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Imparare dagli errori: la manutenzione di un impianto di una raffineria
Brescia, 24 Sett – Generalmente lo scopo di questa rubrica è quello di rilevare e analizzare gli “errori”, le cause degli incidenti, per poterli evitare in futuro. Magari, quando possibile, offrendo anche strumenti informativi utili per affinare e migliorare le strategie di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tuttavia questa puntata di “ Imparare dagli errori” ci permette di andare anche oltre la sola rilevazione degli errori e di dare informazioni, attraverso i risultati delle indagini e del processo di primo grado, sulle responsabilità connesse al gravissimo incidente avvenuto all’interno dell’area industriale di un’importante raffineria di petrolio della Sardegna sud occidentale: tre operai di una ditta esterna di manutenzione perdono la vita all’interno di un serbatoio di processo. Un incidente – precedente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177- che mostra la concatenazione delle cause che portano agli infortuni mortali, le carenze organizzative e come a volte anche i modelli organizzativi, “per quanto raffinati, non diano sufficienti garanzie, in quanto modifiche in corso d’opera di procedure codificate e comportamenti solo apparentemente imprevedibili possono alterare il corso degli eventi e la percezione del pericolo da parte dei lavoratori coinvolti”.
Ad affermarlo è un intervento – tratto dagli atti dell’8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp “ Dalla valutazione alla gestione del rischio. Strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro” (Roma, novembre 2013) – dal titolo “Genesi e sviluppo di un infortunio sul lavoro mortale plurimo. Riflessioni sulle condizioni di sicurezza” e a cura di F. Di Gangi, G. Spadaccino, P. Mura e I. Cadeddu (Inail - Direzione Regionale Sardegna - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione).
La dinamica dell’incidente
L’azienda di manutenzione direttamente coinvolta nell’evento “è un consorzio di imprese che all’epoca dell’infortunio aveva in appalto dalla raffineria l’esecuzione di lavori di manutenzione (pulizia idrodinamica) di un impianto denominato MHC1 (MildHydroCracking). L’impianto MHC1 è utilizzato nei processi di idrodesolforazione catalitica di gasoli primari prodotti nella raffineria al fine di portarli alle specifiche richieste dal mercato”.
E in particolare le operazioni di bonifica e manutenzione dell’impianto “erano state programmate in accordo a quanto specificato nel manuale di manutenzione dell’impianto (Istruzioni di fermata e bonifica MHC1 nov. 2007)”.
Il 26 maggio 2009 il caposquadra dell’azienda di manutenzione “A”, “diede istruzioni ai propri operai di attenderlo sulla strada di servizio, in prossimità dell’impianto MHC1, e quindi si recò a ritirare alcuni permessi di lavoro relativi all’accumulatore D106. In realtà non era previsto che quel pomeriggio si dovesse operare su tale apparecchiatura, ma lo era per i giorni successivi. Comunque si trattava di operazioni analoghe a quelle già svolte poco prima sugli accumulatori D101 e D102. Dalle dichiarazioni testimoniali risulta che, mentre il caposquadra era intento a sbrigare queste ‘formalità amministrative’, un lavoratore dell’azienda di manutenzione, INF A, si allontanò da solo. Il suo collega (LAV B), non vedendolo, si preoccupò e iniziò a cercarlo nei pressi dell’accumulatore D106. Salito sulla scaletta che porta all’imbocco del passo d’uomo diede un’occhiata al suo interno e lo vide sul fondo dell’accumulatore, con le spalle a terra e le braccia distese all’indietro. Pensando che fosse svenuto iniziò a chiamare aiuto”. Con dinamiche diverse “altri colleghi del primo infortunato accorrono per aiutare il collega” e due di loro (uno di questi indossava una mascherina di protezione antigas), “entrano all’interno dell’accumulatore e, in pochi secondi, perdono a loro volta i sensi”. Sarà necessario “l’intervento di due addetti alle emergenza muniti di autorespiratori con bombole di ossigeno per estrarre i tre corpi degli infortunati dal serbatoio D106”. I tre operai sono immediatamente sottoposti alle pratiche di rianimazione, ma dopo quaranta minuti è constatato l’avvenuto decesso”.
La causa dei decessi
È evidente che nessuno dei lavoratori infortunati conosceva le “condizioni di pericolo all’interno del’accumulatore HD106. Non risulta fossero stati informati e formati, né risulta avessero DPI e rivelatori dedicati. L’assenza di segnaletica che evidenziasse il pericolo ha indubbiamente favorito la confusione e gli equivoci, come anche la presenza di una manichetta posta all’interno dell’accumulatore che, senza alcuna segnalazione specifica, poteva sembrare (e così è, in effetti, stato) collegata ad un erogatore di aria per il ricambio all’interno dell’accumulatore e non invece di Azoto. Le analisi dimostrarono che l’atmosfera interna dell’accumulatore era satura di azoto utilizzato per bonificarne l’interno proprio dai residui di gas tossici, infiammabili ed esplosivi. Nel sangue dei tre sfortunati operai non risultarono tracce di inquinanti del petrolio grezzo, ma soltanto segni di carenza di ossigeno; le analisi chimiche condotte sul luogo dell’infortunio hanno accertato che all’interno dell’accumulatore non vi era ossigeno in quantità sufficiente ad assicurare la sopravvivenza e le perizie medico-legali hanno evidenziato che la causa della morte dei tre operai è stata originata da ‘asfissia’ per ridotta concentrazione di ossigeno in ambiente confinato (nella fattispecie, l’accumulatore D106)”.
La sentenza di primo grado e le responsabilità
La sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari si è espressa sia nei confronti del personale direttivo della raffineria che dell’azienda di manutenzione (sentenza n° 188/11 del 04/07/2011). In particolare il direttore generale della raffineria e il direttore delle operazioni industriali “sono stati ritenuti colpevoli dei delitti ascritti, limitatamente alle condotte colpose, per diverse omissioni di carattere informativo ed operativo”. Il direttore tecnico e il legale rappresentante dell’azienda di manutenzione “sono stati ritenuti colpevoli dei delitti ascritti, limitatamente alle condotte colpose, per non avere fatto un’adeguata valutazione dei rischi connessi all’ingresso degli accumulatori e avere predisposto le azioni conseguenti, oltre che per non avere impartito un’adeguata formazione del proprio personale sui rischi connessi all’ingresso negli accumulatori; l’azienda di raffinazione è stata esclusa in ordine alla responsabilità dell’illecito amministrativo contestato per insussistenza del fatto, in quanto il reato non fu commesso nell’interesse o a vantaggio della stessa”.
La ricostruzione dei fatti ha in realtà chiarito che “gli infortuni mortali non sono avvenuti in conseguenza del comportamento ‘anomalo’ del primo infortunato, ma, al contrario, a seguito di una ben chiarita concatenazione di eventi, alcuni gestiti in modo superficiale. Il tutto ha avuto inizio con l’apertura del passo d’uomo del D106, resasi obbligata da un guasto meccanico (difficoltà nel disserraggio della flangia inferiore dell’accumulatore); questo imprevisto evento ha innescato la catena, che è continuata quando è stato deciso di modificare la consueta procedura di bonifica utilizzando azoto in luogo del vapore (perché il vapore avrebbe comportato condizioni di pericolo per gli operai che stavano completando la ciecatura)”.
Dunque una decisione non predeterminata e gestita in modo scorretto nelle successive fasi: se i rischi da ambienti confinati erano stati previsti nel DVR, “non era al contrario stata prevista la nuova procedura utilizzata che prevedeva la bonifica con azoto e non erano stati valutati i nuovi rischi. Le mutate condizioni dell’accumulatore D106 divennero tali da renderne l’atmosfera irrespirabile, e quest’aspetto avrebbe dovuto prevedere, secondo la sentenza, l’adeguamento del DUVRI, cosa non avvenuta”. In particolare sarebbe stato necessario “implementare un sistema organizzativo che portasse tali modifiche procedurali a conoscenza dei soggetti incaricati della valutazione del rischio, in modo che fosse reso possibile aggiornare le misure di prevenzione o, quantomeno, prevedere il rischio dei mutamenti delle procedure di bonifica ed imporre l’uso di idonea segnaletica di sicurezza; in tale circostanza è emerso che i permessi di lavoro adottati come strumenti autorizzativi ed informativi non sono risultati idonei, singolarmente, a surrogare l’assenza o il non aggiornamento di un DUVRI”.
Inoltre secondo il giudice sarebbe stato necessario “verificare la necessità o meno di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dagli strumenti di valutazione adottati”.
Una violazione fondamentale è stata la “mancata segnalazione del pericolo esistente all’interno dell’accumulatore D106”. La normativa sulla sicurezza prevede inoltre la “predisposizione della segnaletica come obbligo principale e le altre misure organizzative alternative come eccezione, ancorché in taluni casi ciò può essere derogato (è il caso dei permessi di lavoro); tale eccezione normativa, non appare applicabile al caso in questione, in quanto alla base vi è, non già la mancata segnalazione del pericolo, ma bensì la già citata, e non eseguita, valutazione del rischio a seguito della variazione della procedura di bonifica e quindi la non conoscenza del pericolo”. E prevedere che per “forza maggiore e/o cause eccezionali” un lavoratore potesse introdursi nell’accumulatore D106 era un obbligo del datore di lavoro. E a parere degli autori dell’intervento “sarebbe stato necessario impedire fisicamente l’accesso al passo d’uomo. Non potendo riposizionare il portello, sarebbe stato pertanto necessario provvedere al suo ripristino oltre che ad un sistema di chiusura sicura, rendendo di fatto impossibile a chiunque l’ingresso (ad eccezione delpersonale della raffineria preposto alla consegna lavori)”.
L’intervento segnala poi che il POS (Piano Operativo della Sicurezza), adottato dall’azienda direttamente coinvolta nell’evento infortunistico, “si è dimostrato non esente da difetti, soprattutto per la parte relativa ai rischi da ambienti confinati, malgrado che la pulizia idrodinamica dovesse essere effettuata all’interno di serbatoi industriali. Si osserva peraltro con rammarico che un’integrazione al POS, corretta e a detta del giudice esaustiva, è stata redatta (secondo la sentenza) in data successiva all’evento infortunistico. Se fosse stato adottato per tempo, è possibile che almeno i due lavoratori successivamente infortunati avrebbero mostrato maggior cautela nell’intervenire per salvare il compagno, e così facendo avrebbero potuto salvarsi la vita”.
La prevenzione
Alla luce di quanto affermato quale sarebbe stato allora il corretto metodo operativo, valido come approccio generale?
Per gli ambienti confinati “si può immaginare un semplice schema i cui principi sono alla base di una corretta valutazione e gestione del rischio:
- coordinamento in fase di esecuzione dei lavori: le modifiche in corso d’opera possono introdurre nuovi pericoli e rischi associati; è determinante che queste informazioni arrivino alle persone addette al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioni dei lavori;
- corretta segnalazione di pericolo negli ambienti confinati: quale che sia l’organizzazione del lavoro, non si può prescindere da un sistema che permetta a tutti i lavoratori, anche quelli estranei alle attività lavorative previste in detti ambienti, di essere informati della presenza di eventuali pericoli mortali;
- interdizione dell’accesso per gli ambienti confinati: quando gli ambienti confinati non sono oggetto di lavorazioni, devono essere segregati a prescindere dal tipo di pericolo in essi presente (lockout-tagout nella cultura anglosassone). In questo modo si evita tout court: che un lavoratore ‘non autorizzato’ o ‘non addetto ai lavori’, possa entrarvi ed infortunarsi; che altri lavoratori possano a loro volta infortunarsi nel tentativo di prestare soccorso improvvisato;
- formazione e informazione dei lavoratori: i pericoli e i rischi presenti negli ambienti confinati devono essere conosciuti in tutti i loro aspetti e i corretti comportamenti devono diventare meccanismi automatici”.
E, come già indicato in apertura, gli errori commessi dai protagonisti di questa vicenda “dimostrano come a volte modelli organizzativi, per quanto raffinati, non diano sufficienti garanzie, in quanto modifiche in corso d’opera di procedure codificate e comportamenti solo apparentemente imprevedibili possono alterare il corso degli eventi e la percezione del pericolo da parte dei lavoratori coinvolti”. E gli autori ritengono che “l’apparente eccesso di cautele sia garanzia efficace di riduzione dei rischi in sistemi di lavoro complessi come quello analizzato, dove elevata è soprattutto la probabilità di rischi interferenti”.
Alla luce di incidenti come questo “sarebbe opportuno che nelle lavorazioni ad elevato rischio infortunistico, il ‘principio di ridondanza’ dei sistemi di sicurezza sul lavoro divenisse la norma”.
“ Genesi e sviluppo di un infortunio sul lavoro mortale plurimo. Riflessioni sulle condizioni di sicurezza” e a cura di F. Di Gangi, G. Spadaccino, P. Mura e I. Cadeddu (Inail - Direzione Regionale Sardegna - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione), intervento all’8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (formato PDF, 97 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 27/09/2015 (09:43:07) |
In questo intervento si parla anche di POS . Pongo una domanda in merito . Come è possibile adottare il Pos in questo tipo di lavorazione , visto che le lavorazioni in oggetto non rientrano in Titolo IV ? |
Rispondi Autore: Antonio Fucile - likes: 0 | 02/10/2015 (10:45:54) |
Concordo con Silvio. L'uso di un POS in un tale contesto dimostra quanto poca attenzione si ponga alla sicurezza ed alle regole; spesso la carenza di forma è in realtà carenza di sostanza. |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 02/10/2015 (11:27:40) |
La cosa più grave è che ne discusso in un seminario , - ( tratto dagli atti dell’8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp ) - senza che nessuno rilevasse l'antefatto . Anche Punto Sicuro doveva rilevare l'anomalia . La mia non vuole essere una critica ma semmaio un contributo alla discussione . |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 03/10/2015 (08:08:12) |
Nella consulenza tecnica c'era anche "di meglio". Del resto con un ampliamento, nel D. Lgs. n° 494/1996, della tipologia di "lavori edili o d'ingegneria civile, rispetto quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE, c'era da aspettarselo. Non sta a me entrare nel merito delle decisioni del Giudice ..... ma un po' più d'attenzione non sarebbe male. E' anche vero che in Italia abbiamo fatto anche di peggio estendendo l'applicazione del Capo I del Titolo IV a d attività che tutto sono meno che cantieri edili o d'ingegneria civile (Vedi Palchi e Spettacoli). Magari al prossimi seminario Contarp ci spiegheranno come ci si dovrà regolare se il palco, con altezza di più di 7 o 8 metri ,lo monterò dentro uno studio televisivo, cinematografico o teatrale (vedi art. 88, comma 2 lettera g) del D. Lgs. n° 81/2008 e art. 1 del D.I. 22/7/2014. Adesso, avendo in Italia una legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, di tipo emozional-emergenziale, il prossimo decreto lo avremo sulle Fabbriche dei fuochi d'artificio (vedi gli ultimi 10 morti in provincia di Bari). Ovviamente, nello scriverlo, non saranno coinvolti chi ha maggiore esperienza nell'attività di manipolazione e fabbricazione d'esplosivo a livello industriale (basterebbe farsi un giro nel Bresciano). |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 03/10/2015 (10:13:16) |
La cosa sconvolgente è che anche I Relatori Inail non si rendono conto dell'errore . Per carità , il resto della relazione non fa una grinza . Ma quando entrano anche essi a disquisire sull'operato del Giudice in merito al Pos , la disamina è carente e fuorviante . La sensazione è che ancora oggi qualche d'uno associa i rischi da spazi confinati solo ed esclusivamente in ambienti edili ( titolo IV) , favorendo preconcetti mentali , come se altri ambienti e tipologie fossero esenti dalla problematica . |
Rispondi Autore: carmelo Catanoso - likes: 0 | 03/10/2015 (10:52:14) |
Non mi riferisco alla relazione del convegno ma a quella presentata dalla Pubblica Accusa. In questa, si contestava anche la violazione dell'art. 92 a carico del CSE. Comunque, bisogna leggersi la sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e d'udienza preliminare del 13 luglio 2011, per avere il quadro d'insieme. Nella realtà l'azienda aveva deciso di gestire l'attività in Titolo IV. Leggendo la sentenza, al p. 1.2.2 "Applicazione del Titolo IV", si può notare che razza di confusione regni anche nelle aule giudiziarie. Qui viene detto testualmente: ""La formulazione letterale della norma, innanzitutto, è ambigua. L'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, primo comma, lettera a) è infatti definito normativamente negli allegati I e II del D. lgs. 81/2008, e comprende "I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato. in metallo. in legno o in altri materiali". La dicitura della disposizione, dunque, è ampia e potenzialmente può comprendere anche i lavori in questione, che sono indiscutibilmente di manutenzione di opere in metallo. Inoltre, l'assunto secondo cui la normativa sarebbe in radice inapplicabile negli stabilimenti industriali appare contraddetta dalla disposizione dell'art. 88, secondo comma, D. Lgs, 81/2008. Infatti tale norma, escludendo espressamente dal campo di applicazione del capo I i lavori svolti in una serie di impianti industriali, presuppone che la regola sia quella dell'applicazione della normativa anche ai lavori edili e di ingegneria civile svolti nell'ambito di stabilimenti industriali. E poiché tra le eccezioni figurano (lettera e) le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, si può sostenere che le attività di raffinazione di idrocarburi, non comprese in tale elenco, siano soggette alla disciplina del titolo IV del testo unico. Il fatto che l'applicabilità dell'istituto alle opere di manutenzione svolte in stabilimenti industriali sia controversa risulta, del resto, dagli atti. Infatti fra i documenti acquisiti (III, pp. 612 e ss., 618 e ss.) vi sono due pareri legali richiesti dalla Sa. proprio su questo punto specifico. I suddetti pareri, pur in termini perplessi, conclusero nel senso di ritenere applicabile la normativa alle attività di manutenzione generale, cioè ogni qual volta l'esercizio dell'impianto fosse interrotto per attività di manutenzione; questa infatti era, secondo quanto si sostiene in tali atti, la prassi seguita dalle imprese del settore e consigliata informalmente dal Ministero del lavoro. Tali circostanze indicano che in una situazione normativa confusa la SA. fece la scelta più conservativa, cioè scelse di applicare le disposizioni in questione per evitare di poter essere ritenuta inadempiente ad obblighi di legge. Questa scelta non implica però necessariamente la sostituzione del sistema di valutazione del rischio previsto dall'art. 26, terzo comma, D. Lgs. 8I/2008 con quello di cui al titolo IV, essendo compatibile anche con l'affiancamento di due diversi sistemi di previsione del rischio."" |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 05/10/2015 (16:11:39) |
Catanoso complimenti , per il tuo apporto sempre attento e appassionato . Tanto da darmi ancora stimolo a delle osservazioni in merito . (sperando di non essere lungo è noioso ) La mia attenzione si sofferma sul campo di applicazione titolo IV ,in specifico Art. 89, lettera e. ( dove vanno esentati lavorazioni di ricerca , coltivazione e stoccaggio di idrocarburi a terra ed in mare ) . Per il quale legislatore a voluto espressamente esentare tali lavorazioni dal campo di applicazione Titolo IV, molto probabilmente perché hanno delle specifiche gestionali di rischio tali da non farle comprendere in un contesto di lavori edili , evitando così divere interpretazioni e ambiguità . Ed anche sull ’allegato X , che a mio avviso è chiaro è privo di ambiguità , infatti quando al comma 1 elenca i lavori da considerarsi edili o di Ingieneria civile ; "I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato. in metallo. in legno o in altri materiali". L’espressione Manutenzione si riferisce a manutenzioni di supporto di opere edili o di ingegneria civili definite in considerazioni che sono del tipo temporanee e mobili e non fa rientrare , con il rimando del’ Art. 89, lettera e. , le lavorazioni di ricerca , coltivazione e stoccaggio di idrocarburi a terra ed in mare, che sono volutamente escluse . ( manutenzioni del tipo industriali ) Si evidenzia tra l’altro che i serbatoi in questione non sono temporanei è neanche mobili , sono impianti fissi ed a supporto delle lavorazioni tipiche di raffineria (appunto manutenzioni del tipo industriali ) , aspetto questo che non può collocare dette manutenzioni in titolo IV . ( esempio contrario , le basi del serbatoio , sicuramente in C.a. , avessero necessità di manutenzione o di essere rifatte , in questo caso parliamo di manutenzione e lavori edile del basamento per la tenuta del serbatoio , che sicuramente rientrerebbe in titolo IV . ( norma speciale ) ( spero di essere stato chiaro in questo passaggio ) . Soffermandomi su altri aspetti : Il contesto giudiziario ( Tribunale Ordinario di Cagliari, Sentenza Sarroch ) , alcuni soggetti , a vario titolo , quali , datore ditta , periti e poi lo stesso organo giudicante ritengono compatibile il riferimento legislativo posto in essere " cioè Tali lavorazioni possono rientrare in Titolo IV " . L’obbligo di redigere il Psc per i committenti , ( rischio ambientale - interferente e aggiuntivo a quelli propri dell’azienda ) , redazione del Pos (anche rischio intraziendale ) per i datori , sono sintesi di una certa giurisprudenza anche Europea . In questo caso l'intento del legislatore (europeo / italiano ) è quello di distinguere obblighi a carico del committente con quelli delle ditte appaltanti /esecutrici . Tra l'altro con molta fatica , il legislatore italiano, si è reso conto del ritardo di questa distinzione di ruoli verso il tipo rischio da individuare e poi gestire tra il committente con quelli delle ditte appaltanti /esecutrici . ( Motivo questo il quale ha generato molta confusione negli ultimi anni , soprattutto nel periodo di applicazione 626/04,nell’individuare e applicare misure e responsabilità dei soggetti responsabili ) . Pongo l’attenzione anche sul fatto che il legislatore a voluto perfezionare il Testo unico redigendolo a titoli , l’intento in questo caso e di evitare dubbi interpretativi sugli obblighi e doveri che i vari soggetti destinatari , a vario titolo devono applicare . Mi chiedo perciò , un organo giudicante che avalla una certa tesi di applicare un certo Titolo dello stesso testo Unico invece che un’ altro , anche se della stessa legge , dove sbaglia , e cosa implica ?????????? Il mio parere è questo ; Gli obblighi che sostanzia l’art.26 81/08 , sia per il committente che per la ditta appaltante , tra cui anche l’osservanza di redigere Duvri e DVR , sono di carattere generale e di surroga , cioè obblighi che evidenziano l’intenzione di far applicare , da parte del legislatore , misure che hanno valenza di portata ampia e ubiquitaria ma anche a supplire , quando non previsto da altri titoli ,riguardo sempre agli appalti e prestazioni , e non per aspetti e situazioni di natura specialistica , dove invece troverebbe una sua giustificazione e applicazione la misura speciale . ( come il titolo IV ) In buona sostanza , ( Al di la , che in tutti i casi , sia il committente che il datore , devono valutare i rischi in maniera sostanziale e devono coordinarsi è cooperare per ridurre ad un livello accettabile gli stessi ) , nell’adottare e giustificare il campo di applicazione Titolo IV ( redazione Pos ), in un contesto come quello esaminato da Tribunale Ordinario di Cagliari, Sentenza Sarroch , trova anche secondo il mio modesto parere , vizio nella forma e nella sostanza , come giustamente tu stesso ai confermato . Spero di aver dato contributo utile . |