Imparare dagli errori: i rischi interferenti nei cantieri edili
Brescia, 6 Lug – Riguardo al delicato tema dei rischi correlati alle interferenze nei luoghi di lavoro, che sono alla base di molti infortuni gravi e mortali, nelle scorse puntate della rubrica “Imparare dagli errori” ci siamo soffermati su un aspetto particolare, le interferenze tra mezzi e persone – anche all’interno di una stessa attività lavorativa – dipendenti, ad esempio, da una carente gestione della viabilità aziendale.
Oggi invece ci soffermiamo sulle interferenze che dipendono da una mancanza di idoneo coordinamento tra attività diverse. Infatti generalmente si parla di interferenze lavorative proprio nel momento in cui più operatori di aziende diverse, prestano la loro opera, anche non contemporaneamente, nello stesso ambiente lavorativo.
I casi presentati – che riguardano in particolare i cantieri edili - sono tratti, come sempre, dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Il primo caso riguarda un infortunio durante la costruzione di un magazzino.
In un cantiere edile, durante la costruzione di un magazzino a servizio di un'attività artigiana, sono in corso lavori di completamento di un solaio costituito da lastre alleggerite su cui viene gettato il calcestruzzo.
In cantiere sono presenti sul solaio in getto 5 operatori dell'impresa esecutrice e a terra l'infortunato, addetto di impresa fornitrice alla autobetoniera, che alimenta l'autopompa di getto. Il solaio in costruzione è a circa 4,70 metri da terra.
Durante la fase finale del getto il solaio collassa trascinando a terra gli operatori presenti su di esso e i materiali di risulta; questi ultimi colpiscono l'infortunato ferendolo al capo ed alla mano sinistra.
Secondo la scheda il crollo è dipeso principalmente dall'installazione “di un'armatura costituita da una doppia puntellatura sovrapposta non idonea a quel tipo di costruzione, attrezzatura non idoneamente valutata sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione. Inoltre l'investimento dell'autista è riconducibile anche ad una mancata valutazione delle interferenze in cantiere durante le fasi di fornitura dei materiali.
Questi i fattori causali individuati:
- “cedimento dell'armatura inidonea”;
- “posizione inidonea dell' operatore dell'autobetoniera comunque esposto a caduta di oggetti dall'alto”.
Il secondo caso riguarda un infortunio che si è verificato per interferenza tra due ditte durante i lavori di smontaggio di un ponteggio.
Le operazioni sono condotte in quota da due lavoratori dipendenti della impresa incaricata alla gestione del ponteggio in cantiere e, a terra, da un loro collega che è addetto al ricevimento dei particolari e al loro ricovero, individuato nei pressi del ponteggio. L’infortunato, lavoratore di altra impresa intento alle pulizie di cantiere, si trova al piano campagna chinato con la schiena verso terra, intento a raccogliere un elemento di ponteggio nelle vicinanze quando, all’improvviso, viene colpito alla spalla destra da un oggetto metallico da lui non identificato. A terra sono poi stati rinvenuti due giunti in ferro (in prossimità dell’area sottostante la carrucola), costituti da tre elementi collegati tra loro mediante bulloni. La parte di ponteggio su cui lavoravano gli addetti in quota era priva di tavola fermapiede ed è probabile che i due giunti siano caduti da tale zona.
Questi i fattori causali individuati:
- “i lavoratori smontano il ponteggio facendo cadere elementi a terra”;
- “la parte del ponteggio su cui lavoravano gli addetti in quota era privo di tavola fermapiede”; - “l'infortunato opera nella zona sottostante quella di smontaggio ponteggio”.
Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto mentre un lavoratore si accinge ad eseguire il montaggio di un infisso esterno in alluminio.
Il lavoratore che deve eseguire il montaggio, transitando sul piano di una veranda, sprofonda a causa della non idonea struttura della chiusura del piano.
Il lavoratore precipita per circa metri 3,50 ed urta la nuca su di un laterizio decedendo a seguito di frattura del cranio.
L’infortunato non era a conoscenza del fatto che il solaio della veranda “era stato parzialmente demolito, poi coperto con un pannello di cartongesso posto su di un tavolone lungo metri 4, largo per cm. 30, spesso cm. 4, che lo reggeva sul vuoto nel verso longitudinale, non per tutta la superficie oggetto della demolizione che era di metri 1,50 per metri 1,20. Oltretutto il pannello anzidetto era stato coperto con un telo di PVC e dei tappetti in tessuto. Era stata realizzata una vera e propria trappola per gli ignari delle condizioni del luogo. Il committente, esecutore dei lavori di demolizione ed apposizione della non idonea protezione del vuoto nei solai, non ha informato il lavoratore infortunatosi del rischio presente in cantiere. Essendo un cantiere in cui dovevano essere presenti più ditte, al fine di pianificare in sicurezza le attività, gestendo anche le interferenze fra le ditte, doveva provvedere all’attuazione del coordinamento sia in fase di progettazione che di esecuzione, al fine di eseguire i lavori in sicurezza”.
Giurisprudenza e gestione delle interferenze
Abbiamo dunque presentato tre casi di infortuni dove tra i fattori causali sono presenti anche carenze di coordinamento e gestione delle interferenze.
Per ribadire il concetto di interferenze tra più imprese riprendiamo quanto indicato in una sentenza della Corte di Cassazione ( Penale Sezione IV - Sentenza n. 44792 del 9 novembre 2015) che riporta utili indirizzi per una corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda il concetto di “interferenza” fra le imprese e gli obblighi di coordinamento e cooperazione. Si indica, come riportato in un articolo di PuntoSicuro, che il concetto di interferenza fra più imprese “non può essere circoscritto alle mere ipotesi di contatto rischioso fra i lavoratori delle imprese stesse ma va necessariamente riferito alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi. Se l’interferenza fosse infatti limitata alle mere ipotesi di contatto rischioso tra lavoratori di imprese che operano nel medesimo luogo di lavoro ciò condurrebbe ad escludere in capo a quei committenti che forniscono il mero luogo di lavoro qualunque posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di altre imprese, operano nel medesimo luogo di lavoro”.
Riprendiamo per concludere alcune brevi indicazioni sull’importanza dell’attività dei coordinatori nella gestione delle interferenze in cantiere, rimandando al D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all’art. 90, riguardo alla loro nomina.
Se ne parla nell’intervento “ Rischi e interferenze: dal cantiere all’ambiente circostante”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri ( Azienda USL Rimini), al convegno “ Le linee portanti del sistema sicurezza: la teoria delle responsabilità” (Rimini, settembre 2012).
Si indica che il fulcro dell’attività del Coordinatore (CSP in fase di progettazione e CSE durante i lavori) è “l’eliminazione ove possibile, e comunque, la programmazione prima e la gestione poi delle interferenze di qualunque tipo all’interno del cantiere durante la realizzazione dell’opera”. E se la gestione delle interferenze non esaurisce i compiti di controllo e di organizzazione del cantiere del CSE, “di certo, la gestione delle interferenze è compito ‘specialistico’ del CSE nell’ambito del cantiere, rispetto al quale egli ricopre una chiara Posizione di Garanzia”.
Sito web di INFOR.MO.: abbiamo presentato le schede numero 8061, 8076 e 5364 (archivio incidenti 2002/2015).
Tiziano Menduto
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.