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Sicurezza antincendio: la formazione degli operatori

Sicurezza antincendio: la formazione degli operatori

Autore: Claudio Giacalone

Categoria: Prevenzione incendi

11/10/2018

La qualità della formazione antincendio degli operatori prevista dai nuovi criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Pubblichiamo la seconda parte dell’approfondimenti sui nuovi criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, a cura di Claudio Giacalone. Ricordiamo ai lettori che l'articolo è un’anticipazione dei punti salienti della nuova disposizione che è attualmente in bozza, quindi non ancora in vigore.

Leggi la prima parte: Sicurezza antincendio: valutazione dei rischi e nuove prospettive

 

 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure organizzative e gestionali da adottare, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento periodico. Questo argomento costituisce una delle modifiche più importanti apportate al disposto normativo perché interviene, a vari livelli, sull’attività di informazione e formazione che rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e qualificanti dei nuovi criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 

L’informazione, basata sulla valutazione dei rischi di incendio, è fornita al lavoratore all’atto dell’assunzione e viene aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento significativo delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro. Inoltre tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti periodici, compresi sia i lavoratori specificatamente addetti alla squadra di emergenza antincendio ma anche quelli addetti al servizio di prevenzione e protezione che collaborano con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella procedura di valutazione dei rischi.

 

Infine, tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione, in relazione al livello di rischio ed alle specifiche mansioni svolte, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio ed un aggiornamento periodico da parte del datore di lavoro.

 

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CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO

L’attività di formazione degli addetti antincendio non subisce modifiche di rilievo e mantiene la tradizionale suddivisione in tre livelli di rischio, ridefiniti nei livelli 1, 2 e 3 invece che nei livelli di rischio lieve, medio o elevato, sia per quanto attiene i programmi didattici sia anche per l’attività di rilascio dell’attestato di idoneità tecnica, ad opera dei Comandi dei Vigili del fuoco competenti per territorio. Assume invece un’importanza strategica l’obbligo dell’aggiornamento della formazione antincendio che deve essere erogata periodicamente con una cadenza di cinque anni, secondo il seguente schema:

  • attività di livello 1: 2 ore di addestramento pratico;
  • attività di livello 2: 2 ore di teoria e 3 ore di addestramento pratico;
  • attività di livello 3: 5 ore di teoria e 3 ore di addestramento pratico.

 

REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

E’ data notevole importanza questa volta alla qualificazione dei docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza antincendio che possono essere svolti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma anche da soggetti pubblici e privati, che sono tenuti ad avvalersi di docenti che devono possedere specifici requisiti e sono distinti come di seguito indicato:

  • docenti della parte teorica e anche della parte pratica;
  • docenti della sola parte teorica;
  • docenti della sola parte pratica.

 

I docenti della parte teorica e anche della parte pratica devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come formatori in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato X;
  3. essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 14 del D.Lgs. 139/06 e avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori antincendio;
  4. personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel ruolo dei direttivi e dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio per un periodo di almeno 10 anni.

 

I docenti della sola parte teorica devono essere in possesso del diploma di scuola secondarla di secondo grado e, inoltre, di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come formatori in materia antincendio, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le modalità definite all’allegato X;
  3. iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 14 del D.Lgs. 139/06;
  4. personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel CNVVF nel ruolo dei direttivi e dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio per almeno 10 anni.

 

I docenti della sola parte pratica devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come formatori in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le modalità definite all’allegato X;
  3. iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 14 del D.Lgs. 139/06 e frequenza con esito positivo di un corso di formazione per formatori in materia antincendio;
  4. personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel ruolo dei direttivi e dei dirigenti o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, o nei ruoli dei capi reparto e dei capi squadra, per un periodo di almeno 10 anni.

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI

Il corso di formazione per formatori antincendio ha una durata minima di 60 ore, di cui 16 ore sono dedicate alla parte pratica, ed è articolato in 10 moduli non modificabili per numero ed argomenti. II corso è completato con l'esame finale il cui superamento abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici previsti per i programmi dei corsi di formazione antincendio. E' possibile acquisire le abilitazioni parziali all'erogazione dei soli moduli teorici, a seguito di frequenza dei primi 9 moduli del corso di formazione (48 ore) e superamento di un esame finale, o anche dei soli moduli pratici, a seguito di frequenza di un corso di formazione della durata minima di 28 ore e superamento di un esame finale.

 

Per il mantenimento della qualifica di formatore, i formatori devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro con una cadenza di cinque anni, mediante un corso della durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica. I soggetti formatori dovranno fornire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti previsti.

 

Il nuovo strumento normativo potrà quindi dare nuovo impulso alla procedura di valutazione dei rischi in modo da garantire effettivamente l’obiettivo della tutela dei lavoratori in caso di incendio.

 

Claudio Giacalone*

 

 

(*) Claudio Giacalone è il Comandante dei Vigili del fuoco di Alessandria. E’ stato Comandante di Belluno, Dirigente Addetto al Comando di Milano ed è stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Nell’ambito della speciale Commissione di Vigilanza Integrata per EXPO 2015, ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015.



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Rispondi Autore: Lorenzo Dondi - likes: 0
11/10/2018 (09:11:05)
Una cortesia, qual è il riferimento legislativo esatto con articolo di Legge che prevede l’obbligo di formazione quinquennale degli addetti?
Grazie
Rispondi Autore: gianluca cappelli - likes: 0
11/10/2018 (09:19:25)
volevo segnalare che si tratta di una bozza (come riportato sul primo articolo) del decreto che andrà a sostituire il D.M. 10 marzo 1998, recante Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e pertanto non sono ancora disposizioni cogenti e potrebbero essere oggetto di modifica
Rispondi Autore: Antonio Lovato - likes: 0
11/10/2018 (10:01:21)
Ho letto i contenuti dei corsi di formazione PER I SOGGETTI FORMATORI: siamo completamente fuori strada.

Sempre se lo scopo è quello di essere in grado di addestrare addetti antincendio dell’azienda, quindi di rendere operativi sul campo dei normali lavoratori.

Alcuni esempi:
Sul modulo 1 cito testualmente: “evidenziare i capisaldi della progettazione antincendio” (!)
Sul modulo 2.2 “cenni sui nuovi prodotti e sulle procedure per la loro omologazione o approvazione ai fini antincendio” (!!!)
Modulo 3 inquadramento generale delle leggi e regolamenti … .

Il corso dovrebbe dare al formatore gli strumenti per rendere operativa la squadra antincendio.

Inoltre, è necessario ridurre le ore di aggiornamento per le attività di tipo 2 da 5 ore a 4 ore.
Infatti, qualsiasi formatore che abbia esperienza sul campo, sa che i corsi antincendio si svolgono prevalentemente di sabato mattina per non intralciare le attività dell'azienda, pertanto è pia illusione pretendere che i lavoratori diano una disponibilità oltre il normale orario 8:00-12:00.

Antonio Lovato
Rispondi Autore: Massimo Gili - likes: 0
11/10/2018 (11:34:34)
.........avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le modalità definite all’allegato X.

Allegato X di quale disposizione normativa?
Esiste un Comando in grado di erogare corsi per formatori?
Rispondi Autore: Carlo Colombo - likes: 0
11/10/2018 (11:43:11)
Concordo pienamente con Antonio Lovato!!
Agli addetti antincendio interessano elementi pratici, non la progettazione antincendio!!
In aggiunta, corsi di 5 ore sono ridicoli. Inducono a furberie. Facciamo regole rispettabili e pretendiamo che siano rispettate!
Rispondi Autore: Max - likes: 0
11/10/2018 (12:11:26)
Si, poi con la concorrenza dei prezzi e il poco lavoro che c'è come si fa ad aver accumulato 90 ore di docenza? Ovviamente tutto questo privilegia i meno giovani e tutto ciò che riguarda il business degli aggiornamenti.
Rispondi Autore: Massimo Gili - likes: 0
11/10/2018 (15:18:44)
già oggi l'aggiornamento è di 5 ore. forse meglio fare esercitazione pratica 3/4 ore ogni 3 anni invece che 5 ogni 5.
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
11/10/2018 (16:44:10)
Come detto da alcuni amici si tratta della bozza del Decreto che dovrà andare a sostituire quello del 10 marzo 1998. Non è la prima volta che circolano bozze.Ma questa volta (zitti zitti) la corporazione cerca di riprendersi tutto. Per quanto riguarda gli Allegati da I a VIII non ho le competenze tecniche al riguarda. Però sull'Allegato IX sulla formazione non ci siamo.
Evidenzio solo, per ora, due punti salienti:
a) pur richiamandosi all'art. 46 del D. Lgs. 81/2008 ignora tutto il Decreto ed i relativi Accordi e decreti sulla formazione e soprattutto sulla figura del formatore che sono stati ben definiti dal D. I. 6 marzo 2013. Come hanno suggerito alcuni intervenuti si sono inventati un nuovo sistema (non avendone nessuna delega che è della Commissione ex art. 6).
b) l'altra questione riguarda i contenuti della formazione, ovvero i programmi A, B, C, (basso, medio ed elevato) che li hanno chiamati con sigle diverse (che bisogno c'era se non confondere e fare confusione) anche quando l'Accordo per la formazione dei lavoratori ha adottato il principio alto, medio, basso?.
Nel merito dei contenuti sono rimasti gli stessi di 20 anni fa! (diconsi 20 anni).
In questi 20 anni è cambiato un mondo. la Formazione Antincendio non serve a fare "piccoli pompieri" ma a formare le persone alle tecniche e regole dell'emergenza, dell'evacuazione, della prevenzione, della catena di comando, della comunicazione, di come formare la squadra (su cui non vi è una parola) della valutazione dei rischi, della riunione periodica, ecc.ecc.
Un ennesimo tentativo di burocratizzazione centralizzata autoreferenziale. I Vigili del Fuoco sono una cosa seria e fanno bene il loro mestiere. La formazione, però, riguarda anche i formatori che hanno qualcosa da dire sulla formazione in merito a metodologie, tecniche, comunicazione, ecc.
Un Decreto che, per la parte della formazione, fa un salto all'indietro. Come i precedenti tentativi.
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
11/10/2018 (20:02:48)
Ma scusate, per le prove pratiche che attrezzature servono ? E poi alto rischio , uso di vari tipi di estintori ? Ma una squadra antincendio , seguendo i piani di emergenza che sono principalmente sviluppati per togliere responsabilità ai responsabili aziendali , dove chi deve dare l'allarme deve avvertire il responsabile , che va sul luogo , verifica l'emergenza in atto , gli addetti si trovano ...indossano i dpi...e arrivano sul luogo ....cosa servono gli estintori ? E i vvf che attrezzature hanno ? E la commissione per gli esami deve essere composta da 4 di loro ? Poi i corsi uguali , per qualsiasi ambiente lavorativo ? 20-30 anni fa , chi faceva i corsi perchè faceva parte delle squadre antincendo , si addestrava in maniera più adeguata a oggi , non si usava una vaschetta con 4 fiammelline , si stà perdendo la capacità in questa professione , burocrati , vvf pensano al loro interesse.
Rispondi Autore: Fulvio Tronconi - likes: 0
12/10/2018 (15:38:48)
A mio avviso sta andando in scena l'ennesimo scempio nel settore della formazione antincendio che un tempo era cosa seria, purtroppo, da quando è entrato in vigore il famoso esame per l'accertamento dei requisiti (Rischio Elevato 16 ore), a causa delle enormi carenze, sia strutturali, che organizzative della Funzione preposta, si è assistito di giorno in giorno ad un declino inesorabile sotto il profilo della professionalità veramente disarmante. Ma ancor più grave è il fatto che l'Organo giudicante, improvvisamente, si è trovato a ricoprire anche la funzione di formatore, in parole semplici l'ente che ti certifica è anche quello che ti forma, totale incompatibilità, un conflitto di interessi macroscopico, che per compensare mancanze istituzionali non è mai stato affrontato, anche se più volte denunciato. Questo comportamento ha messo in crisi aziende di spessore che in questo particolare campo hanno investito milioni di euro per elevare la qualità della formazione, considerata la delicatezza dell'argomento. E' singolare osservare che anche le industrie rientranti nella categoria dei grandi rischi industriali hanno ridimensionato gli investimenti un tempo devoluti appunto all'addestramento antincendio, in fondo perchè "sperperare" inutilmente denaro con programmi mirati e simulazioni costose, quando poi, all'esame per l'idoneità, cioè quello che dovrò affrontare dopo le famose 16 ore di corso, mi limiterò ad intervenire su un incendio rappresentato da una minuscola vaschetta alimentata a GPL in fase gassosa, quindi più semplice da reprimere. Il parametro di riferimento per dare un grado alla difficoltà dell'operazione è il seguente: con lo stesso estintore a biossido di carbonio da kg. 5, mediamente, riesco a spegnere le fiamme dalle 3 alle 5 volte e anche più. Con questo sistema, sempre a mio avviso, incosciente, eroghiamo disinformazione ed esponiamo le persone, se chiamate ad intervenire, ad esporsi a condizioni di grave pericolo non avendo acquisito nella fase formativa le corrette nozioni, in sintesi gli è stata rappresentata una visione distorta della realtà. Però lo stesso Ministero dell'Interno recepisce la norma europea EN3-7:2004 attraverso il D.M. 07.01.2005 che regola l'omologazione degli estintori portatili. Tale norma prevede che gli estintori per poter essere omologati dovranno superare una serie di prove tecniche, fra cui quelle di spegnimento e detta focolai di riferimento ben precisi, sia per dimensioni, che quantità di combustibili, è chiaro il raffronto, da un lato mi obblighi a costruire apparecchiature performanti e a superare test di estrema difficoltà e dall'altro mi abiliti a funzioni importanti (addetto ad operare in aree identificate a rischio elevato) con una formazione improntata quasi totalmente sulla teoria, tutto questo perchè non disponi delle strutture adeguate, tu, ma non tutti. La formazione, in questo caso, serve a conferire le capacità per affrontare un principio di incendio che, se domato, non produrrà ulteriori conseguenze, di riflesso non posso improntare tutto sulla teoria, perchè l'obbiettivo è quello di rendere idonea una persona ad intervenire nell'immediatezza dell'evento, ricordo che l'estintore è classificato quale mezzo di pronto intervento, pronto all'uso, atto ad arginare un principio di incendio. I fuochi si spengono con gli estintori, almeno nella fase iniziale e non con la sola teoria. Forse a qualcuno non è chiaro che lo scopo non è quello di preparare un futuro progettista, ma bensì un addetto antincendio. Le famose 30 domande, il giorno dopo nessuno più le ricorderà, parlo per esperienza, ma sicuramente gli rimarrà impressa la parte pratica.
Lasciamo perdere il rischio basso che praticamente, parlo delle modalità formative in atto, rasenta il ridicolo, dove sempre più spesso proliferano soggetti totalmente privi dei minimi requisiti che si spacciano per docenti, in quanto, hanno frequentato a loro volta corsi di abilitazione a dir poco discutibili.
Parliamoci chiaro, io opero nel settore da circa 45 anni e con sorpresa noto che ho ancora da imparare, sia ben chiaro quando dico opero, intendo dire che opero effettivamente sul campo. La società che rappresento, tra le varie attività, unitamente ai laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno CSI SpA e MTIC Intercert, è attiva nei seguenti settori:
1. omologazione estintori, con all'attivo circa l'80% delle omologhe rilasciate dal Ministero dell'Interno sull'intero territorio nazionale (Rif.: D.M. 07.01.2005 / EN3-7:2004 E 2008 - D.M. 06.03.1992 - EN 1866-1)
2. automotive, valutazioni distruttive al fuoco di automezzi in fase progettuale. Collaudo per l'accertamento della resistenza al fuoco dei serbatoi contenenti il carburante (norma ECE 34);
3. certificazione della conformità (CE) complessi idranti. Insieme composto da saracinesca, manichetta, raccordi, lance ed eventuali selle di supporto;
4. Valutazioni comportamentali in riferimento alla resistenza alle fiamme delle barriere galleggianti;
5. Certificazioni dei liquidi schiumogeni;
6. sperimentazione nel settore delle polveri estinguenti;
7. Certificazioni e omologazioni (UL - NFPA) inerenti gli estinguenti gassosi agenti a saturazione;
8. Certificazioni (UL - NFPA) impianti fissi a schiuma a media ed alta espansione;
9. Certificazioni impianti water mist

di conseguenza ritengo di vantare un esperienza vasta nel settore dell'antincendio applicato a raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, aeronautico militare, navale militare, navale marina mercantile (petroliere, gasiere, chimichiere ecc.) e non posso concepire che con 300/400 ore di formazione uno si possa spacciare per docente, formatore, esperto ecc. ecc., è inaccettabile, anche se il soggetto è in possesso di laurea. Il fatto di essere ingegnere per esempio non mi conferisce la qualità di esperto antincendio, allora chi ci lavora da decenni, chi si impegna giornalmente con costanza e perseveranza, chi continua nella sperimentazione allora è un imbecille, considerato che con poche ore di formazione spesso tenute da chi ne sa meno dei discenti presenti, risolverebbe il problema.

E' sufficiente scorrere i filmati su youtube per decifrare il tipo di formazione che viene erogata e contestualmente osserviamo anche quelli che riproducono fasi che riguardano gli esami di accertamento ad opera delle Istituzioni, forse da li si comincia a capire come siamo caduti in basso.

Chi opera come addetto antincendio in aree a rischio elevato dovrebbe aver avuto la possibilità di usare estintori di tutti i tipi, a polvere, a schiuma, a biossido di carbonio, a clean agent, estintori sia portatili che carrellati, dovrebbe saper indossare un autoprotettore, una tuta alluminizzata ecc. e smettiamola di dire poi tanto arrivano i VF, quando arrivano loro è comunque sempre tardi. Al Policlinico di Pavia nelle corsie dei reparti di degenza qualche illuminato ha avuto la bellissima idea di installare estintori a polvere da 50 kg., non discutiamo in merito alla scelta a dir poco dissennata, ma chiediamoci se gli addetti antincendio hanno mai avuto l'opportunità di utilizzare un estintore di tale tipologia, no sicuramente per cui la loro presenza può addirittura rappresentare una fonte di pericolo.

Sarebbero tante le cose da dire, ma lottare contro "certe" idee è veramente difficile. Grandi teorici, ma privi del contatto con la realtà. La materia dell'antincendio a volte è banale, tutti i calcoli più significativi se alla fine non confortati da un risultato positivo a poco servono. Tradotto, io progetto un impianto water mist, prevedo il grado di rischio dell'area, dimensiono l'impianto e faccio un test pratico su scala reale e scopro che la mia creatura è totalmente inefficace ed inaffidabile cosa faccio ... spesso si tace.

Su facebook cercate "omologazione estintori - formazione antincendio cambiamo le regole" ci sono notizie interessanti al riguardo.

Autore: Franco Cipolloni
12/04/2021 (22:08:54)
Aver letto queste sue parole Signor Fulvio è stato un vero onore, così come averla in passato sentita telefonicamente. Lei è un luminare nel campo ed io mi auguro un giorno di incontrarla, e magari poter partecipare a un suo corso di formazione. Franco.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
12/10/2018 (23:43:33)
propongo 3 quesiti:
è possibile far fare un corso rischio elevato e relativo esame dai vvf e nominare un minorenne dai 16 ai 18 anni ?
secondo voi gli addetti antincendio e primo soccorso hanno responsabilità penali particolari rispetto ai colleghi non nominati ?
gli addetti antincendio e primo soccorso devono avere una IDONEITA' DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE (anche se hanno mansioni NON soggette a sorveglianza sanitaria ? e perchè SI o NO ?
Grazie
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
14/10/2018 (18:46:31)
Scusate, il sig. Fulvio Tronconi mi ha fatto nascere una domanda: essendo il DLGS 81 obbligatorio (con altre forme di leggi) in tutta Europa , come vengono visti, informati e formati gli addetti antincendio in Francia, Spagna, Germania...ecc. ? Grazie a chi potrà rispondere.
Rispondi Autore: Carmine napolitano - likes: 0
26/05/2019 (08:21:51)
Vorrei sapere, avendo i requisiti per essere formatore sia della parte teorica che pratica, posso erogare tutto il corso ma mi dicono che, per il rischio elevato, la parte pratica deve essere svolta dai VVf per conseguire l idoneita tecnica. Questa idoneità è obbligatoria? Oppure è sufficiente il corso di formazione

Rispondi Autore: Emanuele Tagliabue - likes: 0
29/10/2019 (09:53:25)
volevo sapere se i requisiti riportati nell'articolo sono stati approvati. e nel caso positivo come si comprovano le 90 ore di esperienza? quali comandi dei vigili del fuoco fanno il corso di 60 ore per l'abilitazione? grazie
Rispondi Autore: Andrea Solidoro - likes: 0
30/05/2021 (20:43:22)
Vorrei sapere se, una volta riconosciuta la possibilità di erogare formazione sia teorica che pratica, sia necessaria l'idoneità tecnica. Non è sufficiente essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all’art. 14 del D.Lgs. 139/06 ed aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per formatori in materia antincendio o dimostrare di aver insegnato per 90 ore anche la parte pratica?
Rispondi Autore: Lucio - likes: 0
26/06/2021 (10:02:52)
Non mi è chiaro se chi è in possesso di laurea triennale di ingegneria (Ambiente e Territorio come nel mio caso) sia in possesso dei requisiti per formatori teorico/pratico rischio medio/basso. Spero qualcuno mi dia indicazioni, grazie

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