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Coronavirus: un protocollo e linee guida per i cantieri edili

Coronavirus: un protocollo e linee guida per i cantieri edili

Siglato dalle parti sociali dell’edilizia un protocollo condiviso e linee guida per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore edile. Focus sull’informazione ai lavoratori.

 

Roma, 14 Apr – Proprio in relazione alle tante criticità e difficoltà nel contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 nel mondo dei cantieri edili che sono rimasti attivi, in queste settimane sono stati elaborati diversi protocolli dedicati al mondo delle costruzioni.

 

Ricordiamo alcuni dei protocolli generali o specifici per i cantieri pubblicati in queste settimane:

- “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo scorso, relativo a tutti i settori produttivi e a cui si è aggiunto il “ Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»;

- il “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili” condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

 

Successivamente a quest’ultimo protocollo, il 24 marzo 2020 le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un ulteriore “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – Linee Guida per il settore edile”.

Il protocollo, come indicato nel testo, “ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa” e “declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Gli obiettivi del protocollo condiviso per i cantieri edili

Le Parti sociali firmatarie - Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Dipartimento edilizia, Confapi Aniem -  ritengono di “declinare le prescrizioni ivi contenute nella realtà produttiva del settore delle costruzioni, sia negli uffici che nei cantieri”, anche in attuazione del “ Protocollo condiviso” sottoscritto il 14 Marzo e della normativa nazionale.

 

In questo senso le parti sottolineano che “la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, per le unità produttive e cantieri nei quali le seguenti prescrizioni non potessero essere attuate, saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, per l’intero territorio nazionale, con la causale epidemia Covid-19. Le parti si danno inoltre atto che, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile (a titolo esemplificativo ferie, permessi, ecc)”.

 

Le parti concordano inoltre che “l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, nell’ipotesi di sospensione dell’attività nei cantieri, in assenza della possibilità di adibire il personale ad altri lavori, riguarderà anche la categoria impiegatizia, in virtù della stretta interconnessione delle rispettive attività lavorative. Anche in tale ipotesi, saranno utilizzati tutti gli strumenti normativi e contrattuali per mantenere i livelli occupazionali, fermo restando l’utilizzo, laddove possibile, dello strumento del lavoro agile”.

 

 

L’obiettivo del Protocollo è dunque quello di fornire indicazioni operative “finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19”.

 

Si sottolinea, a questo proposito, che il COVID-19 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.

 

Dopo aver riportato alcune indicazioni normative le parti firmatarie indicano di adottare il protocollo, “fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti, e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

 

L’informazione ai lavoratori dei cantieri

Sono tanti i temi trattati dal protocollo e il primo riguarda l’informazione.

 

Si indica che il datore di lavoro, “anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali” (il protocollo riporta a questo proposito l’allegato I del DPCM 8 marzo), attraverso “le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento)”.

 

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana – continua il protocollo - si invitano i datori di lavoro a “fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliants informativi con indicazioni grafiche”.

Inoltre i lavoratori autonomi “dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.)”.

 

Si segnala poi che le informazioni riguardano inoltre:

  • “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
  • le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
  • l’obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.

 

I cambiamenti nell’organizzazione aziendale e la sorveglianza sanitaria

Il documento indica che in riferimento alla normativa nazionale relativa all’emergenza COVID-19 e limitatamente al periodo della emergenza le imprese potranno:

  • “disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
  • procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro”.

 

Sono poi “sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all’esecuzione dei lavori negli specifici cantieri”.

 

Inoltre la sorveglianza sanitaria “deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute”.

In particolare:

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  • nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
  • il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
  • il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

 

Le parti concordano di costituire un “Osservatorio per monitorare l’andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni”.

 

Concludiamo segnalando alcuni altri temi affrontati nel protocollo:

  • modalità̀ di ingresso in azienda
  • precauzioni igieniche
  • indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
  • pulizia e sanificazione
  • distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
  • gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • formazione
  • gestione di una persona sintomatica
  • tipizzazione delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Dipartimento edilizia, Confapi Aniem, “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Linee guida per il settore edile”, Protocollo del 24 marzo (formato PDF, 1.0 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

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Rispondi Autore: Roberto Pernechele - likes: 0
14/04/2020 (08:54:58)
Gentilissima "Redazione cat. Edilizia", questo accordo siglato fra le parti sociali edilizia del 24 marzo, se messo in atto scrupolosamente, "AUTORIZZA" la ripresa del lavoro alle aziende Edili. Per gli eventuali spostamenti basta citare sull'Autocertificazione questo accordo?
Certo di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente. Roberto Pernechele.
Rispondi Autore: Pietro - likes: 0
14/04/2020 (12:37:33)
Ci sono due aspetti sui quali vorrei soffermarmi:
1) i protocolli e le linee guida ad oggi non trattano un problema importante, la formazione di neo assunti nel settore delle costruzioni edili. Ad oggi non è possibile la formazione in aula e frontale per via della pandemia Covid-19, ma allo stesso tempo l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 ne vieta l’erogazione online / inFad. Uguale per i corsi per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc. Come ovviare a ciò? Si potrebbe pensare ad una deroga con accesso a formazione online/inFad ovvero in videoconferenza per il solo periodo dell’emergenza?
2) nei cantieri si ritiene di dover dare degli obblighi al coordinatore per la sicurezza quali stesura delle procedure anticontagio di cantiere e del calcolo degli oneri della sicurezza, ecc. Ma se l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e diverse ASL / USL / ATS hanno più volte ribadito che se il Covid-19 non è un rischio professionale non va aggiornato il DVR e vanno soltanto redatte procedure anticontagio a cura del datore (non da parte del RSPP). Allora, perché nei cantieri edili si responsabilizza il CSP/CSE? Il PSC, come il POS, non sono il DVR generale e DVR specifico di cantiere? Perché questo controsenso?
Io sono per la massima prevenzione sia in cantiere che in azienda, sono per le procedure ed integrazione di adempimenti, ecc. , ma c’è bisogno di chiarezza ed equità. Poi, in caso di evento dannoso i giudici condannano anche contro indicazioni INL, ASL/USL/ATS. Questo non è ne giusto e ne coerente.
Perché i datori / committenti, poi, vogliono rispettare ciò che è scritto nelle norme, circolari, ecc.
Le sentenze, in alcuni casi, sono le une diverse dalle altre e non hanno il valore di legge, ma solo base per la difesa.
Rispondi Autore: io - likes: 0
16/04/2020 (16:06:15)
allucinante ... come sempre, mentre responsabilmente gli altri paesi euorpei, Spagna in testa, hanno ripreso a trottare (anche nel settore EDILI), qui si disquisisce ancora sui protocolli ... questo è proprio un paese INUTILE!
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (09:05:46)
La Valutazione del rischio da contagio COVID-19 nei luoghi di lavoro secondo l'INAIL
Documento tecnico INAIL, Aprile 2020 -
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione


Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive
adottate.
organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive
adottate.
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.
Metodologia di valutazione integrata
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
- esposizione
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- prossimità
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
- aggregazione
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Continua nel Testo integrale del Documento Tecnico Inail 21.4.2020

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