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E’ valida la formazione sulla sicurezza in videoconferenza?

E’ valida la formazione sulla sicurezza in videoconferenza?

Alcune considerazioni sulla validità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta in videoconferenza alla quale si è fatto e si fa ricorso nel periodo di emergenza da Coronavirus.

E’ valida, alla luce delle disposizioni impartite con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta in videoconferenza alla quale si è fatto e si fa ricorso nel periodo di emergenza anti coronavirus? E’ un quesito ricorrente da parte dei lettori che ci induce a formulare sull’argomento delle osservazioni e a fare delle considerazioni.

 

Di recente l’AiFOS, l’Associazione sulla formazione degli operatori di sicurezza oggi più autorevole in Italia, ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Conferenza delle Regioni chiedendo di far ripartire la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in presenza. L’Associazione, infatti, si è auspicata questa ripresa ribadendo l’importanza di tale tipo di formazione, prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, quale elemento essenziale per la sicurezza dei luoghi di lavoro e ponendo in evidenza una mancanza della consapevolezza di tale importanza specie nella Fase 2 dell’emergenza contro il Covid 19 nel corso della quale, dopo il lockdown, si è avuta una ripresa delle attività produttive, commerciali e sociali e si è dovuto adottare tutte le misure di sicurezza previste dal “Protocollo” siglato tra il Governo e le parti sociali.

 

E’ un’azione del tutto condivisibile e da supportare quella condotta dall’AiFOS considerato che, benché la modalità di formazione in videoconferenza sia stata riconosciuta equiparata alla formazione in presenza in aula e quindi considerata valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di formazione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tale tipo di metodologia di fatto non è applicabile a tutte le tipologie di formazione e specie a quelle che prevedono parti pratiche e l’utilizzo di attrezzature di lavoro e non si adatta altresì a tutti i settori di attività né in particolare alla formazione dei lavoratori che deve essere ora più accurata per difendersi dai maggiori rischi che proprio la pandemia da coronavirus ha fatto sorgere.

 

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Il sopraggiungere della pandemia dovuta al Covid 19 ha portato il Governo ad adottare delle misure per il contrasto e per il contenimento del contagio con l’emanazione di vari DPCM che hanno dovuto sopprimere la formazione in presenza e suggerire al suo posto quella a distanza il che ha portato a un ricorso diffuso alla modalità in videoconferenza sincrona con la quale in sostanza la presenza fisica è stata sostituita con la videopresenza. Comunque, nel periodo di emergenza si è potuto constatare la presenza di un’enorme confusione nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riscontrare una situazione ancor più caotica di quanto già non lo fosse prima.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, in una recente FAQ pubblicata sul proprio sito, ha ritenuto ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in videoconferenza, ad esclusione dei corsi pratici, purché la formazione stessa sia fatta con modalità sincrona in modo da garantire la verifica delle presenze dei corsisti da formare e assicurare la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio con la condivisone del materiale didattico, con la possibilità di formulare domande, etc.).

 

Anche il Ministero dell’interno, con una nota del 16/4/2020 del Dipartimento  dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha stabilito che i corsi base di prevenzione incendi potessero essere tenuti con modalità streaming sincrona (videoconferenza) consentendo quindi ai discenti di poter partecipare agli eventi formativi dalle proprie sedi (studio o abitazione). Le Regioni dal canto loro sono andate in ordine sparso, non tutte hanno riconosciuta la validità della formazione in videoconferenza e si sono mosse in maniera disuniforme fra di loro.

 

C’è comunque da ricordare a tal punto che la competenza in materia di formazione in Italia è delle Regioni e che il D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha affidato la regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito per semplicità Conferenza Stato Regioni), cosa che la stessa ha fatto con l’emanazione di vari Accordi a partire da quelli del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che intendono optare per lo svolgimento diretto dei servizi di prevenzione e protezione fino all’ultimo Accordo del 7/7/2016 sulla formazione degli RSPP il quale in pratica però ha revisionata tutta la materia della formazione. In tale ultimo Accordo, si fa osservare, al punto D 2) dell’Allegato II, contenente i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza in modalità e-learning, sono state già prese in considerazione le videolezioni quale strumento di erogazione, assieme ai forum, alle classi virtuali, ai webinar, ecc..

 

Nel corso dell’emergenza Covid 19 quindi si è instaurata di fatto una sorta di deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ma che succederà ora, c’è da chiedersi, alla fine del periodo di emergenza prevista per la fine del mese di luglio?  Le soluzioni adottate in via temporanee decadranno e chiaramente si tornerà alle vecchie regole. La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si farà o in presenza fisica, quando la stessa è specificatamente richiesta, o in modalità e-learning secondo le indicazioni fornite dalla tabella in Allegato V al citato Accordo Stato Regioni del 7/7/20016 nella quale sono stati riassunti tutti i criteri di formazione riferiti alle varie figure operanti nella materia di prevenzione.

 

La modalità di formazione in videoconferenza, come è noto, offre una serie di vantaggi ormai riconosciuti da più parti anche se, a parere dello scrivente, non è in grado di garantire il più alto grado di interattività (è una osservazione che si può leggere anche negli Allegati  degli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 allorquando sono state fissate le regole della modalità via e-learning) per cui è prevedibile che anche dopo il periodo di emergenza Covid 19 permarrà il ricorso a tale tipo di modalità. Sarà allora opportuno rivedere tutta la materia della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e mettere soprattutto un po’ di ordine fra lo Stato e le Regioni e le Regioni tra di loro nonché indifferibile che la Conferenza Stato Regioni, preso atto della evoluzione delle tecnologie a disposizione, intervenga a fornire dei chiarimenti e delle indicazioni operative nonché a stabilire delle linee guida per la formazione in videoconferenza così come in passato ha fatto con la modalità e-learning. E’ almeno auspicabile.

 

Gerardo Porreca


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Rispondi Autore: Marco Zanchin - likes: 0
10/06/2020 (12:11:53)
Molte grazie all'ing Porreca che ha ribadito, una volta per tutte, che le attività di videoconferenza sono attività di formazione e-learning; al di fuori del periodo di emergenza coronavirus, si possono effettuare solo per le tipologie di corsi permessi dal D.lgs 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni. Con buona pace di tutte le società di formazione che da anni erogano corsi in videoconferenza di qualunque tipologia....
Rispondi Autore: Silvio Bianchi - likes: 0
22/03/2021 (22:58:16)
Salve, solo gli attestati RSPP DDL e NON DDL devono essere riconosciuti dalla regione? e se si ai sensi di quale normativa?

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