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Facciate dei condomini e gestione dell’antincendio

Facciate dei condomini e gestione dell’antincendio

Autore: Mario Abate

Categoria: Prevenzione incendi

10/05/2019

I nuovi adempimenti progettuali per le facciate dei condomini e gli adempimenti di gestione della sicurezza previsti dal DM 25.01.2019.

 

Come noto la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione è normata dal Decreto Ministeriale n. 246 del 16.05.1987. Tale regola tecnica detta indicazioni antincendio che interessano un vastissimo numero di fabbricati di civile abitazione, di nuova realizzazione ed esistenti, di altezza antincendio superiore a 12 metri.

Sostanzialmente immutato dal 1987, tale disposto normativo ha recentemente subito un’importante integrazione con la promulgazione, sulla G.U. n. 30 del 05.02.2019, del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019.

 

Il DM 25.01.2019

Gli obiettivi progettuali per le facciate dei condomini

Gli adempimenti di gestione della sicurezza

Edifici da 12 a 24 metri di altezza

Edifici da 24 a 54 metri di altezza

Edifici da 54 a 80 metri

Edifici oltre 80 metri

Il responsabile della gestione della sicurezza antincendio

Il coordinatore dell’emergenza

Tempi di adempimento del DM 25.01.2019 e casi particolari

 

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Il DM 25.01.2019

Il nuovo decreto è stato promulgato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno in considerazione “dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili”

Si è infatti ritenuto necessario integrare la normativa vigente per gli alti fabbricati di civile abitazione con idonee misure gestionali commisurate al livello di rischio incendio e con l'indicazione esplicita degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.

Il DM 25.01.2019 dispone che i fabbricati di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, debbano avere specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate stesse.

 

Gli obiettivi progettuali per le facciate dei condomini

Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a:

 

  • limitare la probabilità di propagazione di un eventuale incendio originatosi all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che si propaghino e sviluppino in senso orizzontale e/o verticale;
  • limitare la probabilità d’incendio di una facciata e la successiva propagazione dell’incendio stesso a causa di un innesco avente origine esterna, come ad esempio un incendio che si trasmetta da un edificio adiacente oppure un incendio a livello stradale alla base dell'edificio;
  • evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata, quali frammenti di vetro o di altre parti che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

 

Allo scopo di perseguire i suddetti obiettivi progettuali per le facciate il decreto del 25.01.2019 richiama le già note linee guida allegate alla circolare della Direzione Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5043 del 15.04.2013 riportanti “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, che potranno essere utilizzate quale valido riferimento tecnico.

 

Le prescrizioni suddette sulle facciate non trovano applicazione per gli edifici di civile abitazione che, alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 06.05.2019:

  • siano in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità;
  • abbiano conseguito l’approvazione da parte del competente Comando provinciale VVF di un progetto antincendio, come previsto dall’art. 3 del DPR 151 del 01.08.2011 e siano in fase di attuazione dello stesso.

 

Gli adempimenti di gestione della sicurezza

In aggiunta a quanto sopra, il nuovo decreto introduce specifici adempimenti inerenti la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, nuovi ed esistenti. Gli edifici sono classificati in funzione dell’altezza, a partire da 12 fino ad oltre 80 metri, in 4 categorie, che richiamano quelle previste dal DM 246/1987; per ogni categoria di altezza la norma prevede uno specifico livello di prestazione antincendio, dal livello 0 al livello 3.

 

Altezza antincendio [1]

(m)

Tipo edificio

(DM 246/1987)

Livello prestazione antincendio

(DM 25.01.2019)

12 ≤ h ≤ 24

a

0

24 < h ≤ 54

b + c

1

54 < h ≤ 80

d

2

h > 80

e

3

Tabella 1

 

Si configurano i seguenti livelli di prestazione antincendio, come evidenziato anche nella Tabella 1:

Edifici di tipo “a”: altezza antincendi da 12 a 24 m = livello di prestazione 0;

Edifici di tipo “b” e “c”: altezza antincendi da 24 a 54 m = livello di prestazione 1;

Edifici di tipo “d”: altezza antincendi da 54 fino a 80 m = livello di prestazione 2;

Edifici di tipo “e”: altezza antincendi oltre 80 m = livello di prestazione 3.

 

Il responsabile dell’attività “ condominio” deve prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio; è tenuto a pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio, a informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, a mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati, a effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, a esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in emergenza, a verificare, per le aree comuni, l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

Si riportano di seguito in dettaglio gli adempimenti prescritti a carico del responsabile dell’attività “condominio” in funzione dell’altezza dell’edificio.

 

Edifici da 12 a 24 metri di altezza

  • Identificare le principali misure da attuare in caso d’incendio, quali istruzioni per la chiamata di soccorso, azioni di messa in sicurezza di apparecchiature e impianti, istruzioni per l’esodo, anche in relazione alla presenza di eventuali persone con disabilità, divieto di utilizzo degli ascensori, ecc;
  • fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • esporre informazioni inerenti divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, istruzioni per l’esodo in caso d’incendio;
  • mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando le verifiche e i necessari interventi di manutenzione.

 

Edifici da 24 a 54 metri di altezza

  • Organizzare la gestione della sicurezza antincendio [2] nel condominio attraverso la verifica periodica della pianificazione d’emergenza. Tale pianificazione si attua mediante istruzioni per la chiamata dei soccorsi, le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso, anche alle squadre intervenute sul posto, le azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti, le istruzioni per l’esodo, anche in relazione alla presenza di persone con disabilità, il divieto di utilizzo degli ascensori, nonché le istruzioni per l’attivazione dell’allarme dell’impianto di rivelazione automatica o manuale dell’incendio, qualora tale impianto sia previsto; la pianificazione dell'emergenza potrà essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere garantite anche semplicemente con avvisi in bacheca o secondo le modalità più opportune;
  • Informare gli occupanti su procedure e misure antincendio preventive da osservare;
  • Mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
  • Esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, istruzioni per l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana e, ove necessario, in altre lingue;
  • Verificare, per le aree comuni, l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio;
  • Adottare idonee misure antincendio preventive, consistenti nella corretta gestione di eventuali materiali combustibili/infiammabili presenti, nel mantenimento della fruibilità delle vie d'esodo, nella chiusura delle porte tagliafuoco, nelle limitazioni per l’uso di fiamme libere, nel divieto di fumo, nella corretta gestione dei lavori di manutenzione, nella valutazione dei rischi in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e in caso di modifiche agli impianti.

 

Edifici da 54 a 80 metri

Attuare i medesimi adempimenti previsti per gli edifici di tipo “b” e “c” al punto precedente; in più dovrà essere installato a servizio dell’edificio un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio provvisto di indicatori ottici ed acustici, realizzato a regola d’arte;

Oltre a quanto previsto nel caso precedente, la pianificazione dell'emergenza dovrà comprendere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme e la necessaria informazione.

 

Edifici oltre 80 metri

Per gli edifici di altezza superiore a 80 metri il DM 25.01.2019 prevede, oltre agli specifici adempimenti a carico del responsabile dell’attività, la nomina di ulteriori due figure con peculiari compiti di sicurezza antincendio.

Tali figure, designate dal responsabile dell’attività, sono:

  • il responsabile della gestione della sicurezza;
  • il coordinatore dell’emergenza.

 

Ove necessario, i compiti previsti per il responsabile della gestione della sicurezza antincendio potranno essere svolti direttamente dal responsabile dell’attività “ condominio”; in questo caso, il “gestore della sicurezza antincendio” coinciderà con la figura del “responsabile dell’attività”.

Per gli edifici di tipo “e” il responsabile dell’attività deve attuare i medesimi adempimenti previsti per gli edifici di tipo “d”, ma in aggiunta è tenuto a individuare e predisporre un idoneo locale da destinare a centro di gestione dell'emergenza e a prevedere nell’edificio l’installazione di un impianto EVAC, vale a dire un sistema di allarme vocale in grado di diffondere informazioni durante un’emergenza (da installare a norma UNI ISO 7240-19).

Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzabile per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in emergenza e può essere previsto anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ecc.); dovrà essere fornito almeno di informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ecc.) nonché dovrà contenere la centralina di gestione del sistema EVAC e i sistemi di controllo di eventuali impianti antincendio presenti nell’edificio. Il centro di gestione dell'emergenza dovrà essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza. La pianificazione dell'emergenza dovrà contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.

 

Il responsabile della gestione della sicurezza antincendio

Per gli edifici di più alti di 80 metri i compiti previsti per il responsabile della gestione della sicurezza antincendio consistono nella predisposizione delle procedure gestionali ed operative relative alle misure antincendio previste, nell’aggiornamento della pianificazione dell’emergenza, d’intesa con il responsabile dell’attività, nel controllo periodico delle misure di prevenzione adottate. Il responsabile della gestione della sicurezza antincendio fornisce al coordinatore dell’emergenza le informazioni e procedure previste nella pianificazione dell’emergenza da adottare; segnala inoltre al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio riscontrate.

 

Il coordinatore dell’emergenza

Nei condomini di tipo “e” il coordinatore dell’emergenza nominato dal responsabile dell’attività dovrà essere persona formata e informata, in possesso di attestato d’idoneità tecnica rilasciato dal Comando VVF a seguito di frequenza di corso di rischio antincendio elevato come previsto dal DM 10.03.1998.

 

Tempi di adempimento del DM 25.01.2019 e casi particolari

I sistemi manuali di allarme incendio e gli impianti EVAC, ove previsti, dovranno essere installati entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro la data del 06.05.2021; tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 06.05.2020.

Una specifica valutazione dovrà riguardare gli edifici di altezza superiore a 24 metri, qualora negli stessi siano ubicate attività non direttamente pertinenti; in tali casi la norma prescrive un livello di prestazione superiore rispetto a quello previsto.

Qualora nel condominio si ravvisi promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo relative ad attività esercite da gestioni differenti, occorrerà valutare i rischi collegati e le pianificazioni d'emergenza delle singole attività dovranno necessariamente tenere conto delle possibili interferenze. Le e vie di esodo dovranno essere chiaramente individuabili mediante planimetrie installate in vista in punti opportuni.

Rimane sempre fermo l’obbligo a oggi vigente, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora a norma con l’antincendio, di produrre la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3, 4 del DPR 151/2011; tale obbligo, come noto, è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.

 

Mario Abate

Dirigente Vicario Comando Provinciale VVF Milano



[1] Altezza ai fini antincendi degli edifici civili. Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

 

[2] Gestione della sicurezza antincendio: insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza.



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Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
10/05/2019 (10:58:53)
Mi pare che nell'articolo ci sia un errore significativo, dove dice: "il nuovo decreto introduce specifici adempimenti inerenti la Gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, nuovi ed ESISTENTI".
Anche gli esistenti??
Il campo di applicazione (p.1.1) indica "Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8" e il p. 8 riguarda Comunicazioni, Illuminazione di sicurezza, Impianti antincendio e NON la Gestione della sicurezza, che è invece al p.9 e che pertanto non esige applicazione all'esistente.
Quindi mi pare un chiarimento importante. Anche perché, tra l'altro, siccome il p.8 indica misure applicabili agli edifici b-c-d-e (quindi NON al tipo 'a' fino a 24 m), ne consegue un'informazione assai utile per tantissimi edifici: quelli ESISTENTI e NON OLTRE i 24 m sono fuori dal campo di applicazione, non sono formalmente soggetti ad alcun intervento di adeguamento, né gestionale né impiantistico.
Mi pare una cosa assai importante (al di là di opinioni sull'opportunità o meno che un edificio esistente, anche dai 12 a 24 m, debba o meno fare adempimenti gestionali, che è un altro discorso).
Rispondi Autore: Mario Abate - Comandante Vicario VVF MIlano - likes: 0
10/05/2019 (15:30:21)
Egregio Bersani, si conferma il contenuto della pubblicazione. Il campo di applicazione del decreto parte (da sempre) dai 12 metri di altezza in su. Le confermo parimenti l’obbligo di adeguamento agli aspetti gestionali per gli edifici esistenti, anche in assenza di modifiche della facciata. La saluto cordialmente.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
11/05/2019 (08:50:21)
Grazie per la gentile risposta (e ne approfitto per dirle che da tanti anni leggo con interesse i suoi articoli, qui e altrove).
Resto però perplesso, perché non so allora come interpretare il punto già citato "Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8".
Vedo 3 possibilità:
- o lei sta prendendo un abbaglio (e mi permetto di ipotizzarlo con estremo rispetto, spero si capisca, visti i suoi meriti e la stima nei suoi confronti)
- o lo sto prendendo io (ma vorrei sapere dove, visto il punto citato relativo al campo di applicazione)
- oppure il pdf che ho scaricato ieri dal sito vvf contiene un errore (Ing. Mauro Malizia - Prevenzione Incendi edifici civile abitazione v5 - testo coordinato).
Saluto cordialmente e ringrazio, sperando di risultare utile anche per i lettori, considerata l'importanza di un punto del genere.
G.B. - Torino
Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
12/05/2019 (08:58:52)
Mi sa che è la terza possibilità, il testo in GU del dm 25.1.2019 è chiarissimo e si applica anche agli edifici esistenti dai 12 m in su.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
12/05/2019 (14:45:04)
Ho controllato anche sul sito della Gazzetta Ufficiale, e confermo quanto ho indicato: il campo di applicazione non è stato modificato e pertanto resta vigente la frase che ho già riportato 2 volte.
Dato che siamo in un sito specialistico che apprezzo molto, e poiché non ho alcun intento di far pignolerie inutili o dannose, con un pizzico ormai di imbarazzo continuo rispettosamente a chiedere una riposta da 'tecnici': non stiamo interpretando una norma, stiamo ragionando sul campo di applicazione, che ogni norma indica con precisione al'inizio del testo.
Da ciò dipendono migliaia e migliaia di edifici... infatti se non ho preso abbagli, ne discende che un edificio ESISTENTE (senza sostanziali modifiche di facciata ecc. come ben spiegato nel decreto):
- se è sopra i 24 m deve fare interventi impiantistici (indicati al p.8) e nessuno degli interventi gestionali (indicati al p.9).
- se invece è inferiore o uguale a 24 metri non è toccato dal decreto, né per interventi impiantistici (poiché il p.8 cita solo edifici sopra i 24 m) né gestionali.
Ringrazio in anticipo chi vorrà dare risposta citando il testo normativo.
Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
13/05/2019 (07:39:53)
D.m. 25.1.19
art.1 comma 2: Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3.
art.3 comma 1: Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini: (ecc.)
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
13/05/2019 (08:13:05)
In pratica, se ho ben capito rileggendo il DM 25-01-2019, queste recenti disposizioni non solo integrano ma anche 'superano' il testo del Decreto originario in cui però il testo del campo di applicazione non è stato modificato. Quindi: un edificio che era già 'esistente' col DM dell'87, anche se l'attuale testo (campo di applicazione vigente ancora oggi) continua a dire che deve recepire solo il p.8 del decreto... ora deve invece recepire anche il p.9 (cioè le nuove disposizioni gestionali).
Mi chiedo come mai non sia stato modificato anche il campo di applicazione aggiungendo il p.9, ma questa è una domanda meno importante.
Molte grazie e cordiali saluti
Rispondi Autore: Manuela Grillo Spina - likes: 0
23/09/2019 (16:14:13)
Buonasera,
oggi l'amministratrice ha diposto una visita ad ogni appartamento per l'adeguamento delle norme antincendio. Vorrei sapere dov'è nel decreto che viene stabilita questa prassi e perchè non vengono controllati dei garage che fanno parte dello stabile.
Grazie.
Cordialmente,
Manuela Grillo Spina
Rispondi Autore: Ing. Filippi - likes: 0
18/03/2021 (10:19:56)
Buongiorno, volevo porre un quesito in merito alla gestione della sicurezza antincendio negli edifici condominiali esistenti, destinati a civile abitazione in base al nuovo Decreto 25 gennaio 2019, aventi altezza antincendio compresa tra 24 e 54 m. In caso di incendio per garantire l'esodo di tutti gli occupanti, anche in presenza di disabili o persone con ridotte e/o impedite capacità motorie, è obbligatorio che l'amministratore responsabile della GSA nomini una propria squadra di soccorso che si occupi dell'esodo di tali persone? Grazie.

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