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FAQ ASR 59/2025: obblighi formativi per datore, preposti e dirigenti
Roma, 22 Maggio – Continua il nostro lavoro di informazione sull’importante Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025, in materia di formazione, raccogliendo nuovi quesiti e risposte pubblicati nel documento “ FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione”.
Il documento è stato elaborato da un gruppo interistituzionale composto dai rappresentanti della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti e garantire una uniformità interpretativa.
In precedenti articoli abbiamo presentato alcuni quesiti e le risposte su vari temi generali (entrata in vigore, accreditamento regionale, attestati, crediti formativi, regime transitorio, …), e sulla formazione connessa all’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro (quesiti sulla formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature, formazione per il carroponte, docenti e modalità di formazione, …).
Oggi ci soffermiamo su nuovi quesiti con riferimento ai seguenti argomenti:
- FAQ ASR 2025: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
- FAQ ASR 2025: approfondimento sulla formazione del preposto
- FAQ ASR 2025: lingua veicolare e modulo cantieri
FAQ ASR 2025: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
Partiamo dalle risposte alle domande sulla formazione di alcuni attori della sicurezza aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Partiamo dal datore di lavoro.
Quesito n. 30 - Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi?
La risposta: “Il Datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, dovrà frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II dell’Accordo SR 59/2025. Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3 dell’ Accordo SR 59/2025”.
Ai dirigenti e preposti è riservato il quesito n. 31.
Quesito n. 31 - Quanto previsto dalla parte IV punto 1 dell’Accordo SR 59/2025, relativamente all’esonero delle indicazioni metodologiche nei confronti dei datori di lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno della propria azienda, nei confronti dei propri lavoratori la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, deve intendersi riferita anche ai propri preposti o dirigenti?
Questa la risposta: “Sì. In quanto per lavoratore ci si deve riferire alla definizione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, che include anche i preposti e i dirigenti”.
Si parla poi di lavoratori.
Quesito n. 32 - La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?
Risposta: “Ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 la formazione deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto, specifica “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo”.
FAQ ASR 2025: approfondimento sulla formazione del preposto
Veniamo ad un approfondimento sulla formazione del preposto con due diversi quesiti.
Quesito n. 37 - Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 (vale a dire prima del 19.05.2023)? Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell'aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi:
a) prima del 19 maggio 2023?
b) a partire dal 19 maggio 2023 e fino al 19 maggio 2025?
La risposta indica che l’ Accordo SR 59/2025 “stabilisce che ‘sono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo SR 2011, ai quali è riconosciuto credito formativo totale’. Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data. Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Riguardo all’entrata in vigore dell’ASR 2025 rimandiamo anche alla lettura dell’articolo “ Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?”.
Quesito n. 38 - In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti in modalità e-learning?
La risposta: “L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 215/2021, stabilisce che la formazione del preposto deve essere svolta esclusivamente in presenza, per garantire l’efficacia dell’apprendimento e il ruolo di vigilanza sul lavoro. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 conferma questo principio. La modalità e-learning è espressamente esclusa per i corsi di formazione e aggiornamento dei preposti. Sono ammesse solo due modalità:
- Presenza fisica
- Videoconferenza sincrona (VCS), equiparata alla presenza per la parte teorica”.
FAQ ASR 2025: lingua veicolare e modulo cantieri
Concludiamo con quattro domande, due sulla “lingua veicolare” e due sul modulo cantieri per datori di lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria.
Quesito n. 39 - Secondo l’art. 37 commi 1 e 13 del D. Lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale la formazione può essere considerata non adeguata e sufficiente?
La risposta: “Nel nuovo Accordo SR nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” si prevede che: ‘Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza (...) ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (…) Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.
Quesito n. 40 - Spetta ad entrambi i soggetti valutare il livello di conoscenza della lingua per accedere alla formazione e con quali modalità?
Risposta: “l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 81/08 espressamente prevede ‘Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, ...’. Al successivo comma 13 secondo periodo: ‘(…) Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”. Sulla base di quanto sopra è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare al fine di ritenere la formazione adeguata e sufficiente come richiesto dai disposti normativi sopra citati”.
Concludiamo con le domande sul modulo cantieri.
Quesito n. 41 - Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?
Questa la risposta: “Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008), così come indicato dalla parte II punto 3 (datore di lavoro dell’impresa affidataria) e dalla parte II punto 2.3 (dirigente dell’impresa affidataria)”.
Quesito n. 42 - È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?
Risposta: “L’articolo 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008 prevede che i Datori di Lavoro o i Dirigenti dell’impresa affidataria abbiano una formazione adeguata. La finalità del percorso formativo dei moduli aggiuntivi “cantieri”, previsti dall'’Accordo, è fornire i contenuti e le durate del percorso formativo per l’adeguatezza prevista dal citato articolo 97. L'applicazione dei contenuti previsti dall'Accordo per il modulo aggiuntivo cantieri, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'art. 97 comma 3. Nel caso in cui venga posto un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione ‘adeguata’. Nel periodo transitorio trova comunque applicazione l'obbligo di cui all'art. 97 comma 3 ter indipendentemente dalla conformità del percorso ai contenuti dell’accordo. Trascorso il periodo transitorio di 24 mesi il percorso formativo, solo ai fini dell'adeguatezza, dovrà essere conforme ai contenuti previsti dall'Accordo”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale delle FAQ che affrontano i seguenti temi:
- accreditamento regionale
- attestati
- classificazione ATECO
- credito formativo
- decorrenza formazione
- efficacia formazione
- entrata in vigore
- attrezzature formazione CMM
- formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008
- formazione per carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala
- formazione escavatore con massa inferiore ai 6000 kg
- formazione per carroponte
- formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- formazione del datore di lavoro
- formazione lavoratori
- formazione pratica
- formazione pregressa
- formazione preposto
- lingua veicolare
- modulo cantieri
- organizzazione corso
- periodo transitorio
- requisiti docenti
- tutor
- verifica finale
Tiziano Menduto
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