Imparare dagli errori: controlli e manutenzione per le piattaforme
Brescia, 23 Nov – Concludiamo con questo articolo il breve viaggio della rubrica “ Imparare dagli errori” tra gli incidenti che avvengono nell’uso di macchine e attrezzature, raccolti in alcuni documenti prodotti dall’ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza riguardo a infortuni, incidenti e “near miss” avvenuti nell’uso delle macchine in vari comparti lavorativi.
E poiché una delle attrezzature che più spesso è soggetta a vari tipologie di infortuni professionali (ribaltamento del mezzo, urto con altri mezzi, cedimenti strutturali, cadute dal cestello, intrappolamento, …) è la piattaforma di lavoro mobile, torniamo oggi a parlarne cercando di fornire anche qualche spunto per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
L’incidente, la dinamica e la prevenzione
L’incidente con le piattaforme mobili, raccontato nel documento dell’ATS Brianza “ Incidenti”, riguarda il comparto costruzioni.
In un cantiere edile nel corso di lavorazioni in quota “viene utilizzato un apparecchio di sollevamento persone ovvero una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) con stabilizzatori installata su un trattore”.
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, “la rottura di un elemento strutturale della stessa PLE” provoca il rovesciamento del cestello e la conseguente caduta dell’operatore.
In particolare questi sono i fattori causali rilevati:
- “rottura della vite di registro posta all’estremità dell’asta del parallelogramma, determinante per la stabilità del cestello;
- “mancata esecuzione dei controlli da parte di persona competente;
- mancata abilitazione all’uso della PLE;
- mancata adeguamento PLE” come da indicazioni ISPESL/Inail;
- “l’operatore non utilizzava idonei dpi anticaduta”.
Il documento dell’ATS riporta poi che alcuni esempi di misure da attuare in casi simili:
- “rendere continuo il collegamento tra l’asta ed il terminale attraverso la sovrapposizione di piatti di acciaio saldati. Tale accorgimento, negli intendimenti dell’I.S.P.E.S.L., consentirebbe di non affidare più alla sola barra filettata la funzione di resistenza. Il lavoro deve essere eseguito dal fabbricante della PLE ovvero da persona competente”;
- la PLE “deve essere utilizzata esclusivamente da operatore provvisto di abilitazione all’uso;
- l’operatore deve fare uso di idonei DPI”.
Dunque si segnala nuovamente che, in questo caso, la causa dell’incidente “è da ascriversi alla rottura della vite di registro posta all’estremità dell’asta del parallelogramma, determinante per la stabilità del cestello”. E si indica che il sistema di livellamento del cestello ‘a parallelogramma’ “è stato più volte oggetto di segnalazioni in seguito ad incidenti occorsi su analoghe piattaforme di lavoro elevabili (PLE)”. A tal proposito, l’ex Ispesl aveva diffuso una nota tecnica specifica - Circolare del 05 agosto 1998, prot. 009752, “Ponti mobili sviluppabili su carro con sistema meccanico ad aste per il livellamento del cestello” - con la quale “suggerisce l’adozione di particolari ‘misure tecniche’ quali quella di rendere continuo il collegamento tra l’asta ed il terminale attraverso la sovrapposizione di piatti di acciaio saldati. Tale accorgimento, negli intendimenti dell’I.S.P.E.S.L., consentirebbe di non affidare più alla sola barra filettata la funzione di resistenza”.
Inoltre si sottolinea ancora, tra i fattori modulatori dell’infortunio, che l’operatore “non utilizzava idonei dpi anticaduta”.
Altre indicazioni
Per avere ulteriori indicazioni e suggerimenti per la prevenzione dei rischi nell’uso delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE/MEWP), possiamo fare riferimento ad una norma tecnica presentata nel documento Inail “ PLE nei cantieri. L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili”.
Nel documento si ricorda che tra gli obblighi che l’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro “alcuni commi riguardano la manutenzione ed i controlli delle attrezzature di lavoro”. Ad esempio, estrapolando quanto applicabile anche per le PLE, il comma 4 “prescrive che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate dalle istruzioni d’uso e dal libretto di manutenzione. Lo stesso comma prescrive anche la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo (previsto per le attrezzature di sollevamento e, quindi, anche per le piattaforme di lavoro mobili in elevato)”. Mentre il comma 7 prevede che “i lavoratori incaricati della riparazione, trasformazione o manutenzione siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Il comma 8 prevede, tra l’altro, che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti e generare situazioni pericolose ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite dal fabbricante e ad interventi di controllo straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali (quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività). I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9)”. E se la macchina è utilizzata al di fuori della sede dell’unità produttiva “deve essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (comma 10)”.
In sintesi – continua il documento - le piattaforme di lavoro mobili elevabili “devono essere sottoposte ad attività di manutenzione e controllo osservando le modalità e le frequenze previste dal costruttore ed indicate sul manuale di istruzioni, devono essere effettuate da persona competente e registrate sul cosiddetto registro di controllo. Il registro di controllo deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza”.
Il documento, che si sofferma poi sulle verifiche periodiche in relazione sempre all’art. 71 del Testo Unico e al Decreto 11 aprile del 2011, presenta poi la norma UNI ISO 18893:2014 con particolare riferimento al tema dei controlli e della manutenzione.
Infatti con la pubblicazione della norma ISO 18893:2014 (in lingua inglese) “è stata ritirata dal corpo normativo nazionale la norma UNI ISO 18893:2011 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento, in quanto superata, in attesa della traduzione della nuova edizione della norma”.
In particolare per la manutenzione la norma prevede che sia predisposto “un programma di manutenzione preventiva in conformità alle raccomandazioni del fabbricante e in base all’ambiente e alla gravosità di utilizzo della PLE. La frequenza di ispezione e manutenzione deve essere compatibile con le condizioni operative e la gravosità dell’ambiente di utilizzo”. Inoltre le PLE che non sono in condizioni operative appropriate “devono essere riparate da una persona qualificata e le riparazioni devono avvenire in conformità alle raccomandazioni del fabbricante”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
ATS Brianza, “ Incidenti”, scheda pubblicata nella sezione dell’ATS relativa a “apparecchiature e impiantistica” (formato PDF, 1.95 MB).
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