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Come formare e informare i soggetti operanti in ambiente confinato?

Come formare e informare i soggetti operanti in ambiente confinato?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

30/11/2020

Indicazioni sui percorsi di formazione, informazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato. La formazione dei lavoratori, la formazione del rappresentante del datore di lavoro committente e gli obblighi di informazione.

Come formare e informare i soggetti operanti in ambiente confinato?

Indicazioni sui percorsi di formazione, informazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato. La formazione dei lavoratori, la formazione del rappresentante del datore di lavoro committente e gli obblighi di informazione.

Roma, 30 Nov – Come più volte ricordato nei nostri articoli che affrontano le criticità e i ritardi normativi relativi agli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, la normativa vigente non regolamenta la tipologia, la durata, i contenuti e le modalità di erogazione e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato.

Infatti ad oggi il legislatore “non ha ancora provveduto alla definizione dei contenuti e delle modalità della formazione” di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Contenuti e modalità di formazione che “dovevano essere individuati entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, con accordo in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome”.

 

A raccontarlo in questi termini e proprio per superare la discrezionalità con cui viene affrontato oggi il tema, le “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” - un documento prodotto nel 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI) - forniscono indicazioni utili per coloro che, professionisti e non, “ricoprono il ruolo di RSPP, CSP/CSE o anche lo stesso ruolo di Rappresentante del DDL Committente (RDLC)”. E vengono dunque proposti “requisiti minimi per la progettazione e l'erogazione dei percorsi di informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti confinati, ovvero lavoratori, preposti e DDL là dove direttamente coinvolto nelle lavorazioni”.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:

  • Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
  • La formazione del rappresentante del datore di lavoro committente
  • Sugli obblighi di informazione e sui riferimenti temporali

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Trasporto Cisterne - Categoria: Procedure Ambienti Confinati

 

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Dopo un iniziale inquadramento normativo del tema “formazione”, il documento – curato dall’Ing. Gaetano Fede, dall’Ing. Stefano Bergagnin, dall’Ing. Luca Vienni e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI – ricorda che un utile riferimento interpretativo, in assenza dell’Accordo Stato-Regioni in materia, è costituito dalle “Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati” della Regione Emilia-Romagna che affrontano il tema Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori dal punto 4.4 al punto 4.8. (punti riportati nell’allegato 2 del documento del CNI).

 

In particolare queste “Istruzioni operative” “suddividono la preparazione dei lavoratori e preposti, occupati in ambito ambienti confinati, nonché dei DDL direttamente coinvolti, in parte generale e parte specifica:

  • parte generale: “è riferita alla mansione del lavoratore/preposto/DDL, e comprende la formazione specifica aggiuntiva indotta da quanto previsto dalla lett. d) nonché l’addestramento previsto dalle lettere e), f) del comma 1 dell’art.2 del DPR 177/11 ai fini della qualificazione per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”;
  • parte specifica: “è relativa al tipo di lavoro, a cura del DDL o, per lavori eseguiti presso terzi in regime di appalto o di prestazione d’opera, con il contributo del DDL Committente, che si può definire ‘di contesto’ (rif. art. 3 comma 1 DPR 177/11) ed è prevista in fase operativa prima dell’accesso ai luoghi di lavoro”.

La suddivisione “potrebbe essere interpretata anche come formazione a livello azienda (o di mansione) e a livello di sito (o di contesto).

 

Nel documento si consiglia “di considerare come prerequisito di ingresso al percorso di informazione, formazione e addestramento in ambito ambienti confinati quanto previsto dall’Accordo SR del 21/12/2011, l’avvenuta esecuzione della formazione generale e specifica per i lavoratori e l’avvenuta esecuzione della formazione aggiuntiva per i preposti”. E in funzione delle caratteristiche dell’organizzazione e degli ambienti in cui si svolge il lavoro in ambiente confinato, il percorso formativo “dovrà poi comprendere l’informazione e formazione specifica (ex art.2 comma1 lett. d) D.P.R. 177/2011) mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, in modo che gli addetti possano acquisire le conoscenze, la comprensione e le competenze necessarie”.

 

Nell’Allegato 2 è inserito anche il “ Quaderno tecnico Datori di lavoro cantieri expo Milano 2015 – Ambienti confinati” prodotto nel febbraio 2015 dallo SPSAL dell’ASL di Milano, che contiene la scheda “Formazione per operatori in ambienti confinati” che dettaglia organizzazione, contenuti e metodologia da adottare (vedi Tab. E), e fornisce la modulistica atta a documentare l’esperienza lavorativa e formativa pregressa in ambito ambienti confinati di addetti e preposti”.

 

La formazione del rappresentante del datore di lavoro committente

Veniamo alla formazione del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) istituto dall’art.3 comma 2 del DPR 177/2011.

 

Si indica che per il RDLC “si ritiene necessaria una formazione specifica in materia di spazi confinati o a rischio inquinamento”. E si ricorda che per questo ruolo, “il cui compito precipuo è vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”, il legislatore ha previsto alcune caratteristiche:

  • “il possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,
  • aver svolto attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed f)”.

 

È evidente che, per questa figura, “è stato pertanto previsto un percorso di formazione strutturalmente differente da quello richiesto per tutto il personale, compreso il datore di lavoro ove impegnato direttamente. Al RDLC è infatti richiesto di avere svolto attività di informazione/formazione specifica mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza, ma non gli è richiesta l'avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

 

Sugli obblighi di informazione e sui riferimenti temporali

Concludiamo riportando alcune indicazioni relative agli obblighi di informazione.

 

Si indica che “in relazione all’obbligo di informazione da parte del datore di lavoro committente previsto dall’art.3 comma 1 del D.P.R.177/2011 ‘sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare [i lavoratori dell’impresa appaltatrice/esecutrice e gli eventuali lavoratori autonomi - ndr], su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività’, che deve essere effettuata ‘prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2’ e che deve essere ‘realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno’ il DPR 177/2011 non consente un’interpretazione sicura”.

 

E si segnala che sempre in relazione a tale parte di “specifica” informazione, relativa a livello sito/contesto, “anche le indicazioni operative della Regione Emilia-Romagna, prevedono che l’attività di informazione venga realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, specificando la non inferiorità a 1 giorno citata nel decreto. Tra gli argomenti oggetto di informazione si consiglia di prevedere i seguenti:

  • rischi specifici associati agli ambienti confinati, posizione e operatività
  • rischi da interferenza
  • schede di sicurezza delle sostanze utilizzate o potenzialmente presenti
  • segnaletica
  • dispositivi di protezione individuali e collettivi
  • Piano di Emergenza Interno e rapporti con la squadra di primo intervento e con i servizi di emergenza esterni
  • procedure e permessi di lavoro specifici”.

 

Riguardo poi al parametro “non inferiore ad un giorno” permane il dubbio – continua il documento - sull’eventuale “riferimento alla durata dell’incontro di informazione o in merito al periodo di anticipo rispetto all’inizio dei lavori nel luogo classificato ambiente confinato”.

E si ricorda che anche l’ Interpello n. 23/2014 – che entra nel merito della “non sempre necessaria ripetitività di tale attività di informazione, non chiarisce a quale dei due aspetti la norma si riferisca”.

 

Nella presente linea di indirizzo “si ritiene che la non inferiorità di un giorno si riferisca al tempo antecedente l’inizio effettivo dei lavori, rimanendo a carico del Committente, in qualità di Datore di Lavoro del luogo oggetto dell’intervento e classificato ambiente confinato, la scelta di una idonea durata dello stesso incontro di informazione che consenta l’esposizione dei contenuti summenzionati”.

 

Concludiamo segnalando che il documento del CNI, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma ulteriormente su vari altri aspetti relativi alla formazione, come i requisiti dei docenti, gli obblighi di aggiornamento, l’addestramento all'uso corretto di dispositivi di protezione individuale e gli aspetti organizzativi e metodologici dei corsi di formazione.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee di indirizzo che riportano anche diverse informazioni, tra le tante altre contenute riguardo alla gestione dei rischi negli ambienti confinati, sull’applicazione del alle attività gestite con risorse aziendali interne.

 

 

Tiziano Menduto

 

Scarica i documenti presentati nell’intervista:

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione Settembre 2019.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 



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