Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Imparare dagli errori: gli infortuni dai parapetti di sommità
Brescia, 3 Set – Posto che le attività che si svolgono nei cantieri edili, sulle coperture degli edifici, sui ponteggi e le opere provvisionali espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto, in questi mesi abbiamo raccolto diverse informazioni sui possibili infortuni e sui rispettivi fattori causali.
Ne abbiamo parlato attraverso le puntate della rubrica " Imparare dagli errori", dedicata al racconto degli infortuni professionali, e con riferimento anche ai contenuti di un interessante documento dedicato al tema dei lavori in quota presentato nel 2023 dalla Regione Liguria.
Concludiamo oggi questo percorso soffermandoci, sempre in riferimento ai ponteggi, su due infortuni legati ai parapetti dell’ultimo impalcato, detti anche parapetti di sommità. Il loro impiego è stato approfondito, nel 2017, anche da un documento Inail del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, intitolato “ I parapetti di sommità dei ponteggi. Possibile impiego come protezione collettiva per lo svolgimento delle attività in copertura”.
I casi presentati nell’articolo sono tratti dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Esempi di infortuni nei cantieri dai parapetti di sommità
- Parapetti dell'ultimo impalcato del ponteggio: la normativa
Esempi di infortuni nei cantieri dai parapetti di sommità
Il primo caso riguarda un infortunio in attività di costruzione.
Mentre si trova sull'ultimo impalcato di un ponteggio, presente all'interno di una costruzione in fase di realizzazione, forse per un malore o un colpo di calore, un lavoratore perde l'equilibrio e cade da una altezza di circa 4 metri riportando fratture multiple.
Il fattore causale rilevato:
- l'infortunato “perde l'equilibrio mentre opera in quota”.
Nel secondo caso un lavoratore è impegnato nella pittura di un cornicione di un edificio.
Per raggiungere il cornicione il lavoratore sale sull’ultimo impalcato del ponteggio a disposizione e mentre lo percorre, rendendosi conto che non ha più la superficie di appoggio sotto i piedi, cerca di aggrapparsi con la mano sinistra al parapetto del ponteggio per evitare la caduta, ma il peso del suo corpo gli impedisce di mantenere la presa, così cade nell’impalcato sottostante sbattendo il fianco destro.
Durante la caduta gli crollano addosso due pedane del ponteggio provocandogli una ferita al polso sinistro e una contusione al ginocchio sinistro.
Il fattore causale rilevato nella scheda:
- “pedana del ponteggio non adeguatamente ancorata”.
Parapetti dell'ultimo impalcato del ponteggio: la normativa
Rimandando ai tanti nostri articoli sui rischi connessi ai ponteggi non sicuri o, in relazione al primo infortunio, anche i rischi connessi alle ondate di calore, torniamo a sfogliare il “ Vademecum tecnico – Lavori in quota” prodotto dalla Regione Liguria che al tema per parapetto dell’ultimo impalcato dedica il paragrafo 1.6, con particolare riferimento alla possibile funzione anti-caduta dalla copertura.
A questo proposito il vademecum ricorda che il parapetto dell'ultimo impalcato del ponteggio “nella configurazione attualmente prevista dai libretti ha la funzione di proteggere esclusivamente i lavoratori che si trovino sullo stesso impalcato”. E laddove, in seguito alla valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008, art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) “si intenda utilizzare il parapetto dell'ultimo impalcato, quale dispositivo di protezione collettiva anti-caduta per i lavoratori sulla copertura, lo stesso deve essere fatto oggetto di progettazione in applicazione dell'art. 133 D. Lgs. 81/2008” ( Circolare Min. Lavoro n. 29/2010).
Si indica poi che con il progetto, specifico per ogni realizzazione, “deve esserne definita la geometria e verificata la resistenza e stabilità nei riguardi delle azioni derivanti dalla funzione di arresto caduta per i lavoratori in copertura; azioni che si sommano a quelle già previste dal libretto”.
Si segnala che, ferme restando le valutazioni riservate al professionista incaricato della redazione del progetto, “utili riferimenti per stabilire la geometria del parapetto, ed in particolare la distanza fra i correnti, nonché le azioni derivanti dall'urto del lavoratore in caduta, possono rinvenirsi – sebbene la stessa non trovi diretta applicazione ai ponteggi - nella norma UNI EN 13374 ‘Sistemi temporanei di protezione dei bordi’” (nel Vademecum se ne parla nel capitolo 4 - Parapetti prefabbricati).
Qui sono definite, tra l'altro, “le caratteristiche prestazionali dei parapetti di bordo in ragione della pendenza della copertura e dell'altezza di caduta del lavoratore”.
Riguardo ai parapetti e alla norma UNI EN 13374, rimandiamo anche alla lettura del Quaderno per immagini Inail “ PARAPETTI - Edge protection system - Garde-corps périphériques - Parapeti – Parapete”.
Si indica poi che nello stabilire i requisiti del parapetto “devono essere definiti, oltreché la distanza massima fra i correnti, realizzabile anche con l'interposizione di una rete anti-caduta adatta alla posa verticale” (nel capitolo 3 del Vademecum si parla di reti anti-caduta), “l'eventuale irrigidimento della struttura ed implementazione degli ancoraggi, anche larghezza e quota dell'impalcato rispetto alla gronda”.
E per quest'ultimo requisito “pare utile il riferimento” a quanto prescritto dall'art. 146 D. Lgs. 81/2008 (Difesa delle aperture), “contenendo la sottomissione dell'impalcato ad un massimo di 50 cm dalla quota di gronda”.
Rimandando, in conclusione, alla lettura integrale del vademecum tecnico, riportiamo anche altri riferimenti utili sul tema della prevenzione dei rischi nelle attività sui ponteggi:
- Inail, Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili. “ Ponteggi fissi” (2018);
- Inail, “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee” (2021);
- Suva (documento svizzero) “ Ponteggi di facciata. Sicurezza nel montaggio e smontaggio” (2022);
- Suva (documento svizzero) “ Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate” (2022).
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 12709 e 16418 (archivio incidenti 2002/2023).
Scarica le schede e il documento presentati nell’articolo:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'