Imparare dagli errori: quando mancano le cinture di sicurezza
Brescia, 26 Gen – Concludiamo il lungo viaggio che “Imparare dagli errori”, la rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni, ha intrapreso attraverso le conseguenze dell’uso errato o mancato uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nei luoghi di lavoro. Un viaggio attraverso la protezione degli occhi e del viso, attraverso i dispositivi per la protezione delle mani, della testa, dei piedi e del corpo, fino ad arrivare ai dispositivi anticaduta.
E concludiamo questo viaggio tra infortuni e DPI, soffermandoci oggi sulle conseguenze del mancato uso, nelle attività svolte in quota, di un dispositivo di trattenuta come la “cintura di sicurezza”.
Come sempre le dinamiche degli infortuni presentati sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il primo caso riguarda un infortunio in lavori di rifacimento di due pavimenti.
Il committente dei lavori incarica il titolare di una ditta edile di eseguire i lavori di rifacimento dei pavimenti nelle stanze di un appartamento di sua proprietà.
Il titolare dell’impresa, per allontanare dal cantiere le macerie derivanti dalle operazioni e portare in cantiere i materiali occorrenti, necessita di un ponteggio. Incarica allora Sig. X e l’artigiano edile B di costruire il ponteggio necessario secondo quanto indicato nel Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio.
I due cominciano a montare il ponteggio: in particolare il Sig. X si occupa del montaggio degli elementi del ponteggio ed il Sig. B gli passa il materiale occorrente.
Il Sig. X, preposto, si trova sul secondo intavolato del ponteggio in costruzione e sta sistemando le tavole occorrenti a costruire il piano di calpestio del terzo intavolato. Durante le fasi di sistemazione delle tavole si sporge dal parapetto cadendo dal ponteggio da un’altezza di circa 6 metri e riportando politrauma con fratture costali multiple e contusione polmonare. Il lavoratore non indossava le cinture di sicurezza, ancorché in dotazione.
Questi i fattori causali rilevati:
- “il lavoratore si sporgeva dal ponteggio in fase di montaggio, nonostante non fosse vincolato con cintura”;
- “mancato utilizzo della cintura di sicurezza”.
Il secondo caso riguarda un infortunio durante i lavori di carpenteria di legno.
Un lavoratore, con i colleghi, è impegnato ad eseguire lavori di carpenteria di legno (banchinaggio) per la realizzazione del primo solaio.
Tale lavorazione viene svolta ad un'altezza di 3,5 metri dal piano sottostante, mediante l'ausilio di scala a pioli in alluminio. L'infortunato, dovendo munirsi di materiale ligneo che si trova al piano sottostante, scende dalla scala anzidetta e non poggiando il piede sul piolo, scivola e precipita sul massetto cementizio, battendo con la testa per terra.
Anche in questo caso la scheda ha rilevato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Il terzo caso riguarda un infortunio durante il montaggio di un ponteggio metallico su un balcone per la successiva tinteggiatura dell'edificio.
Il lavoratore, che nell'eseguire l'operazione non indossa la cintura di sicurezza, mentre si appresta a posizionare i parapetti scivola dal piano di calpestio in legno dell'impalcato e cade da un'altezza di circa 5 metri riportando una contusione toracica.
La prevenzione
Ricordiamo che è lo stesso Decreto legislativo 81/2008 a far riferimento, nell’allegato VIII, alle
cinture di sicurezza, un dispositivo di trattenuta che, in caso di caduta, trattiene l’operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento.
Secondo il Testo Unico ‘i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza’.
Come riportato nella scheda “ CINTURA DI SICUREZZA UNI 358 (DPI002)”, pubblicata sul sito “ coperturasicura.toscana.it”, tale DPI:
- “deve essere realizzato nel rispetto dei criteri di ergonomicità ed adattabilità all’utilizzatore, in modo da consentire lo svolgimento del proprio lavoro senza disagio;
- deve essere costituito da materiale resistente, i cui nastri e fili devono essere in fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni dell’invecchiamento;
- deve essere in buono stato di conservazione; mantenuto in stato di efficienza e di igiene; in caso sia necessario provvedere a sostituzioni di parti e/o riparazioni, deve rimanere in azienda traccia documentale delle stesse, e in ogni caso le stesse devono essere condotte assicurando il livello di qualità prestazionale garantito dal fabbricante al momento dell’acquisto”;
- nei lavori in quota “non rientra fra i sistemi di protezione contro la caduta dall’alto (v. D.Lgs. 81/08, art. 115). Non può essere considerato un dpi di arresto caduta ai fini di anticaduta dall’alto, ma solo quale dispositivo di trattenuta” e il “suo uso in cantiere deve essere limitato nel tempo (piccole manutenzioni) e qualora le lavorazioni richiedessero tempi più lunghi deve essere utilizzato solo per il tempo necessario alla messa in opera delle opere provvisionali occorrenti”.
Diamo in conclusione uno sguardo più complessivo sui DPI anticaduta attraverso il documento “ ImpresaSicura_DPI”, correlato al progetto multimediale Impresa Sicura validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Riguardo ai DPI di protezione contro la caduta dall’alto si indica che è da considerare DPI “non la sola parte dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l’intero ‘sistema di arresto della caduta’, completo di ogni complemento e accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro”.
Ricordiamo in conclusione quali siano i DPI anticaduta in relazione alla tipologia e all’uso specifico cui sono destinati:
- dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro e la prevenzione della caduta dall’alto (ad esempio lavori su piante, tralicci e antenne): “i sistemi di posizionamento sul lavoro sono impiegati per consentire al lavoratore che opera in altezza di lavorare con le mani libere. Questo sistema comprende un punto di ancoraggio/connettore di ancoraggio, un’imbracatura o cintura di posizionamento, un dispositivo di collegamento (cordino di posizionamento o dispositivo per arresto caduta). Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle cadute”;
- dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (ad esempio: lavori su coperture, strutture metalliche): “obbligatorio quando si lavora ad altezze tali da comportare il rischio caduta. Il sistema in genere comprende un punto di ancoraggio/connettore per ancoraggio, una imbracatura per il corpo, un dispositivo di collegamento con funzione di assorbimento di energia”;
- dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi di discesa: “tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da sola, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità limitata da una posizione elevata ad una posizione più bassa”.
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 3063, 2355 e 2201.
Tiziano Menduto
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