odierna, ovvero 5 maggio 2015; soddisfo le condizioni previste dal D.I. del 6 giugno 2013 per operare come docente formatore; ma non mi è chiaro quali corsi posso formalmente tenere, e quali no. Poichè attenendosi alla tabella riportata in questo articolo, alla data attuale potrei formalmente tenere corsi (solo teoria chiaramente) inerenti: Lavoratori; Preposti; Dirigenti; Datori di lavoro/RSPP; RlS; CSE-CSP; antincendio; spazi confinati; uso dpi 3a categoria. Conferma questa interpretazione ?. Se è corretta, non è mi è chiaro perchè è inserito il datori di lavoro/RSPP; quando nello stesso D.I. del 6 giugno 2013, tra le esclusioni è riportato (a pag.3 ) tra le esclusioni: e/o altre specifiche figure (quali intendono ?). Riassumendo chiedo gentile riscontro in merito alla validità alla data odierna della tabella sopra riportata,e/o eventuale elenco corsi (solo teoria) che posso essere tenuti da chi rientra nelle condizioni espresse dal D.I. del 6 giugno 2013. Grazie |
Rispondi Autore: Emy SL - likes: 0 | 10/06/2015 (10:55:20) |
Buon giorno avrei il seguente debbio/quesito da porvi: Sono RSPP interno (dipendente) ho i requisiti per svolgere la formazione interna al personale in base all'accordo stato regioni (Generale, specifica, carrelli elevatori) oltre al registro presenze, si emette anche attestato interno, mi esprimo correttamente se dico in azienda (al DDL)che questo attestato e' utilizzabile solo all'interno dell'azienda in quando l'azienda non è un ente certificato, di conseguenza un lavoratore che termina il rapporto di lavoro e andrà a lavorare per un'altra azienda dovrà ripetere i corsi ? spero di essermi spiegato bene |
Rispondi Autore: simone musu - likes: 0 | 11/06/2015 (13:27:44) |
Buongiorno, la presente per porvi una domanda: ho seguito un corso di 24 ore come Formatore Rspp nel 2015, volevo sapere a quale ente bilaterale (o organismo paritetico) fare riferimento per poter rilasciare attestato di formazione (per Lavoratori, Preposti; Dirigenti; Datori di lavoro/RSPP; RlS), dato che la normativa lascia intendere che non siamo autorizzati a rilasciarli da soli. Grazie |
Rispondi Autore: Daniela Tasca - likes: 0 | 12/01/2016 (22:47:29) |
Quali requisiti deve avere una società di formazione per organizzare corsi sulla sicurezza in generale? A chi deve fare riferimento per chiedere informazioni all'asl? Grazie |
Rispondi Autore: ndiaye ibrahima - likes: 0 | 06/04/2016 (12:40:47) |
Mi piace molto ago mente et sono interessato |
Rispondi Autore: Mimmo Didonna - likes: 0 | 05/05/2016 (09:32:57) |
Dalla lettura della tabella a corredo dell'articolo risulta che il formatore - docente dell'RLS non deve avere alcun requisito minimo. E' possibile questo? chiuque può fare formazione all'RLS? mi sembra alquanto strana la questione. Qualcuno può darci info? Grazie. |
Rispondi Autore: Tomassi Letizia - likes: 0 | 19/06/2016 (21:38:34) |
Sono una docente di scuola primaria ,volevo sapere può fare il corso sulla sicurezza una mia collega? se si quali requisiti deve avere? grazie Tommassi letizia alessandra |
Rispondi Autore: Francesco Capriola - likes: 0 | 28/06/2016 (15:34:50) |
Salve ho una laurea magistrale in ingegneria della sicurezza e protezione civile, ho fatto affiancamento in docenza per corsi di formazione ai sensi dell'81/08 e dm 10/3/98, sicurezza sul lavoro e addetti antincendio, per più di 48 ore . Come faccio a dimostrarLO? Basta una dichiarazione scritta da parte dell mio collega docente? |
Rispondi Autore: Giovanni Crocco - likes: 0 | 25/10/2016 (23:14:24) |
Buona sera a tutti, Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire se ricopro i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6/2/2013 per ricoprire il ruolo di formatore? Vi elenco la mia situazione attuale: - Diploma di scuola secondaria - Laurea magistrale in Giurisprudenza - Assistente universitario per 3 anni di cui 1 in qualità di Cultore della materia tenendo corsi in prima persona - Master in Risorse Umane, in cui ho seguito un modulo in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Vi sarei grado se poteste aiutarmi a capire se, alla luce della normativa vigente, posso essere identificato come formatore, se nell'azienda dove lavoro posso fare formazione e che tipo di formazione. Grazie mille a tutti. |
Autore: UMBERTO MORGANO | 06/12/2016 (18:48:40) |
Vorrei avere un chiarimento in merito: sono un docente abilitato in diritto ed economia ed insegno in una scuola superiore, vorrei sapere se potrei insegnare il muodulo generale sula sicurezza a agli studenti della scuola . |
Rispondi Autore: kappa gi effe - likes: 0 | 14/01/2017 (15:13:12) |
Buongiorno Sono un libero professionista iscritto all’ albo professionale degli Architetti dal 1998, con attestati 626/94- 494/96 e del 81-2008 (coordinatore sicurezza ) e tanti anni di esperienza lavorativa proprio come progettista, D.L., CSP e CSE, valutazione rischi negli ambienti di lavoro (redazione DVR, DVRI, POS per aziende ed artigiani, ecc.), oltre ad attesati vari, tra cui Rspp mod. “A”, “B” (sono anche datore di lavoro) e ”C” , corso antincendio (tutte le categorie), 1° soccorso, ecc. Quali corsi dovrei fare e per quante ore e cadenza per avere gli attestati per tenere i corsi come : - formatore dei lavoratori in materia di salute e sicurezza; - formatore dei lavoratori in materia di Antincendio o prevenzione incendi. Per quanto sia a conoscenza per i corsi antincendio di cui al DM 10/3/1998 nell’allegato IX non viene richiesto alcun requisito per quanto attiene al DOCENTE FORMATORE . - per rilasciare gli attestati e firmare come docente, mi dovrei iscrivere per forza a qualche associazione per essere accreditato? Vi sarei grato, se qualcuno mi potesse rispondere. Grazie |
Rispondi Autore: Stefano Olivieri - likes: 0 | 03/02/2017 (12:20:24) |
Sono responsabile dei sistemi di gestione della qualità (manuale qualità, procedure, istruzioni)presso un'Azienda di livello nazionale. Vorrei sapere qual'è il percorso da seguire per effettuare corsi di formazione "antincedio" all'interno della stessa azienda. Grazie Stefano Olivieri |
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0 | 30/03/2017 (15:09:18) |
In risposta al sign.Olivieri , per effettuare i corsi antincendio all'interno dell'azienda , basta un locale con delle sedie un'idrante e una manichetta, lo fanno i vigili del fuoco... |
Rispondi Autore: Marco Roma - likes: 0 | 04/07/2017 (08:54:54) |
Ciao, secondo voi in quale criterio posso collocarmi avendo: -esperienza come docente esterno dal 2013 al 2016 -corso formatore -più di 100 ore di corsi effettuati con esito positivo (rspp ABC, primo soccorso, PLE, carrelli elevatori, ponteggi, DPI categoria 3 ecc.) Cortesemente aspetto il vostro parere Grazie |
Rispondi Autore: Stefano Marzio - likes: 0 | 04/07/2017 (08:59:35) |
Buongiorno, Riguardo ai corsi per le attrezzature di lavoro, per effettuare corsi sia teorici che pratici. Sarei qualificato avendo esperienza come docente esterno triennale sia nel campo della sicurezza sul lavoro e sia come docente/istruttore parte pratica? Grazie |
Rispondi Autore: SIMONA MARIANI - likes: 0 | 04/10/2017 (18:51:26) |
Salve, la mia situazione è laurea triennale in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. Posso fare la docente a corsi di formazione? Se si a quali? invece per quanto riguarda la co-docenza come funziona? |
Rispondi Autore: Veltri laura - likes: 0 | 15/11/2018 (15:09:26) |
Salve una domanda.... nella scuola i coordinatori di sicurezza che requisiti devono avere? È una persona dichiarata centetredicista con difficoltà motorie può svolgere questo compito? |
Rispondi Autore: sabrina albanese - likes: 0 | 26/09/2019 (09:49:21) |
Buongiorno, vorrei sapere gentilmente se il corso di 120 ore per diventare coordinatore della sicurezza può essere eseguito da un unico docente formatore architetto o ingegnere abilitato come formatore oppure occorrono ulteriori docenti (avvocati, medici…) che si occupano di specifici moduli all'interno delle 120 ore. Grazie |
Rispondi Autore: Giulia Perugini - likes: 0 | 21/02/2020 (10:45:12) |
Ho difficoltà capire chi può effettivamente svolgere i corsi di formazione per formatori.... o meglio per organizzare un corso di formazione per formatori è necessario essere ente accreditto!? o comunque mi sapete dare delucidazioni in merito!? Grazie |
Rispondi Autore: Max - likes: 0 | 11/05/2023 (13:34:07) |
Buongiorno un HSE che ha i requisiti per fare il formatore ai sensi del decreto 6 marzo 2013, e che ha conoscenze in materia di GDPR, può fare dei corsi sulla protezione dei dati/privacy in azienda o deve per forza rivolgersi a enti specializzati? Che requisiti deve avere (eventualmente) per poter rilasciare attestati oltre a quelli di cui al d.l. sopra citato per svolgere attività formativa su questo argomento? Grazie |
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0 | 26/09/2023 (20:53:23) |
Buonasera, Al giorno d'oggi i requisiti indicati nel decreto interministeriale 06 marzo 2013 si applicano anche al personale medico in relazione ai corsi di primo soccorso oppure il riferimento normativo è ancora il decreto ministeriale 388 del 2003, con i soli requisiti di laurea e abilitazione? Grazie! |