Come fare formazione per la sicurezza e come aggiornarla?
Brescia, 26 Ott – Per supportare i lettori e gli operatori nell’applicazione della complicata normativa in materia di formazione alla sicurezza, PuntoSicuro ha intrapreso un percorso di approfondimento di quanto richiesto dai principali accordi approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
E in relazione ai due Accordi del 21 dicembre 2011 – l’ Accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori (ex articolo 37 del D.Lgs. 81/2008) e l’ Accordo Stato-Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ex articolo 34 del D.Lgs. 81/2008) - non possiamo non ricordare quanto poi riportato in un successivo e importante documento chiarificatore.
Stiamo parlando del documento approvato – sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni – il 25 luglio 2012 contenente “ Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”.
Sono stati molti gli articoli dedicati da PuntoSicuro a questo documento, nato per facilitare l’applicazione e l’interpretazione, anche in sede di vigilanza, di quanto contenuto negli accordi del 2011.
Con particolare riferimento a quanto contenuto nell’articolo “ Accordi formazione: chiarimenti per lavorare meglio e bene”, rifacciamo brevemente il punto di alcuni dei vari contenuti delle linee applicative:
- collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione: si ricorda che la legge “non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo”. Sono poi riportate le condizioni necessarie affinché questa collaborazione possa funzionare, ad esempio gli Organismi paritetici devono essere costituiti da associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori che siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed essere presenti nel territorio e settore;
L' accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 precisa inoltre, modificando l'Accordo 2011 per la formazione dei lavoratori sostituendo la nota nella premessa:
"Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione".
La nuova nota specifica che "Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.
Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Viene così maggiormente definito il concetto di collaborazione.
L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 indica poi i criteri che tali organismi devono soddisfare ai fini della rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale:
- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
La nota in premessa all'Accordo 2011, modificata dall'Accordo 2017, termina infine specificando che "Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).
- aggiornamento della formazione: le linee applicative del 2012 sottolineano che “entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento”. Inoltre tali linee applicative forniscono ulteriori indicazioni in ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di aggiornamento.
Tuttavia l'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 modifica alcune di queste indicazioni prevedendo che "l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste", non citando più la previsione di una verifica finale di apprendimento (così come non è più prevista per i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP).
Riguardo all’obbligo di aggiornamento quali sono le tempistiche? Come calcolare l’arco temporale quinquennale?
Sono sempre le linee applicative a dircelo: “al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012”. Quindi per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi la scadenza era l’11 gennaio 2017.
Tuttavia “con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi”.
Torniamo alle linee applicative e ci soffermiamo su una parte meno conosciuta, ma ugualmente importante, come messo in rilievo da Rolando Dubini nell’articolo “ Come interpretare le linee applicative degli accordi sulla formazione”.
Nella parte relativa all’efficacia degli accordi il documento ribadisce l'aspetto fondamentale di ogni attività formativa.
Si parla della “necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che: ‘il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario’”.
Pertanto – continua il documento – “in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al ‘percorso’ delineato dall’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)”.
Concludiamo con un’altra utile sottolineatura sulla “classificazione” dei lavoratori.
Si indica che “l’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata “Condizioni particolari”, il principio per il quale: ‘I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”. In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la ‘classificazione’ dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio “alto” o “medio”. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”)”.
Tali indicazioni sono ribadite dall' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in riferimento alla formazione specifica in modalità e-learning.
L'accordo specifica infatti che "nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II (dell'Accordo 2016, ndr) e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 "Condizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011. A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto”.
Per applicare correttamente la normativa in materia di formazione alla sicurezza, secondo gli accordi del 21 dicembre 2011, è quindi importante conoscere anche l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma che modifica vari aspetti normati dagli accordi del 2011.
RPS
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